“L’ente locale può (anzi deve, ai sensi della legge statale n. 337/68) con proprio regolamento disciplinare l’uso delle aree pubbliche comunali per manifestazioni artistiche legate agli spettacoli circensi e, nell’ambito di proprie competenze riconosciutegli da altre fonti normative, può anche dettare norme sulla tutela degli animali (come in concreto ha fatto con la citata ordinanza sindacale n. 27/2012) ma non può porre un divieto assoluto impeditivo di un’attività che tradizionalmente si svolge con specifiche modalità, senza verificare che l’esercizio di tale attività contrasti con le finalità che le norme regolamentari intendono perseguire, che, ai sensi dell’art. 41 Cost., è la sola che può limitare l’esercizio di un’iniziativa economica privata nei casi e per le finalità ivi indicate (TAR Abruzzo-PE, Sez. I, 24/4/2009, n. 321; Toscana, Sez. I, 26/5/2008 n. 1531)”. E’ questo il passaggio centrale della sentenza di merito pronunciata dal Tar di Lecce (depositata il 7 febbraio) che si riferisce all’ordinanza con la quale il sindaco di Brindisi pretendeva vietare gli spettacoli con animali. La sentenza di merito fa seguito all’ordinanza pronunciata dallo stesso Tar il 4 settembre 2013, che aveva accolto l’istanza di sospensiva presentata dal circo di Darix Martini, in base alla quale aveva potuto lavorare a Brindisi.