Con ordinanza del Tar della Puglia, Sezione Prima (depositata il 5 settembre 2013) è stato annullato il provvedimento del dirigente comunale che, facendo espresso riferimento all’Ordinanza Sindacale n. 27 del 25/10/2012, informava che lo svolgimento dell’attività circense è subordinato al preliminare deposito di apposita dichiarazione dalla quale risulti che non è previsto l’uso di animali.
“Il divieto risulta contrario – si legge nella ordinanza del Tar – ai principi generale e alla ratio della L. n. 337/68 perché, pur potendo richiedersi specifiche cautele per il benessere e la dignità degli animali, ne ha inasprito la tutela, omettendo di effettuare un corretto bilanciamento di valori e contrapposti interessi, senza neppure effettuare alcuna distinzione tra i diversi utilizzi delle specie animali”. Il Tar ha “ritenuto, altresì, come da condivisibile orientamento (ex plurimis, TAR Bologna, II, n. 470/2012), che l’esercizio da parte dei Comuni del potere regolamentare in materia di vigilanza igienico-sanitaria o di tutela degli animali non può mai portare al divieto tout court di svolgimento di attività che sono consentite in base a specifiche disposizioni di legge”.
L’ordinanza integrale del Tar.