Le pressioni fortissime che sono in corso da ieri sul sindaco di Parma affinché non permetta di lavorare al circo di Aldo Martini (ma ieri Pizzarotti ha detto che il circo potrà lavorare), esercitate in prima persona dalla Brambilla, cercano di far leva – approfittando dell’ignoranza che purtroppo regna sovrana in questa materia – sul precedente di Imola (che però un precedente non è). “Il sindaco di Parma può emettere un’ordinanza urgente ‘a tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana’ che vieti l’ingresso di ogni specie di animali all’interno dei circhi che sostano sul territorio comunale”, ha scritto ieri Parma Today. Non è così che stanno le cose, pertanto il presidente dell’Ente Nazionale Circhi ha inviato una precisazione al giornale, che stamattina l’ha pubblicata integralmente.
Eccola.
“Non è affatto vero che il sindaco di Parma si trovi nella condizione di poter “emettere un’ordinanza urgente a tutela della incolumità pubblica e della sicurezza urbana che vieti l’ingresso di ogni specie di animali all’interno dei circhi che sostano sul territorio comunale”, come viene riportato nell’articolo di Parma Today. Una ordinanza di quella natura ha carattere di eccezionalità e deve essere motivata da fatti, e non da opinioni, che dimostrino un reale pericolo nell’immediato. Il pericolo non sussiteva nemmeno a Imola, ma il sindaco ha ritenuto di operare una scelta (che sarà ovviamente vagliata in ogni sede anche a rivalsa di danni eventualmente subiti) che comunque resta legata alla fuga di una giraffa e poi al decesso della stessa. A Parma non è accaduto nulla di simile. Il sindaco Pizzarotti è dunque tenuto al rispetto della normativa vigente, la legge n. 337 del 1968, che stabilisce l’obbligo per le Amministrazioni comunali di compilare “un elenco delle aree comunali disponibili per l’installazione dei circhi”, elenco che deve essere aggiornato almeno una volta l’anno.
Come hanno sottolineato numerosi Tar, dal 1994 ad oggi, l’art. 1 della legge 337/68 testualmente recita: “Lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri, pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore”. E ciò vale per tutti gli spettacoli corrispondenti ai canoni della tradizione circense, nella quale devono ricomprendersi gli spettacoli con animali di origine selvatica od esotica, che il legislatore non ha voluto certo escludere dal novero dei provvedimenti di sviluppo e consolidamento dell’attività circense, come del resto è desumibile dall’art. 10 della legge 337/68 che riduce del 50% l’imposta di consumo per le carni destinate al consumo negli zoo dei circhi equestri.
Concetto ribadito anche dall’ultima sentenza in materia, pronunciata dal TAR dell’Emilia Romagna (4 luglio 2012) che ha annullato l’ordinanza sindacale del Comune di Ferrara, la quale aveva introdotto il divieto ai circhi con animali. In tale sentenza si legge: “Secondo un indirizzo giurisprudenziale che il Collegio pienamente condivide, nell’attuale vigente ordinamento giuridico, “se è pacifico il potere dell’ente locale di disciplinare e vigilare nell’esercizio dei suoi poteri di polizia veterinaria sulle condizioni di igiene e sicurezza pubblica in cui si svolge l’attività circense e su eventuali maltrattamenti degli animali, sanzionati anche penalmente dall’art. 727 c.p., non esiste, in contrasto, una norma legislativa che attribuisca allo stesso il potere di fissare in via preventiva e generalizzata il divieto assoluto di uso degli animali in spettacoli, ed anzi un simile intervento si pone in palese contrasto con la legge n. 337 del 1968, che tutela il circo nella sua dimensione tradizionale, implicante anche l’uso degli animali (v. T.A.R. Abruzzo -PE- Sez. I, 24/4/2009, n. 321; Toscana, Sez. I, 26/5/2008 n. 1531)”.”“