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Un’altra storica sentenza a favore dei circhi

Stefano Orfei Nones

Del caso di Ferrara ci siamo ampiamente occupati in passato, quando il Tar dell’Emilia Romagna si era espresso sulla sospensiva pronunciandosi contro l’ordinanza del sindaco che istituiva il divieto ai circhi con animali.
Ma adesso il Tar si è entrato nel merito e la vittoria per il circo è schiacciante, per diversi motivi. Anzitutto viene confermato l’annullamento della ordinanza del sindaco (del 24.12.2010), che il mondo animalista aveva assunto a modello e suggerito urbi et orbi per cercare di rendere la vita impossibile ai circhi. L’ordinanza ne esce (la terminologia non è giuridica, ne siamo consapevoli, ma rende bene l’idea) con le ossa rotte. Essa vietava l’attendamento nel territorio comunale, ivi compresi i terreni privati, dei circhi con animali appartenenti alle specie indicate nella stessa ordinanza, la cui detenzione sia stata giudicata palesemente incompatibile con le strutture circensi e di spettacolo viaggiante, richiamandosi alla deliberazione della Giunta Regionale del 14 maggio 2007, n.647, nella parte in cui raccomanda che, in futuro, nell’ambito dell’attività circense non siano più detenute le specie animali in via di estinzione o il cui modello gestionale non è compatibile con la detenzione in una struttura mobile, con particolare riferimento a primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe e rapaci. Il Comune di Ferrara si è opposto e in via pregiudiziale ha chiesto che il ricorso principale fosse dichiarato irricevibile, in ragione della asserita tardività dello stesso e/o inammissibile per preteso originario difetto di interesse a proporlo.
Il Tar rileva che “il ricorso risulta tempestivamente notificato all’amministrazione comunale” e dunque l’eccezione di irricevibilità è caduta. Quanto invece alla inammissibilità del ricorso “per asserito difetto di interesse”, lo stesso Tar parla di “palese infondatezza”, “stante, come si è accertato, l’oggettiva lesività dell’ordinanza sindacale, con conseguente necessità di sua tempestiva impugnazione da parte della società gestrice di un circo nel quale sono utilizzati gli animali al cui utilizzo è riferito il divieto in essa contenuto”.

Walter Nones

Il Tar smonta poi pezzo per pezzo la filosofia che informava quella ordinanza e merita di essere riportato per intero il passaggio cruciale: “Quanto al primo profilo, basti rilevare che la vigente normativa in materia di circhi equestri e spettacoli viaggianti: L. 18/3/1968 n. 337, all’art. 1 riconosce espressamente la funzione sociale dei circhi equestri e ne sostiene il consolidamento e lo sviluppo, stabilendo, inoltre, al successivo art. 9, l’obbligo, per le amministrazioni comunali, di individuare adeguati spazi, nell’ambito dei loro territori, per l’installazione degli impianti per l’esibizione degli spettacoli circensi. Oltre a ciò, si rileva che in nessuna parte della legge o in altre normative vigenti è stabilito alcun divieto di impiego, in detti spettacoli, di animali appartenenti a diverse specie, con conseguente palese contrasto dell’ordinanza impugnata con tale specifica vigente disciplina nazionale in materia di spettacoli circensi.
Secondo un indirizzo giurisprudenziale che il Collegio pienamente condivide, nell’attuale vigente ordinamento giuridico, “Se è pacifico il potere dell’ente locale di disciplinare e vigilare nell’esercizio dei suoi poteri di polizia veterinaria sulle condizioni di igiene e sicurezza pubblica in cui si svolge l’attività circense e su eventuali maltrattamenti degli animali, sanzionati anche penalmente dall’art. 727 c.p., non esiste, in contrasto, una norma legislativa che attribuisca allo stesso il potere di fissare in via preventiva e generalizzata il divieto assoluto di uso degli animali in spettacoli, ed anzi un simile intervento si pone in palese contrasto con la legge n. 337 del 1968, che tutela il circo nella sua dimensione tradizionale, implicante anche l’uso degli animali (v. T.A.R. Abruzzo –PE- Sez. I, 24/4/2009, n. 321; Toscana, Sez. I, 26/5/2008 n. 1531).”

Ma non è tutto. Scrive il Collegio nella sentenza favorevole al circo Moira Orfei, che “come è stato più sopra rilevato, l’oggetto dell’ordinanza del Sindaco di Ferrara impone un divieto assoluto e temporalmente indeterminato di attendamento nel territorio comunale per quegli spettacoli circensi che utilizzino determinate specie animali, senza peraltro indicare alcuna ragione (quale risultante dal necessario esperimento di adeguata attività istruttoria), in riferimento alla quale la presenza e l’utilizzo di questi animali costituisca o possa costituire un pericolo, anche potenziale per la salute e la sicurezza pubblica dei cittadini.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, l’ordinanza sindacale ex art. 50 D. Lgs. n. 263 del 2000 deve contenere specifica motivazione circa la sussistenza, in concreto, degli elementi giustificativi dell’esercizio del potere, con indicazione dell’istruttoria compiuta e dei presupposti di fatto considerati, posto che il relativo potere presuppone la necessità di provvedere, con immediatezza, riguardo a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile, alle quali sia impossibile fare fronte con gli strumenti ordinari apprestati dall’ordinamento (v. T.A.R. Liguria Genova, Sez. I, 22/9/2011 n. 1409).”
Ma c’è un ultimo aspetto importantissimo. Ad affiancarsi al Comune di Ferrara è intervenuta anche la Lav. “In corso di giudizio è intervenuta ad opponendum, rispetto alle ragioni della ricorrente, L.A.V. ONLUS, anch’essa eccependo l’inammissibilità del ricorso, in quanto lo stesso non le è stato notificato quale soggetto controinteressato; nel merito, l’ente morale chiede che il ricorso principale e i motivi aggiunti siano entrambi respinti in ragione della loro ritenuta infondatezza”. Ebbene, scrive il Collegio nella sentenza che reca la data del 4 luglio, “non è dato individuare soggetti controinteressati, sia perché non espressamente contemplati nell’atto, sia perché, consistendo il provvedimento in un divieto generalizzato di attendamento nel territorio comunale per attività in cui si esibiscono alcune specie di animali, non risulta certamente sufficiente, di per sé, la mera qualificazione di associazione che, come altre presenti sul territorio nazionale, tutela in via generale le specie animali, per assumere la veste di soggetto controinteressato in senso sostanziale nel giudizio proposto avverso tale divieto”.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Bologna (Sezione Seconda), infine, ha condannato “Comune di Ferrara e L.A.V. ONLUS intervenuta ad opponendum rispetto alle ragioni della ricorrente, quali parti soccombenti, al pagamento, in favore della società ricorrente e in solido tra loro, delle spese relative al presente giudizio, che liquida per l’importo onnicomprensivo di €. 5.000,00 (cinquemila/00) oltre c.p.a. e i.v.a.”
Ora bisognerebbe inviare tutti gli atti alla Corte dei Conti affinché gli amministratori comunali che si sono avventurati in una battaglia “di principio” (per non dire ideologica) in una materia normata dallo Stato e sulla quale il Comune non ha potere inibitorio, ben conoscendo la giurisprudenza consolidata in materia, venissero chiamati a rifondere di tasca propria (e non con i soldi dei cittadini) tutte le spese sostenute.

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