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Vittoria a Lucca: il Tar sospende la delibera di giunta che vietava i circhi con animali

Il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini

I circhi con animali hanno tutto il diritto di poter esercitare la loro attività anche nel comune di Lucca, che con una delibera di giunta del 21 febbraio 2017, adottata senza nemmeno consultare l’associazione di categoria dei circhi, aveva preteso vietarli fino a tutto il 2018, togliendo la storica area di piazzale don Baroni ai circhi con animali. L’Ente Nazionale Circhi aveva messo in guardia il sindaco sulla illegittimità del provvedimento, ma la rigidità dell’amministrazione al riguardo, che ha voluto puntare i piedi nonostante la giurisprudenza costante e consolidata deponesse a suo sfavore, ha costretto al ricorso al Tar, che ha visto impegnato l’avvocato Benedetto Valerio. L’esito è sfavorevole al Comune e segna un altro risultato a favore dei circhi.
“La giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che l’attuazione della disciplina relativa al circo e allo spettacolo viaggiante risulta limitata per i Comuni all’individuazione delle aree destinate a tali attività e alla determinazione delle modalità di concessione di dette aree, non sussistendo alcuna norma di rango primario che conferisca ai Comuni il potere di proibire, in linea generale ed astratta, l’utilizzo di animali esotici negli spettacoli circensi”, scrive il Tar, aggiungendo che “nella specie, la deliberazione della giunta comunale n. 42 del 21.02.2017 sembrerebbe superata dal regolamento successivamente intervenuto (modificato con delibera del C.C. n. 24 del 04.04.2017) che consente espressamente, nell’area di cui trattasi, lo svolgimento di spettacoli equestri anche con impiego di animali selvatici (subordinatamente alle prescrizioni ivi indicate)” e che “nel quadro delineato, la dichiarazione di accettazione della clausola escludente l’impiego di animali (formulata dal rappresentante del ricorrente nel carteggio intercorso con l’amministrazione), non è configurabile quale espressa rinuncia all’azione giurisdizionale (essendo l’acquiescenza limitata ai rigidi presupposti enucleati dalla giurisprudenza)”. Il Tar ha quindi ritenuto che “sussistono i presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare provvisoria, posto che il grave pregiudizio per la ricorrente si verificherebbe nelle more della fissazione della camera di consiglio per la trattazione della domanda cautelare, che non può essere tenuta, nel rispetto dei termini a difesa della parte intimata, prima della data di seguito indicata”, ovvero il 10 aprile, quando è fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale. Istanza accolta, dunque, e con essa è stata sospesa l’esecuzione degli atti impugnati, “nella parte in cui condizionano la concessione di suolo pubblico al divieto di impiego di animali”. Un altro grande risultato per il circo italiano, grazie anche alla competenza dimostrata dall’avv. Benedetto Valerio.

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