La sentenza del Tar Piemonte (27 giugno 2013), ha accolto il ricorso presentato dai circhi Medrano e Bellucci annullando i due provvedimenti dell’Amministrazione comunale di Alessandria, segnatamente lβordinanza del Sindaco n. 356 del 24 maggio 2011, ed il provvedimento del Comune di Alessandria n. 4381 del 5 marzo 2012.
Molto importante il pronunciamento di questo Tar in quanto chiarisce che elefanti, grandi felini, orsi (escluso lβorso polare), camelidi, zebre, scimmie, rinoceronti, ippopotami, giraffe e foche (elencati nelle linee guida Cites) sono perfettamente ammessi.
“Giova premettere che, in base alla legge n. 337 del 1968 (tuttora vigente), lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, sostenendo pertanto il consolidamento e lo sviluppo del settore (art. 1). Si consente, in particolare, lβinstallazione dei circhi in apposite aree comunali (anche demaniali) individuate dai singoli Comuni, mediante il successivo rilascio di βconcessioneβ (art. 9). La successiva legge n. 150 del 1992, nel disciplinare gli aspetti penalmente rilevanti del commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (di cui alla relativa Convenzione internazionale firmata a Washington il 3 marzo 1973, ratificata in Italia con legge n. 874 del 1975), allβart. 6, comma 6 (nel testo modificato dalla successiva legge n. 426 del 1998), ha limitato lβoperativitΓ dei divieti (e delle relative sanzioni) concernenti la detenzione di animali di specie selvatica, facendone salva β tra le altre β proprio la categoria dei circhi e delle mostre faunistiche, βsulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all’articolo 4, comma 2β. CiΓ² ha quindi confermato, nelle intenzioni del legislatore italiano, lβatteggiamento di particolare favore per il mantenimento di spettacoli tradizionalmente incentrati sullβesibizione di animali selvatici, quali per lβappunto i circhi, nel solco della funzione sociale loro riconosciuta dalla legge del 1968. Lo svolgimento degli spettacoli, tuttavia, Γ¨ stato sottoposto a particolari cautele tali da garantire il rispetto delle esigenze di benessere e di cura degli animali che vi sono coinvolti, cautele la cui individuazione il nostro ordinamento ha rimesso alle valutazione di unβapposita commissione scientifica, prevista dallβart. 4, comma 2, della legge n. 150 del 1992 (e denominata βCITESβ, acronimo dellβintitolazione inglese della giΓ citata convenzione di Washington del 1973 βConvention on International Trade in Endangered Species).
Per quello che in questa sede interessa, le Linee guida elaborate dalla Commissione CITES (per come, da ultimo, redatte in data 10 maggio 2000 e depositate in giudizio: doc. n. 7 del Comune), allβAppendice A, hanno stabilito lβastratta possibilitΓ per i circhi di detenere e di organizzare spettacoli con animali di specie selvatica od esotica, stabilendo solo un divieto assoluto per lβuso delle specie in via di estinzione ma ammettendo lβattendamento per alcune specie di seguito elencate: elefanti, grandi felini, orsi (escluso lβorso polare), camelidi, zebre, scimmie, rinoceronti, ippopotami, giraffe e foche”.
Qui di seguito il testo integrale della sentenza:
N. 00828/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00533/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 533 del 2012, proposto da:
EROS DI ALBERTINO CASARTELLI S.A.S., EMIDIO BELLUCCI, rappresentati e difesi dagli avv. Massimo Baldi Pergami Belluzzi, Raffaella Valletti, con domicilio eletto presso T.A.R. Piemonte Segreteria in Torino, corso Stati Uniti, 45;
contro
COMUNE DI ALESSANDRIA, rappresentato e difeso dall’avv. Cristiana Rossi, con domicilio eletto presso Daniela Sannazzaro in Torino, corso Re Umberto I, 6;
per l’annullamento
a) del provvedimento prot. 4381, datato 5 marzo 2012, sottoscritto dal Dirigente del Settore sviluppo economico – Servizio commercio del Comune di Alessandria, notificato in data 8 marzo 2012, con il quale veniva comunicato agli odierni istanti, l’ottenimento dell’autorizzazione all’installazione delle attivitΓ dello spettacolo viaggiante, in quanto dispone il divieto di utilizzo di animali;
b) del Regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli animali, approvato con delibera di c.c. del Comune di Alessandria n. 131/530 del 25 settembre 2006, integralmente ovvero limitatamente all’art. 23, in quanto dispone il divieto di utilizzo di animali;
c) dell’ordinanza sindacale n. 356 del 24 maggio 2011, del medesimo Comune in quanto dispone il divieto di utilizzo di animali in spettacoli circensi;
d) di qualunque altro atto o provvedimento al suddetto antecedente o preordinato, successivo o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Alessandria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 giugno 2013 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento prot. n. 4381, del 5 marzo 2012, il Comune di Alessandria β Direzione Sviluppo Economico β Servizio Commercio, nel comunicare lβelenco dei soggetti ammessi alla concessione di aree comunali per lβinstallazione e lo svolgimento di spettacoli circensi, ha specificato lβesistenza di un divieto, su tutto il territorio comunale, per βlβutilizzo e lβesposizione di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in attivitΓ di spettacolo ed intrattenimento pubblicoβ e, di conseguenza, per βlβattendamento ai complessi circensi che li detengonoβ. Tale divieto β secondo quanto si legge nel predetto provvedimento β trarrebbe origine dallβapposita ordinanza sindacale n. 356, adottata in data 24 maggio 2011.
Ritenendosi lesi da siffatto provvedimento, la societΓ βEros di Albertino Casartelliβ s.a.s. ed il signor Emidio Bellucci β in quanto organizzatori degli spettacoli, rispettivamente, del βCirco Medranoβ e del βCirco Bellucci piΓΉ Mario Orfeiβ, ossia di complessi circensi ammessi alla suddetta concessione di area comunale β lo hanno impugnato dinnanzi a questo TAR, chiedendone lβannullamento previa sospensione cautelare ed estendendo altresΓ¬ lβimpugnazione anche alla presupposta ordinanza sindacale n. 356 oltre che allβart. 23 del Regolamento comunale per la βTutela ed il benessere degli animaliβ (approvato con delibera del Consiglio comunale n. 131/530 del 25 settembre 2006). Questi, in sintesi, i motivi di gravame:
– violazione degli artt. 1 e 9 della legge n. 337 del 1968 (βDisposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggianteβ), ossia di disposizioni che, nel riconoscere la funzione sociale dei circhi e nellβaffidare ai Comuni il compito di individuare apposite aree da destinare agli spettacoli, non consentirebbero allβamministrazione di vietare lβutilizzo di animali nelle attivitΓ circensi βnelle quali tradizionalmente lβutilizzazione di animali domestici e selvatici in cattivitΓ costituisce componente essenzialeβ;
– eccesso di potere: nessuna norma, secondo i ricorrenti, autorizzerebbe il Comune βad emettere regolamenti che vietino lβuso di animaliβ;
– illogicitΓ : lβimpugnato divieto sarebbe βapodittico e privo di qualsivoglia collegamento con la realtΓ fattuale, in quanto non viene presa in considerazione la situazione dei singoli circhi interessati […] indipendentemente dalle tecniche di allenamento utilizzate e/o dalle modalitΓ in cui sono mantenuti gli animaliβ.
2. Si Γ¨ costituito in giudizio il Comune di Alessandria, in persona del Sindaco pro tempore, depositando documenti e concludendo, nel merito, per il rigetto del gravame.
Preliminarmente lβamministrazione ha eccepito sia la βcarenza di interesseβ in capo ai ricorrenti per mancanza di lesione attuale (in quanto lβelenco dei soggetti ammessi a concessione costituirebbe solo un atto endoprocedimentale, in attesa dellβottenimento della necessaria autorizzazione allβinstallazione delle strutture circensi ai sensi dellβart. 38 del richiamato Regolamento comunale), sia la βcarenza di legittimazione attiva in capo a Bellucci Emidioβ (in quanto tra gli atti impugnati configura solo la comunicazione n. 4381, diretta al Circo βMedranoβ, ma non anche la n. 4382, diretta al Circo βBellucci piΓΉ Mario Orfeiβ). Eβ stata anche eccepita la tardivitΓ dellβimpugnazione dellβordinanza sindacale n. 356 del 24 maggio 2011 nonchΓ© del Regolamento comunale.
3. Con ordinanza n. 363 del 2012 questo TAR ha accolto in parte la domanda cautelare, con riferimento solo al provvedimento comunale n. 4381. Con tale pronunzia si Γ¨ infatti ritenuto che solo il provvedimento comunale contenesse un divieto assoluto di attendamento per i circhi con animali selvatici od esotici, in violazione della complessiva ratio di cui alla legge n. 337 del 1968, ma non anche lβordinanza sindacale del 2011 ed il Regolamento comunale del 2006 i quali βprescrivono solo limitazioni nellβutilizzazione degli animali in conformitΓ alle Linee guida elaborate dallβapposita commissione scientifica ex art. 6, comma 6, della legge n. 150 del 1992 (nel testo modificato dallβart. 4, comma 13, della legge n. 426 del 1998)β.
Successivamente, in vista della pubblica udienza di discussione, entrambe le parti hanno depositato memorie, ciascuna ribadendo le proprie argomentazioni.
Alla pubblica udienza del 12 giugno 2013 la causa Γ¨ stata, quindi, trattenuta per la decisione.
4. Devono anzitutto scrutinarsi le eccezioni preliminari sollevate dal Comune resistente.
Tali eccezioni non sono fondate.
Con riguardo alla prima di esse, mediante la quale si Γ¨ dedotta lβinammissibilitΓ del gravame per carenza attuale di interesse, deve osservarsi che lβimpugnato provvedimento n. 4381 β pur contenendo la graduatoria dei soggetti ammessi alla concessione per installazione di attivitΓ circensi, in vista della successiva adozione di apposito atto di autorizzazione, cosΓ¬ come disposto dagli artt. 37 e 38 del Regolamento comunale per la βDisciplina delle attivitΓ dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestriβ (doc. n. 5 del Comune) β ha espressamente prescritto il divieto di utilizzo ed esposizione di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche ed ha, di conseguenza, aggiunto che βnon sarΓ consentito lβattendamentoβ per i complessi circensi che li detengano. Si tratta, allβevidenza, di una prescrizione immediatamente efficace e (quindi) da subito lesiva per gli interessi di quei soggetti che sono stati inseriti nella graduatoria ai fini della successiva installazione della struttura circense su area comunale: costoro (e, quindi, anche gli odierni ricorrenti) si vedono infatti giΓ sottoporre lβattendamento ad una condizione perentoria tale da inibire gran parte della loro (giΓ assentita) attivitΓ imprenditoriale. Da ciΓ² deriva lβonere di immediata impugnativa di siffatta clausola, per non incorrere altrimenti in situazioni di tardivitΓ al momento dellβadozione del finale atto autorizzativo.
Quanto, poi, allβaffermata carenza di legittimazione attiva in capo al ricorrente sig. Bellucci, deve in contrario osservarsi che lβimpugnato provvedimento n. 4381 individua, tra i complessi circensi ammessi allβattendamento (sia pure sub condicione), anche quello organizzato proprio dal sig. Bellucci: ne deriva che lβimposta condizione circa la non detenzione di animali selvatici od esotici non poteva che riguardare, nelle intenzioni dellβatto, anche il circo del sig. Bellucci il quale, dunque, ben si trovava legittimato alla presente impugnativa. La mancata impugnazione di analoga comunicazione specificamente inviata al sig. Bellucci non assume dunque alcun rilievo in ordine al problema della legittimazione attiva per la presente causa, lβeffetto lesivo contestato discendendo, anche per lui, senzβaltro dal provvedimento n. 4381.
Non Γ¨, infine, fondata lβeccezione di tardivitΓ quanto allβimpugnazione dellβordinanza sindacale n. 356 del 24 maggio 2011 e delle norme del Regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli animali. La possibile lesivitΓ di tali (generali) atti per gli interessi dei ricorrenti poteva infatti apprezzarsi β e, di conseguenza, fondare lβinteresse al ricorso β soltanto nel momento in cui lβamministrazione li avesse applicati rivolgendo gli specifici divieti proprio alle strutture circensi condotte dai ricorrenti, a seguito di loro richiesta di installarsi nelle apposite aree comunali: situazione che, nella specie, si Γ¨ concretizzata solo al momento dellβadozione del provvedimento n. 4381 del 2012, specificamente diretto proprio ai ricorrenti.
5. PuΓ² dunque passarsi alla disamina del merito del ricorso.
Giova premettere che, in base alla legge n. 337 del 1968 (tuttora vigente), lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, sostenendo pertanto il consolidamento e lo sviluppo del settore (art. 1). Si consente, in particolare, lβinstallazione dei circhi in apposite aree comunali (anche demaniali) individuate dai singoli Comuni, mediante il successivo rilascio di βconcessioneβ (art. 9). La successiva legge n. 150 del 1992, nel disciplinare gli aspetti penalmente rilevanti del commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (di cui alla relativa Convenzione internazionale firmata a Washington il 3 marzo 1973, ratificata in Italia con legge n. 874 del 1975), allβart. 6, comma 6 (nel testo modificato dalla successiva legge n. 426 del 1998), ha limitato lβoperativitΓ dei divieti (e delle relative sanzioni) concernenti la detenzione di animali di specie selvatica, facendone salva β tra le altre β proprio la categoria dei circhi e delle mostre faunistiche, βsulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all’articolo 4, comma 2β. CiΓ² ha quindi confermato, nelle intenzioni del legislatore italiano, lβatteggiamento di particolare favore per il mantenimento di spettacoli tradizionalmente incentrati sullβesibizione di animali selvatici, quali per lβappunto i circhi, nel solco della funzione sociale loro riconosciuta dalla legge del 1968. Lo svolgimento degli spettacoli, tuttavia, Γ¨ stato sottoposto a particolari cautele tali da garantire il rispetto delle esigenze di benessere e di cura degli animali che vi sono coinvolti, cautele la cui individuazione il nostro ordinamento ha rimesso alle valutazione di unβapposita commissione scientifica, prevista dallβart. 4, comma 2, della legge n. 150 del 1992 (e denominata βCITESβ, acronimo dellβintitolazione inglese della giΓ citata convenzione di Washington del 1973 βConvention on International Trade in Endangered Species).
Per quello che in questa sede interessa, le Linee guida elaborate dalla Commissione CITES (per come, da ultimo, redatte in data 10 maggio 2000 e depositate in giudizio: doc. n. 7 del Comune), allβAppendice A, hanno stabilito lβastratta possibilitΓ per i circhi di detenere e di organizzare spettacoli con animali di specie selvatica od esotica, stabilendo solo un divieto assoluto per lβuso delle specie in via di estinzione ma ammettendo lβattendamento per alcune specie di seguito elencate: elefanti, grandi felini, orsi (escluso lβorso polare), camelidi, zebre, scimmie, rinoceronti, ippopotami, giraffe e foche.
6. CosΓ¬ individuato il parametro rispetto al quale valutare la legittimitΓ degli atti in questa sede impugnati, Γ¨ anzitutto possibile concludere circa la non fondatezza delle censure di parte ricorrente con riferimento allβart. 23 del Regolamento comunale sulla tutela ed il benessere degli animali (approvato con delibera del Consiglio comunale n. 131/530 del 25 settembre 2006). Tale norma, pur contenendo il divieto di utilizzare animali (sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche) per il pubblico divertimento, significativamente si riferisce solo a quella utilizzazione che sia βin contrasto alla normativa vigenteβ (comma 1), consentendo peraltro βlβattendamento esclusivamente a circhi nel rispetto dei requisiti prescritti dalla Commissione Ministeriale CITES, istituita presso il Ministero dellβAmbiente, con sua delibera del 10 maggio 2000 […], sempre garantendo il benessere e il rispetto delle norme fisiologiche ed etologicheβ (comma 3). Si tratta, quindi, di prescrizioni del tutto in linea con gli intendimenti del legislatore nazionale, in quanto si consente il mantenimento e lo svolgimento degli spettacoli circensi, cosΓ¬ come richiesto dalla legge n. 337 del 1968, nel necessario rispetto delle garanzie di cui alla legge n. 150 del 1992.
Non analogamente Γ¨ a dirsi, invece, per lβordinanza del Sindaco n. 356 del 24 maggio 2011. In essa (art. 1) si prescrive un βassoluto divietoβ di utilizzazione ed esposizione di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche e si consente (art. 2) lβattendamento esclusivamente ai circhi ed alle mostre zoologiche che abbiano al seguito animali appartenenti ad alcune specie (zebre, camelidi, bisonti, bufali ed altri bovidi, struzzi ed altri ratiti) dalle quali appaiono perΓ² ingiustificatamente escluse alcune di quelle elencate dalle Linee guida della Commissione CITES (elefanti, grandi felini, orsi, scimmie, rinoceronti, ippopotami, giraffe e foche). CosΓ¬ disponendo lβamministrazione comunale Γ¨ incorsa nella violazione dei principi e della generale ratio della legge n. 337 del 1968 perchΓ©, nellβinasprire gli aspetti di tutela delle specie animali (pur oggetto delle disposizioni di cui alla legge n. 150 del 1992), ha finito per obliare le contrapposte esigenze di consolidamento e sviluppo del settore circense, in relazione alla sua funzione sociale riconosciuta dallo Stato (art. 1 della legge n. 337 del 1968). Eβ venuto cosΓ¬ meno β in altre parole β quellβequilibrio tra contrapposti valori delineato dallβart. 6, comma 6, della legge n. 150 del 1992, ed affidato, nella sua concreta specificazione, alle valutazioni dellβapposita commissione scientifica CITES.
Questa ultima conclusione vale, vieppiΓΉ, per lβimpugnato provvedimento comunale n. 4381 del 5 marzo 2012 nel quale il divieto di utilizzo e di esposizione βdi animali appartenenti a specie selvatiche ed esoticheβ risulta addirittura ampliato rispetto allβordinanza sindacale del 2011, in quanto non vengono neanche menzionate le specie selvatiche che questβultima pure aveva escluso dallβoperativitΓ del divieto. Non ha alcuna rilevanza, in proposito, quanto lβamministrazione osserva nellβultima memoria di replica (depositata in data 21 maggio 2013), laddove si evidenzia che i cavalli β in quanto non appartenenti ad una specie selvatica od esotica β sarebbero comunque ammessi negli spettacoli circensi: le censure di parte ricorrente, in veritΓ , lungi dal preoccuparsi dellβutilizzabilitΓ o meno dei soli cavalli, erano infatti dirette a contestare il βdivieto assolutoβ di utilizzazione ed esposizione di tutte le specie considerate dal Comune selvatiche od esotiche, senza alcuna distinzione tra singole specie di animali.
7. In conclusione, pertanto, il ricorso Γ¨ fondato solo con riferimento allβordinanza sindacale n. 356 del 24 maggio 2011 ed al provvedimento comunale n. 4381 del 5 marzo 2012, nelle parti in cui tali atti contengono un divieto assoluto di utilizzo ed esposizione, per attivitΓ di spettacolo e di intrattenimento pubblico, degli animali appartenenti alle specie selvatiche ed esotiche, senza ammettere le deroghe che discendono dallβapplicazione delle Linee guida stabilite, in data 10 maggio 2000, dalla Commissione scientifica CITES. Tali atti, pertanto, devono essere annullati in partis quibus.
In considerazione della peculiaritΓ e della delicatezza della materia trattata, nonchΓ© dellβesito di soccombenza reciproca della presente causa, il Collegio rinviene giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione seconda, definitivamente pronunciando,
Accoglie parzialmente il ricorso in epigrafe, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per lβeffetto, annulla lβordinanza del Sindaco di Alessandria, n. 356 del 24 maggio 2011, ed il provvedimento del Comune di Alessandria, n. 4381 del 5 marzo 2012, nelle parti indicate in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autoritΓ amministrativa.
CosΓ¬ deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Antonino Masaracchia, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
