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Depositata il 24 aprile 2009, la sentenza del Tar per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ha dato ragione al circo Moira Orfei (Pista 2000) obbligando il Comune di Pescara a modificare il regolamento vigente dal 2003.
La S.r.l. PISTA 2000 ha chiesto al Comune di Pescara l’autorizzazione a collocare il proprio circo su area privata dal 14 al 25.7.2005 al fine di effettuare spettacoli circensi. Ma con atto del 25.4.2005, il Dirigente del Settore attività economiche e produttive gli ha richiesto apposita dichiarazione di non utilizzare nello spettacolo animali domestici o selvatici, atteso il divieto così posto dal regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare 27.10.2003 n. 226. Il quale recitava: “E’ vietata su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato a scopo di lucro, che contempli, in maniera totale o parziale, l’utilizzo di animali sia appartenenti a specie domestiche che o selvatiche”.
Il Tar ha stabilito che “come già rilevato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata nel ricorso e da cui il Collegio non ha motivo per dissentire, il potere regolamentare del Comune, pur ampliato dalla legge n. 142/90, deve svolgersi nel rispetto di norme di rango superiore e, con effetto dall’entrata in vigore del D.Lgv. 18 agosto 2000 n.267, “nel rispetto dei principi fissati dalla legge”(art.7). Nella fattispecie, l’esercizio dell’attività circense è disciplinato dalla legge n. 337 del 1968 che, però, ne riconosce la funzione sociale, ne assicura lo sviluppo con opportuni finanziamenti e affida ai Comuni il compito di individuare le aree da destinare all’attività circense (artt. 1 e 9). Orbene, se è pur vero che il Comune può disciplinare e vigilare, nell’esercizio dei suoi poteri di polizia veterinaria, sulle condizioni di igiene e di sicurezza in cui si svolge l’attività circense e su eventuali maltrattamenti degli animali, nessuna norma legislativa gli attribuisce il potere di fissare, per di più in via preventiva e generalizzata, il divieto assoluto dell’uso degli animali negli spettacoli circensi, nei quali tradizionalmente l’utilizzazione di animali domestici e selvatici in cattività costituisce una componente essenziale, né ciò può ammettersi per implicito, sia perché la legge n. 337/68 limita i compiti del Comune all’individuazione delle aree destinate a relativi spettacoli, sia perché l’attività circense è, appunto, espressamente tutelata dalla legge stessa”.

Il testo integrale della sentenza