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Piazze e animali: l’Enc scrive a tutti i Comuni del Lazio

Giordano Caveagna abbracciato ad una tigre

Tutti i Comuni del Lazio stanno ricevendo una lettera dell’Ente Nazionale Circhi che mette i puntini sulle “i” a proposito di due grossi temi che riguardano l’attività dei circhi: quello delle “piazze” e quello degli spettacoli con animali. In entrambi i casi vengono ricordati i precisi obblighi che i Comuni devono rispettare, dando applicazione ad una legge dello Stato, e – nel caso degli animali – anche la normativa e giurisprudenza costante e consolidata in materia. In particolare, prendendo spunto da alcune situazioni già verificatesi, nelle quali le amministrazioni comunali hanno adottato regolamentazioni suggerite da associazioni animaliste, l’ENC precisa che la legge prevede che i Comuni recepiscano esclusivamente il parere dell’associazione di categoria del settore, e non – ovviamente – quello degli animalisti. Di seguito il testo della lettera, recapitata con pec a tutti i Comuni del Lazio. L’intendimento del presidente Buccioni è quello di estendere nelle prossime settimane, dopo questo primo “test laziale”, una analoga lettera a tutti i Comuni italiani.

La scrivente Associazione di Categoria Ente Nazionale Circhi (aderente all’A.G.I.S. – Associazione Generale Italiana Spettacolo), che da statuto coordina, rappresenta e tutela i circhi italiani, e che per tali funzioni di rappresentanza del settore fa anche parte della Commissione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per il circo e lo spettacolo viaggiante, oltreché della Consulta per i problemi dello spettacolo in seno al predetto Ministero, apprende dai complessi associati di varie problematiche poste dalle Amministrazioni Comunali del Lazio, che in alcuni casi frappongono agli stessi ostacoli contra legem allo svolgimento di un’attività normata e consentita dallo Stato. Apprende, altresì, che in alcuni casi la disciplina comunale in materia – e in particolare quella afferente l’esibizione degli animali – è stata adottata con Regolamenti predisposti o, fortemente determinati, dal contributo di associazioni animaliste, senza invece minimamente consultare l’Associazione di Categoria, alla quale – in esclusiva – la Legge vigente attribuisce un parere consultivo.

In relazione, posto che la normativa in materia di circhi è demandata allo Stato e non lascia margini di dubbio circa la sua attuazione da parte dei Comuni, con la presente si intende chiarire il quadro normativo e giurisprudenziale in materia, riservandosi ogni ulteriore azione, anche a tutela e risarcimento dei circhi italiani, qualora dovessero verificarsi ulteriori violazioni nella applicazione della Legge vigente e delle decine di pronunciamenti della Giustizia Amministrativa.

La vigente Legge 18/3/1968 n. 337 (G.U. 10/4/1968 n. 93) – ed in particolare l’art. 9, stabilisce che “Le amministrazioni comunali devono compilare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento. L’elenco delle aree disponibili deve essere aggiornato almeno una volta all’anno. Le modalità di concessione delle aree saranno determinate con regolamento deliberato dalle amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria”. L’ENTE NAZIONALE CIRCHI è, ad oggi, l’unica organizzazione sindacale nazionale esistente e alla quale fanno i riferimento i circhi, ed ad essa – non certo alle associazioni animaliste – le Amministrazioni Comunali debbono richiedere un parere consultivo prima di adottare Regolamenti in materia di circhi.
Vi è poi l’obbligo di individuare e mettere a disposizione dei circhi almeno un’area pubblica e lo Stato ha previsto al riguardo anche finanziamenti pubblici, a valere sul Fondo Unico dello Spettacolo, che vanno richiesti alla Direzione Generale dello Spettacolo dal Vivo, MIBACT, da parte delle Amministrazioni Comunali per attrezzare aree pubbliche.
La citata legge n. 337 del 1968 all’art. 1 recita: “Lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore”. E ciò vale per tutti gli spettacoli corrispondenti ai canoni della tradizione circense, nella quale devono ovviamente ricomprendersi gli spettacoli con animali di origine selvatica od esotica.
Nessuna limitazione è posta, infatti, agli spettacoli con la presenza di animali, ed anzi nell’elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all’art. 4 della legge 18.3.1968 n. 337, approvato con Decreto interministeriale del 23.4.1969 e aggiornato con successivi Decreti interministeriali, i circhi equestri sono così definiti: “Attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone di misure diverse, sostenuto da pali centrali, sotto il quale è collocata una pista su cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati, animali. Il pubblico che assiste è in genere collocato intorno alla pista”.
Se lo Stato consente l’attività dei circhi, pare evidente l’illegittimità di un qualsiasi atto comunale inibitivo che si ponga in contrasto con le finalità specifiche proprie di leggi dello Stato, e ciò per il semplice principio della gerarchia delle fonti del diritto.
Stante il chiaro tenore letterale delle norme, il Comune non può interferire sulle modalità di esplicazione dell’attività circense, la quale risulta peraltro essere sottoposta a norme specifiche anche di polizia veterinaria in tema di protezione degli animali; norme legislative che non possono certo essere modificate, o parzialmente abrogate, né con un regolamento comunale che preveda la fissazione della modalità di concessione delle aree agli spettacoli circensi, né con un atto inibitivo dell’Autorità comunale.
L’esercizio dell’attività circense – dunque – non può essere soggetto a divieti laddove ricorra la presenza degli animali nelle proprie attività spettacolari (ved. T.A.R. Abruzzo – PE- Sez. I, 24/4/2009, n. 321; Toscana, Sez. I, 26/5/2008 n. 1531), esercitata nel rispetto, ovviamente, del benessere degli animali medesimi.
Per le ragioni fin qui esposte, i provvedimenti emanati da Autorità Comunali, ed aventi ad oggetto sostanzialmente il divieto di spettacoli circensi con animali, impugnati dai circhi e coadiuvati dalla scrivente, sono stati annullati dai Giudici Amministrativi, obbligando le Amministrazioni Comunali a rifondere le spese di giudizio.

La prima sentenza passata in giudicato è stata quella del T.A.R. di Trento, risalente al 2.3.1994 n.33/94.
Numerose altre sentenze ne sono seguite e se ne citano le principali:
T.A.R. Toscana, 3 sentenze: 797/2000 (Comune Livorno) – 1689/2001 (Comune Firenze) – 1536/2008 (Comune Prato);
T.A.R. Abruzzo: 321/2009;
T.A.R. Emilia Romagna, 4 sentenze: 157/2010 (Comune Parma) – 470/2012 (Comune Ferrara) – 470/2014 (Comune Bologna) – 125/2015 (Comune Modena);
T.A.R. Marche: 283/2013 (Comune Senigallia);
T.A.R. Piemonte: 828/2013 (Comune Alessandria);
T.A.R. Molise 642/2013 (Comune Campobasso);
T.A.R. Friuli Venezia Giulia: 600/2013 (Comune Pordenone);
T.A.R. Puglia: 358/2014 (Comune Brindisi);
T.A.R. Veneto: 1118/2016 (Comune Padova).

Il T.A.R. Veneto (sentenza 1118/2016 del 6.10.2016) ha ulteriormente richiamato che: “come già condivisibilmente rilevato dalla giurisprudenza amministrativa “La vigente normativa in materia di circhi equestri e spettacoli viaggianti, L. 18/3/1968 n. 337, all’art. 1 riconosce espressamente la funzione sociale dei circhi equestri e ne sostiene il consolidamento e lo sviluppo, stabilendo, inoltre, al successivo art. 9, l’obbligo, per le amministrazioni comunali, di individuare adeguati spazi, nell’ambito dei loro territori, per l’installazione degli impianti per l’esibizione degli spettacoli circensi, mancando invece alcun divieto di impiego, in detti spettacoli, di animali appartenenti a diverse specie, con conseguente quanto palese illegittimità dell’ordinanza sindacale che contrasti con tale specifica e vigente disciplina nazionale in materia di spettacoli circensi: infatti, se è pacifico il potere dell’ente locale di disciplinare e vigilare, nell’esercizio dei suoi poteri di polizia veterinaria sulle condizioni di igiene e sicurezza pubblica in cui si svolge l’attività circense e su eventuali maltrattamenti degli animali, sanzionati anche penalmente dall’art. 727 c.p., non esiste, in contrasto, una norma legislativa che attribuisca allo stesso il potere di fissare in via preventiva e generalizzata il divieto assoluto di uso degli animali in spettacoli, ed anzi un simile intervento si pone in palese contrasto con la legge n. 337 del 1968, che tutela il circo nella sua dimensione tradizionale, implicante anche l’uso degli animali” (T.A.R. Emilia Romagna, Sez. II, sent. n. 470/2012)”.
Nemmeno dalle Linee Guida C.I.T.E.S. può essere fatta discendere una limitazione ai circhi con animali, come ha chiarito il T.A.R. del Piemonte: “Giova premettere che, in base alla legge n. 337 del 1968 (tuttora vigente), lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, sostenendo pertanto il consolidamento e lo sviluppo del settore (art. 1). Si consente, in particolare, l’installazione dei circhi in apposite aree comunali (anche demaniali) individuate dai singoli Comuni, mediante il successivo rilascio di “concessione” (art. 9). La successiva legge n. 150 del 1992, nel disciplinare gli aspetti penalmente rilevanti del commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (di cui alla relativa Convenzione internazionale firmata a Washington il 3 marzo 1973, ratificata in Italia con legge n. 874 del 1975), all’art. 6, comma 6 (nel testo modificato dalla successiva legge n. 426 del 1998), ha limitato l’operatività dei divieti (e delle relative sanzioni) concernenti la detenzione di animali di specie selvatica, facendone salva – tra le altre – proprio la categoria dei circhi e delle mostre faunistiche, “sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all’articolo 4, comma 2 della legge n. 150 del 1992 (e denominata “CITES”, acronimo dell’intitolazione inglese della già citata convenzione di Washington del 1973 –Convention on International Trade in Endangered Species). Ciò ha quindi confermato, nelle intenzioni del legislatore italiano, l’atteggiamento di particolare favore per il mantenimento di spettacoli tradizionalmente incentrati sull’esibizione di animali selvatici, quali per l’appunto i circhi, nel solco della funzione sociale loro riconosciuta dalla legge del 1968”.

Poiché il potere regolamentare delle Amministrazioni comunali deve pur sempre svolgersi nel rispetto dei principi fissati dalla legge, l’attuazione della disciplina relativa al circo e allo spettacolo viaggiante risulta limitata per i Comuni all’individuazione delle aree destinate a tali attività e alla determinazione delle modalità di concessione di dette aree (v., tra le altre, TAR Abruzzo, Pescara, 24 aprile 2009 n. 321), “non sussistendo alcuna norma di rango primario che conferisca ai Comuni il potere di proibire, in linea generale ed astratta, l’utilizzo di animali esotici negli spettacoli circensi” (T.A.R. Veneto, sent. n. 1059/2016).

“In assenza di norme primarie che autorizzino interventi degli enti locali in materia, il potere generale dei comuni di disciplinare e vigilare sull’esercizio di ogni attività che utilizzi animali sotto il profilo delle condizioni di igiene e sicurezza pubblica, non può condurre all’adozione di norme regolamentari che prevedano in via preventiva e generalizzata il divieto assoluto di detenzione ed utilizzo di determinati animali negli spettacoli circensi” (TAR Emilia Romagna, sentenza n. 855/2014, depositata il 9.2.2015).

La scrivente resta a disposizione delle Amministrazioni Comunali per fornire ogni collaborazione ai fini della redazione dei Regolamenti citati, ma intende manifestare la massima fermezza nel vigilare sulla applicazione della normativa nazionale in materia e nel respingere ogni forma di illegittima limitazione all’attività dei circhi con o senza animali, se del caso ricorrendo a tutelare i circhi in ogni opportuna sede, anche a titolo risarcitorio per i danni eventualmente subiti a causa della mancata attività, e segnalando l’aggravio di spese posto a carico dell’Ente alla competente Corte dei Conti al fine di valutare le responsabilità patrimoniali personali degli Amministratori Comunali.
Il Presidente Antonio Buccioni

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