Ecco le modifiche apportate all’elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante.
IL DIRETTORE GENERALE PER LO SPETTACOLO DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO
di concerto con
IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA DEL MINISTERO DELL’INTERNO
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337 che reca disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante;
Visto l’art. 4 della predetta legge che prevede l’istituzione dell’elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, con l’indicazione delle particolarità tecnico costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione delle medesime;
Visto il decreto interministeriale 23 aprile 1969 con cui è stato istituito l’elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni ai sensi del citato art. 4;
Visti i decreti interministeriali 22 luglio 1981, 10 gennaio 1985, 1° giugno 1989, 10 novembre 1990, 10 aprile 1991, 9 aprile 1993, 23 luglio 1997, 8 maggio 2001, 7 gennaio 2002, 20 marzo 2003, 29 ottobre
2003, 28 febbraio 2005, 10 marzo 2006, 7 novembre 2007, 11 maggio 2009, 21 giugno 2010, 14 giugno 2012, 1/09/2013 e 24 giugno 2014 con i quali si è provveduto agli aggiornamenti del predetto elenco;
Visto l’art. 8 del decreto ministeriale 20 novembre 2007, recante disciplina relativa alla tenuta ed all’aggiornamento del predetto elenco;
Vista l’istanza presentata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale per la protezione della natura e del mare intesa ad ottenere la modifica della denominazione e della descrizione delle caratteristiche tecnico funzionali di attrazioni già presenti in elenco, anche sulla base delle possibili antinomie nell’applicazione delle disposizioni contenute nella legge 18 marzo 1968, n. 337 e nel d.lgs. 21 marzo 2005 n. 73;
Visto l’art. 4, comma 2 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
Sentito il parere conforme espresso nelle sedute del 9 e 10 ottobre 2014, dalla Commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante di cui all’art. 1 n. 59 del decreto-legge 23 ottobre 1996 n. 545 convertito nella legge 23 dicembre 1996 n. 650 e successive modificazioni;
Ritenuto di proce dere all’aggiornamento dell’elenco sopracitato in conformità a quanto richiesto dalla predetta Amministrazione;
Decreta:
L’elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all’art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 337 è aggiornato con le integrazioni e le modifiche della denominazione e della descrizione delle caratteristiche tecnico funzionali delle seguenti attrazioni come di seguito specificato:
SEZIONE I
MEDIE ATTRAZIONI
ACQUARIO
Bacino di acqua dolce o salata nel quale nuotano animali appartenenti a specie acquatiche, in grado di permettere a ogni soggetto l’espletamento del repertorio comportamentale specie specifico, la cui esposizione sia conforme alla normativa vigente.
MOSTRE FAUNISTICHE
Trattasi di strutture, padiglioni o di automezzi o rimorchi aperti da un lato, protetti da adeguate barriere o vetri, nell’interno dei quali sono posti animali o riproduzioni di animali, anche animate,
con eventuale esibizione davanti al pubblico.
Roma, 19 gennaio 2015
Il direttore generale per lo spettacolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Nastasi
p. Il Capo della Polizia
Il vice direttore generale preposto all’attività di coordinamento e pianificazione Forze di Polizia
Piantedosi