
Il parere dell’Agenzia parte dalla risoluzione n. 21/E del 28 gennaio 2008 che descrive “l’uso domestico”, cioè relativo a quei “consumatori finali” che “impiegano l’energia elettrica nella propria abitazione e che non utilizzano l’energia nell’esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA, anche se in regime di esenzione”. Solo “in presenza del requisito della “residenzialità” ricorre il connotato dell'”uso domestico” della fornitura di energia elettrica richiesto per poter beneficiare del trattamento agevolato”.
Spiega quindi l’Agenzia delle Entrate che il requisito della permanenza all’interno della struttura in modo stabile e duraturo “deve ritenersi soddisfatto anche in presenza di strutture mobili (quali nel caso di specie quelle dei soggetti esercenti attività circensi), sia perché tale caratteristica non esclude di per sé la destinazione permanente della struttura (anche se soggetta a variazione del luogo di stazionamento) a scopi abitativi, sia in quanto la mobilità delle stesse strutture risulta in modo imprescindibile collegata al carattere itinerante dell’attività circense cui sono associate”.
Nei casi delle carovane abitazione, dunque, e solo per queste, “alle forniture di energia elettrica derivanti da connessioni temporanee destinate alle abitazioni mobili dei soggetti esercenti attività circensi è applicabile l’aliquota IVA agevolata del 10 per cento ai sensi del n. 103 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972”.
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