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Legge 18/3/1968 n. 337 (G.U. 10/4/1968 n. 93)

Legge 18/3/1968 n. 337 (G.U. 10/4/1968 n. 93)
Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante

Articolo 1
Funzione sociale del circhi equestri e dello spettacolo viaggiante

Lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore.

Articolo 2
Definizione di spettacolo viaggiante

Sono considerati «spettacoli viaggianti» le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile.
Sono esclusi dalla disciplina di cui alla presente legge gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento.

Articolo 3
Istituzione di una commissione per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante

E’ istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo (1) una commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante.
La commissione, nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, è composta da:
a) il Ministro per il turismo e lo spettacolo, che la presiede;
b) il direttore generale dello spettacolo;
c) un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo (1) avente qualifica non inferiore ad ispettore generale;
d) un funzionario del Ministero dell’interno;
e) un funzionario del Ministero delle finanze;
f) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
g) tre rappresentanti degli esercenti dei circhi e dello spettacolo viaggiante;
h) tre rappresentanti dei lavoratori dei circhi e dello spettacolo viaggiante;
i) due tecnici, dei quali uno designato dal Ministero del turismo e dello spettacolo e uno dal Ministero dell’interno.
Il Ministro per il turismo e lo spettacolo può delegare di volta in volta un Sottosegretario dello stesso dicastero o il direttore generale dello spettacolo a presiedere la commissione.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo.
I membri di cui alla lettere g) e h) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo (1), su una terna di nominativi proposta da ciascuna delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.
I membri della commissione durano in carica un biennio e possono essere confermati.

(A seguito di referendum abrogativo, il Ministero del turismo e dello spettacolo, è stato soppresso e le sue funzioni in questo caso particolare sono state devolute al Dipartimento dello spettacolo dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il decreto istitutivo 12 marzo 1994 – G.U. 31 marzo 1994, n. 75)

Articolo 4
Istituzione di un elenco delle attività spettacolari

E’ istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l’indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione.
Dall’elenco di cui al precedente comma sono esclusi gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento.
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, l’elenco è redatto ed approvato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per l’interno, su conforme parere della commissione di cui all’articolo precedente.
Il Ministero del turismo e dello spettacolo provvederà periodicamente all’aggiornamento dello elenco.

Articolo 5
Concessione di licenza

Nel concedere la licenza prevista dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza l’autorità di pubblica sicurezza controlla altresì che sia stata rilasciata l’autorizzazione di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge.

Articolo 6
Autorizzazione

L’esercizio dei circhi equestri e delle singole attività dello spettacolo viaggiante incluse nell’elenco di cui all’art. 4, è subordinato alla preventiva autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, sentite le organizzazioni sindacali degli esercenti e dei lavoratori e, in caso di parere difforme o negativo, sentita la commissione consultiva prevista dall’art. 3.
L’autorizzazione è concessa previa valutazione dei requisiti tecnico-professionali del richiedente.
Per ogni attività autorizzata il Ministero del turismo e dello spettacolo rilascia all’esercente apposito contrassegno che dovrà essere apposto permanentemente ed in maniera visibile all’esterno dell’impianto.
L’autorizzazione è sottoposta annualmente a revisione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

(Questo articolo è stato abrogato dall’art. 12, DPR 21/04/94, n. 394).

Articolo 7
Rilascio dell’autorizzazione

L’esercizio dei parchi di divertimento è subordinato ad apposita autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo.
L’autorizzazione è rilasciata, su conforme parere della commissione consultiva di cui all’art. 3, sentite le organizzazioni sindacali degli esercenti e dei lavoratori, tenendo conto dei requisiti tecnico-professionali, nonché della capacità finanziaria e dell’anzianità di esercizio del richiedente, in relazione alla categoria del parco da gestire.
L’autorizzazione è sottoposta a revisione annuale dal Ministero del turismo e dello spettacolo.
Con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo saranno fissate le categorie dei parchi di divertimento in rapporto al numero ed all’importanza dei trattenimenti e delle attrazioni installate, ferma restando la esclusione degli apparecchi automatici e semi-automatici di cui all’ultimo comma dell’art. 2).

(Questo articolo è stato abrogato dall’art. 12, DPR 21/04/94, n. 394).

Articolo 8
Autorizzazioni per le tournées

Le imprese dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante di nazionalità straniera, prima di effettuare tournées in Italia, devono richiedere al Ministero del turismo e dello spettacolo apposita autorizzazione, specificando le caratteristiche del complesso, il numero e la qualifica dei componenti, la località e la durata della tournée stessa.
L’autorizzazione è rilasciata, sentiti il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell’interno, il Ministero del commercio con l’estero e la commissione consultiva di cui all’art. 3.
La concessione del permesso di soggiorno ai componenti il complesso è subordinata al rilascio del nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1965, n. 1656, concernenti la circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE.
Resta salva la competenza del Ministero del commercio con l’estero in materia di rilascio di autorizzazioni all’importazione di materiali delle imprese dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante.

(Questo articolo è stato abrogato dall’art. 12, DPR 21/04/94, n. 394).

Articolo 9
Elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni

Le amministrazioni comunali devono compilare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.
L’elenco delle aree disponibili deve essere aggiornato almeno una volta all’anno.
La concessione delle aree comunali deve essere fatta direttamente agli esercenti muniti della autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, senza ricorso ad esperimento di asta.
E’ vietata la concessione di aree non incluse nell’elenco di cui al primo comma e la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle aree stesse.
Le modalità di concessione delle aree saranno determinate con regolamento deliberato dalle amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.
Per la concessione delle aree demaniali si applica il disposto di cui al terzo comma del presente articolo.

Articolo 10
Modifiche all’art. 195 bis del RD 1175/31

Al terzo comma dell’art. 195 bis, inserito nel testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, con l’art. 2 della legge 18 aprile 1962, n. 208, sono soppresse le parole: “nonchè per le occupazioni di suolo pubblico effettuate con installazioni di attrazioni, giuochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante”.
Dopo il terzo comma del citato art. 195-bis è aggiunto il seguente:
“Le tariffe di cui ai precedenti commi, per le occupazioni di suolo pubblico effettuate con installazioni di circhi equestri ed attività dello spettacolo viaggiante sono ridotte al 20 per cento con esclusione di qualsiasi aumento di tariffa in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati”.

Articolo 11
Tariffe

Per le installazioni degli impianti dei circhi e dello spettacolo viaggiante sul suolo demaniale si applicano le tariffe previste per le occupazioni di suolo pubblico comunale.

Articolo 12
Aliquota dei diritti erariali

L’aliquota dei diritti erariali per le attività circensi e dello spettacolo viaggiante, indicate ai nn. 2 e 6 della tabella A, allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1109 è ridotta al 5 per cento.

Articolo 13
Contribuzioni

Non sono dovute sugli spettacoli, trattenimenti ed attrazioni offerte dagli esercenti dei circhi e dello spettacolo viaggiante, le speciali contribuzioni previste dall’art. 15, R.D.L. 15 aprile 1926, n. 765, modificato dall’art. 10 del D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968.

Articolo 14
Impiego di energia elettrica

L’energia elettrica comunque impiegata per l’esercizio dei circhi equestri e per le attività dello spettacolo viaggiante è considerata ad ogni effetto, anche tributario, energia per uso industriale.

Articolo 15
Modifiche alla tabella B del DPR 342/54

Alla tabella di cui all’allegato B dell’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342 (*) , concernente l’imposta di pubblicità, è aggiunto il seguente articolo: “Articolo 7 bis. – Avvisi, anche se luminosi o comunicati al pubblico con mezzi sonori, concernenti spettacoli, trattenimenti ed attrazioni, offerti dagli esercenti dei circhi e dello spettacolo viaggiante”.

(* Si veda ora l’art. 19, DPR 26/10/72, n. 639 (S.O. alla G.U. 11/11/72, n. 292).

Articolo 16
Carni destinate al consumo negli zoo

Per le carni destinate al consumo negli zoo dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante la tariffa massima dell’imposta di consumo prevista dall’art. 95 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modifiche, è ridotta al 50 per cento del valore.

Articolo 17
Veicoli impiegati nei circhi equestri

Per i veicoli non considerati rimorchi, impiegati dai circhi equestri e dallo spettacolo viaggiante, il rapporto tra peso complessivo a pieno carico del veicolo stesso ed il peso complessivo a pieno carico della motrice non deve superare il valore di uno.

Articolo 18
Esercenti dei circhi equestri

Gli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante sono compresi fra i soggetti indicati all’art. 1, penultimo comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397.
Agli esercenti di cui al primo comma vengono estese, al fini dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, le disposizioni della legge 22 luglio 1966, n. 613.

Articolo 19
Istituzione di un fondo per la concessione di contributi straordinari

Nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo è stanziato annualmente, a partire dall’esercizio finanziario 1968, un fondo di lire 200 milioni per la concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, a titolo di concorso nelle spese di ricostituzione, con gli eventuali ammodernamenti, degli impianti distrutti o danneggiati per effetto di eventi fortuiti, nonché per particolari accertate difficoltà di gestione.
Sul fondo di cui al comma precedente gravano gli oneri relativi alle facilitazioni tariffarie per i trasporti degli esercenti, degli artisti, dei tecnici e del personale ausiliario, nonché dei materiali e delle attrezzature da impiegare nell’allestimento degli impianti, secondo convenzioni da stipulare annualmente col Ministero dei trasporti e dell’aviazione civile.
Eventuali residui del fondo potranno essere erogati a favore di iniziative assistenziali od educative o che, comunque, concorrano al consolidamento e allo sviluppo del settore.
I contributi straordinari sono assegnati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la commissione consultiva prevista dall’articolo 3.
All’onere di lire 200 milioni, previsto dal primo comma del presente articolo, si provvede, per l’anno finanziario 1968, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l’anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 20
Applicazione delle presenti norme

La presente legge si applica alle imprese di nazionalità italiana salvo il rispetto delle norma della Comunità economica europea per la libertà di stabilimento, la libera prestazione dei servizi e la libera circolazione dei lavoratori del settore, allorché le restrizioni relative siano state soppresse negli Stati membri in applicazione delle disposizioni del trattato istitutivo di tale comunità.

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