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La stampa di Ferrara sul “colpo di spugna” del Tar

Con un colpo di spugna la seconda sezione del Tar dell’Emilia Romagna ha cancellato l’ordinanza del sindaco di Ferrara (vai all’articolo) con cui, il 23 dicembre 2010, veniva vietato l’attendamento nel territorio comunale, compresi i terreni privati, di circhi che avessero al seguito esemplari appartenenti a specie riconosciute incompatibili con la detenzione per attività circense o per spettacoli itineranti.
Sull’ordinanza anti-circo aveva fatto richiesta di sospensiva il circo di Moira Orfei, richiesta cheil Tar ha accolto sospendendo gli atti impugnati a partire dall’ordinanza del sindaco e rinviando per la discussione della causa nel merito all’udienza fissata per l’11 aprile 2012. In questo modo il circo di Moira Orfei si è assicurato la possibilità di fare sosta a Ferrara dal 23 al 28 novembre, come aveva chiesto lo scorso ottobre ricevendo però il diniego del Comune proprio sulla base dell’ordinanza.
La misura assunta da Tagliani infatti valeva in particolare per: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe e rapaci diurni e notturni, il cui impiego negli spettacoli viaggianti “rende impossibile – si legge nel documento – garantire le condizioni minime di spazio e di temperatura indispensabili per una corretta detenzione e risulta dunque del tutto incompatibile con l’attività circense”. Il rifiuto all’attendamento del circo di Moira Orfei era stato motivato dal fatto che nell’elenco degli animali al seguito del circo “figurano 19 grandi felini, 2 elefanti, 1 ippopotamo e 3 pinnipedi (otarie)”, tutte specie che l’ordinanza espressamente vietava.
Una presa di posizione a tutela degli animali che venne persino premiata dal Ministero del Turismo, che assegnò a Ferrara il riconoscimento di “Comune Animal Friendly” (Comune amico degli animali), ma per la quale ora la stessa Amministrazione comunale dovrà battersi dopo questa prima sconfitta, per la quale è stata comunque condannata dallo stesso Tar al pagamento delle spese processuali, in favore della ricorrente, per circa 2mila euro, oltre alle spese per i legali che hanno difeso il Comune di Ferrara. La richiesta di sospensiva al Tar puntava sul fatto che, in base a una legge datata, la 337 del 1968, che regolamenta l’attività dei circhi e dello spettacolo viaggiante, la competenza non spetterebbe ai Comuni bensì al governo. Per il principio della gerarchia delle fonti di diritto, dunque, un Comune non potrebbe vietare ciò che una normativa dello Stato consente.
Estensecom

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