Pubblichiamo la circolare dell’Agis diffusa ieri relativa al Decreto “Cura Italia” che introduce una serie di norme di interesse per il settore dello spettacolo, circo compreso.
Si informa che in data odierna il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto sugli interventi economici alla luce dell’emergenza Covid-19, definito decreto “Cura Italia”.
Le norme rappresentate nella presente circolare sono, tra l’altro, frutto di una interlocuzione proficua e costante tra il Governo e l’Agis, come peraltro confermato nel comunicato MIBACT che alleghiamo alla presente. Gran parte delle richieste fatte dall’associazione ed esplicitate nella lettera dell’undici marzo u.s. rientrano pienamente nel decreto in oggetto e sono frutto,
anche, del continuo contatto con gli associati. Queste norme rappresentano un primo passo nel sostegno alle nostre attività alla luce dell’emergenza sanitaria in corso.
Il testo che commentiamo introduce una serie di norme di interesse per il settore:
(Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga) prevede che le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del
rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.
Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
Tale intervento è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. Le risorse vengono ripartite tra le Regioni e Province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
(Disposizioni in materia di terzo settore) prevede il differimento di una serie di termini
al fine di prevenire gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica in atto e delle conseguenti misure di contenimento e gestione adottate, sulla funzionalità degli enti del Terzo settore, che impediscono l’organizzazione, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee di tali enti.
Inoltre, viene previsto il differimento dell’approvazione dei bilanci delle organizzazioni considerate, nel periodo transitorio, enti del terzo settore, ai sensi dell’articolo 101, comma 3 del d.lgs. n.117/2017, con riferimento a quelle per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade entro il periodo emergenziale dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio e che siano
conseguentemente tenute, per legge o anche per disposizioni recate dai rispettivi statuti, a riunire gli organi competenti per procedere alla suddetta approvazione.
Considerando che lo stato di emergenza di cui alla sopra citata deliberazione ha la durata di sei mesi, la disposizione concede agli enti un congruo termine per il completamento dell’adempimento in questione successivamente alla conclusione del periodo emergenziale;
(Indennità lavoratori dello spettacolo) assegna ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni
Lavoratori dello spettacolo, con almeno n. 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, un’indennità pari a 600 euro per il mese di marzo. L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Non hanno diritto all’indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 40,5 milioni di euro per l’anno 2020;
(Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia) prevede l’assistenza della garanzia dello Stato in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito che erogano finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, operanti in settori individuati con decreto ministeriale e che non hanno accesso alla garanzia del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell’ottanta per cento dell’esposizione assunta;
(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria) prevede l’estensione della portata del vigente articolo 8, commi 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che ha sospeso fino al 30 aprile 2020 – per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello Stato – i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Il decreto in oggetto, appunto, estende la sospensione di cui al citato articolo 8 ad ulteriori categorie di soggetti tra cui i “soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche” e “soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso”, consentendo, tra l’altro, di derogare dal principio, previsto nell’articolo successivo del decreto, che la sospensione intervenga solo per i soggetti che non superano, in ricavi o compensi, i 2 milioni di euro. Tale sospensione è limitata ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e agli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Inoltre, nei confronti dei medesimi soggetti è prevista la sospensione anche dei termini di versamento dell’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020. Alla ripresa della riscossione, i versamenti sospesi ai sensi dell’articolo in oggetto e dell’articolo 8 del decreto legge n. 9 del 2020 potranno essere versati o entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020;
(Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro) introduce un credito d’imposta a favore di tutti gli esercenti attività d’impresa, arte o professione.
L’agevolazione spetta, per il periodo d’imposta 2020, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro. Il limite massimo di spesa previsto per la misura è pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020. Le disposizioni di attuazione del credito
d’imposta sono rinviate ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, con il quale sono definite le disposizioni applicative anche al fine del rispetto dei limiti di spesa previsti;
(Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura) prevede che, a seguito dell’adozione delle misure di cui all’articolo 2, comma l, lettere b) e d) del decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 – chiusure a livello nazionale di cinema e teatri, tra l’altro – e a decorrere dalla data di adozione del medesimo decreto, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di
accesso per spettacoli di qualsiasi natura. I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza, provvede all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione. Le disposizioni esaminate si applicano fino alla data di efficacia delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e da eventuali ulteriori decreti attuativi emanati precedentemente per singoli territori;
(Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo) istituisce, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo il Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, con una dotazione di 130 milioni di euro per l’anno 2020. Le risorse del fondo saranno iscritte in due capitoli: uno di parte corrente, con una dotazione di 80 milioni di euro, destinato al sostegno degli operatori, ivi inclusi autori, artisti, interpreti ed esecutori, colpiti dalle misure adottate per l’emergenza COVID-19, e uno di conto capitale, con una dotazione di 50 milioni, per sostenere investimenti finalizzati al rilancio dei settori considerati. Alla relativa copertura si provvede:
a) quanto a 70 milioni di euro (risorse reperite attraverso la norma di copertura finale);
b) quanto a 50 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.88;
c) quanto a 10 milioni di euro a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui all’articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.
Sarà un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in oggetto, a stabilire le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell’impatto economico negativo conseguente all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19;
(Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura) prevede la destinazione della quota pari al 10% dei compensi incassati dalla SIAE per “copia privata” al sostegno economico degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva. Tali risorse sono annualmente destinate alla creatività dei giovani autori, sulla base di un atto di indirizzo del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e a seguito di appositi bandi per selezionare progetti elaborati da giovani artisti e dalle scuole. Tenuto conto che per quest’anno sarà inverosimile procedere con le modalità ordinarie, la disposizione prevede che tali risorse vengano utilizzate per sostenere direttamene gli autori, gli artisti interpreti e gli esecutori e i lavoratori nel settore della raccolta del diritto d’autore. La misura è necessaria e urgente in quanto, secondo la modalità ordinaria, i relativi bandi dovrebbero essere pubblicati nei prossimi giorni con scadenze ravvicinate.
Un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, definirà i requisiti per l’accesso al beneficio, anche tenendo conto del reddito dei destinatari.