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Il ruggito del circo Madagascar e la magra figura del Comune di Milano

Un altro successo del circo nei confronti di amministrazioni ideologicamente prevenute sul tema degli spettacoli con animali. Non è una premessa poco significativa se si considera che la giurisprudenza è chiarissima in materia dai primi anni 90, ma ci sono Comuni che non ne tengono conto, tanto poi gli avvocati vengono pagati con i soldi pubblici e dunque dai cittadini.
Nel caso specifico è stato il Comune di Milano a volersi intestare una battaglia, ideologica appunto, “animalista”, e regolarmente ha dovuto prendere atto di una sconfitta.
Riavvolgiamo il nastro. 6 agosto 2019, l’Ente Nazionale Circhi scrive una lettera documentata al Sindaco Giuseppe Sala, all’Assessore Roberta Guaineri e al Segretario Generale del Comune di Milano e, per conoscenza, al Prefetto e al Difensore Civico Regionale (ovviamente nessuno si degnò di una risposta). In base alle informazioni che aveva appreso dalla stampa, perché l’Amministrazione comunale non inviò nemmeno una bozza del nuovo Regolamento all’Ente Circhi, l’Associazione di categoria dei complessi circensi nazionali scriveva di aver appreso che il Comune «avrebbe già sostanzialmente predisposto il “regolamento per il benessere e la tutela degli animali”, che “dopo il recente via libera della giunta comunale di Milano, entrerà in vigore dopo il voto finale del Consiglio comunale”». E la nota proseguiva: «Tale Regolamento pretenderebbe disciplinare in maniera del tutto illegittima, ovvero in violazione del quadro normativo vigente e della giurisprudenza costante e consolidata in materia di spettacoli equestri, anche l’attività dei circhi con animali. “Niente più spettacoli nei circhi e nelle mostre itineranti con protagonisti primati, cetacei, orsi, lupi, rinoceronti, ippopotami, giraffe, foche”, si legge in uno dei resoconti giornalistici comparsi sui media».
Seguiva una dettagliata spiegazione dei motivi di illegittimità, richiamando la legge vigente e la vasta giurisprudenza costante e consolidata.
Il Comune adottava il Regolamento e, com’era prevedibile, al primo ricorso davanti al Tar si è verificato quanto era stato prospettato.
La fattispecie del provvedimento comunale contro il quale il circo Madagascar è ricorso, stabiliva che ai sensi del Regolamento per il Benessere e la Tutela degli Animali del Comune di Milano, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 03.02.2020, è vietato detenere un singolo elefante. Ma a parte l’assurdità del divieto, perché risulta comprensibile anche ad un bambino che un elefante il circo non avrebbe di certo potuto “parcheggiarlo” altrove durante la permanenza a Milano, l’Amministrazione si richiamava alle linee guida CITES del 2006. Ora, le linee guida CITES del 2006 formalmente non esistono, come ha ben spiegato il Ministero dell’Ambiente con una nota ufficiale, in quanto mai adottate.
Le “linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti” risalenti al 2006, non hanno alcun valore di norma, non essendo mai state adottate dal Ministero dell’Ambiente e pertanto, pur trovandosi alla libera consultazione online, non sono da ritenersi ufficiali. Le uniche linee guida adottate ed in vigore della Commissione Scientifica CITES sono quelle risalenti al 10 maggio 2000 – recanti «CRITERI PER IL MANTENIMENTO DI ANIMALI NEI CIRCHI E NELLE MOSTRE VIAGGIANTI» – le quali non pongono alcun divieto ai circhi che utilizzano specie esotiche e selvatiche.
Ma c’è un altro assurdo paradosso di cui va dato conto. Il Comune di Milano da molti anni non mette a disposizione dei circhi un’area comunale, come invece prevede la legge 337 del 1968, e dunque risulta inadempiente verso una legge dello Stato italiano. Ciò nonostante, operando i circhi su un’area privata, il Comune di Milano pontifica sul singolo elefante. Veramente incomprensibile e inspiegabile se non con quel già richiamato atteggiamento ideologico che tanti danni continua a fare nel nostro Paese.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) nella sua ordinanza sul ricorso presentato dal Madagascar Circus di Oreste Gravagna, difeso dall’Avv. Andrea Ippoliti, contro il Comune di Milano, in persona del Sindaco pro-tempore (rappresentato e difeso da un pool di avvocati), dopo aver già accolto la domanda di sospensione cautelare proposta dal circo, ha così sentenziato: «Ritenuta la sussistenza del danno grave e irreparabile in capo alla parte ricorrente, laddove si dispone il divieto di detenzione di un singolo elefante, poiché la
manifestazione circense risulta di imminente svolgimento e, allo stato, non sono immediatamente individuabili contesti idonei dove collocare l’esemplare nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 34 del Regolamento per il Benessere e la Tutela degli Animali del Comune di Milano; Considerato, per quanto riguarda il fumus boni iuris, che la controversia presenta profili di particolare complessità, che richiedono un approfondito esame, non realizzabile nella presente fase cautelare; Ritenuto, quindi, nella comparazione dei contrapposti interessi, di accogliere la domanda di sospensione proposta e di rinviare alla fase di merito l’esame delle questioni prospettate dai difensori delle parti», il «Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) accoglie la domanda di sospensione cautelare proposta con il ricorso in epigrafe indicato».
L’udienza per la trattazione del merito del giudizio è stata fissata all’udienza del 27 aprile 2023. Giustizia è fatta, ma perché un circo deve essere costretto ad affrontare le spese di un ricorso al Tar, che nel caso del Comune vengono coperte dai soldi dei cittadini, quando la normativa e la giurisprudenza in materia non lasciano margini di dubbio?