I magistrati della sezione terza, presieduta da Oria Settesoldi, scrivono che “come già condivisibilmente rilevato dalla giurisprudenza amministrativa: “La vigente normativa in materia di circhi equestri e spettacoli viaggianti – l. 18 marzo 1968 n. 337, art. 1 – riconosce espressamente la funzione sociale dei circhi equestri e ne sostiene il consolidamento e lo sviluppo, stabilendo, inoltre, al successivo art. 9, l’obbligo, per le amministrazioni comunali, d’individuare adeguati spazi, nell’ambito dei loro territori, per l’installazione degli impianti e per l’esibizione degli spettacoli circensi, mancando invece alcun divieto d’impiego, in detti spettacoli, di animali appartenenti a diverse specie, con conseguente quanto palese illegittimità dell’ordinanza sindacale che contrasti con tale specifica e vigente disciplina nazionale in materia di spettacoli circensi: infatti, se è pacifico il potere dell’ente locale di disciplinare e vigilare, nell’esercizio dei suoi poteri di polizia veterinaria, sulle condizioni d’igiene e sicurezza pubblica in cui si svolga l’attività circense e su eventuali maltrattamenti di animali, sanzionati anche penalmente dall’art. 727 c.p., non esiste, in contrasto, una norma legislativa che attribuisca allo stesso il potere di fissare in via preventiva e generalizzata il divieto assoluto di uso degli animali in spettacoli ed anzi un simile intervento si pone in palese contrasto con la l. n. 337 del 1968, che tutela il circo nella sua dimensione tradizionale, implicante anche l’impiego degli stessi.” (TAR Emilia Romagna, Sez. II, sent. n.470/2012)”. Più chiaro di così non si potrebbe.