
“Stanno circolando notizie destituite di ogni fondamento, e pertanto dannose da piu’ punti di vista, a proposito della sentenza del Tar del Lazio riferita al Comune di Ciampino e al ricorso del circo Amedeo Orfei”, sottolinea.
“Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso dichiara improcedibile il gravame per sopravvenuta carenza di interesse – osserva – Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti. Il Tar, infatti, spiega che il circo in questione ha potuto svolgere la propria attivita’ a seguito del rilascio della richiesta autorizzazione nel periodo in questione ormai trascorso”.
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