|

Decreto ministeriale 20 novembre 2007

Criteri e modalità per l’erogazione di contributi in favore delle attività circensi e di spettacolo viaggiante, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.
Il suddetto Regolamento disciplina i seguenti settori: all’articolo 9 l’attività circense in Italia, all’articolo 10 l’attività circense all’estero, all’articolo 11 strutturazione di aree attrezzate per l’esercizio dell’attività circense, all’articolo 12 danni conseguenti ad evento fortuito, all’articolo 13 accertate difficoltà di gestione, all’art. 14 acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, all’articolo 15 le iniziative promozionali, assistenziali ed educative.

Il testo del Decreto che pubblichiamo di seguito comprende anche le modifiche introdotte dal Decreto Ministeriale 3 agosto 2010.

Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività circensi e di spettacolo viaggiante, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo Unico per lo Spettacolo,
di cui alla L. 30 aprile 1985, n. 163.

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163; Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337; Vista la legge 28 luglio 1980, n. 390;
Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 37; Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89;
Visto il D.M. 21 dicembre 2005 recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività circensi, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;
Visto il D.M. 21 dicembre 2005 recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di spettacolo viaggiante, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163; Acquisita l’intesa della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 15 novembre 2007;

Decreta:

Art. 1.
Efficacia

1. Il presente decreto ha carattere transitorio, in attesa della legge di individuazione dei princìpi fondamentali di cui all’art. 117 della Costituzione, 3° comma.

Art. 2.
Intervento finanziario per le attività circensi e di spettacolo viaggiante

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, attraverso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, di seguito definito «Amministrazione», eroga contributi ai soggetti che svolgono attività circense e di spettacolo viaggiante, in base agli stanziamenti destinati alle attività circensi e di spettacolo viaggiante dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito «Fondo», di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. Ai fini dell’intervento finanziario dello Stato, sono considerate attività di spettacolo viaggiante quelle di cui all’art. 2 della legge 18 marzo 1968 n. 337, inserite nell’elenco delle attività spettacolari, trattenimenti ed attrazioni istituito dall’art. 4 della stessa legge.
2. Ai fini dell’intervento finanziario dello Stato, sono considerati le attività relative alla produzione circense in Italia ed all’estero, la strutturazione di aree attrezzate per l’esercizio dell’attività circense, i danni agli impianti conseguenti ad eventi fortuiti in Italia ed all’estero, le accertate difficoltà di gestione, l’acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, le iniziative promozionali, assistenziali ed educative.
3. Gli obiettivi che il Ministero intende perseguire con il presente decreto sono i seguenti:
a) favorire la qualità artistica dello spettacolo circense ed il costante rinnovamento dell’offerta di spettacolo viaggiante e dell’arte circense italiana, promuovendo l’innovazione nella programmazione anche attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie;
b) consentire ad un pubblico sempre più ampio di accedere alla cultura circense ed alla conoscenza della tradizione dello spettacolo viaggiante, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite;
c) promuovere nella produzione dello spettacolo circense e viaggiante la qualità, l’innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale;
d) agevolare la valorizzazione della tradizione italiana ed europea;
e) sostenere la funzione sociale, ricreativa e pedagogica dell’attività circense e dello spettacolo viaggiante;
f) sostenere la formazione e tutelare le professionalità in campo artistico, tecnico e organizzativo;
g) incentivare la circuitazione e la diffusione dell’attività circense e dello spettacolo viaggiante;
h) favorire il rinnovo degli impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali;
i) sostenere la promozione internazionale della tradizione circense italiana all’estero.
4. Il Direttore generale per lo spettacolo dal vivo, di seguito definito “Direttore generale”, con proprio decreto, tenuto conto di quanto previsto dalle leggi finanziaria e di bilancio, sentita la Commissione consultiva per i circhi e lo spettacolo viaggiante di cui all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007 n. 89, di seguito definita «Commissione», ed acquisito il parere della Conferenza delle Regioni, dell’Unione delle Province Italiane e dell’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Direttore medesimo, trascorsi i quali il decreto può comunque essere adottato, stabilisce, in armonia con il totale dei contributi assegnati nell’anno precedente e con l’entità delle domande complessivamente presentate, la quota delle risorse da assegnare a ciascuno dei settori circense e dello spettacolo viaggiante, dei soggetti e dei progetti di cui ai seguenti articoli.

Art. 3.
Criteri generali di determinazione della base quantitativa e di attribuzione del contributo

1. Il contributo è determinato sulla base delle voci di costo previste nel preventivo finanziario riconosciute ammissibili nelle percentuali e nei massimali stabiliti con le modalità di cui al successivo comma 4, nonché, per i contributi per attività circense in Italia ed all’estero, e per iniziative promozionali, educative ed assistenziali, sulla base della valutazione qualitativa del progetto artistico di cui all’art. 5.
2. Il contributo non può comunque eccedere il pareggio tra entrate ed uscite dei preventivi e consuntivi del soggetto beneficiario.
3. Sono considerati ai fini della determinazione della base quantitativa i seguenti costi:
a) per l’attività circense in Italia, quelli concernenti gli oneri previdenziali ed assistenziali che complessivamente l’organismo circense prevede di versare presso qualsiasi ente pubblico competente, calcolati sulle retribuzioni o i compensi corrisposti al personale comunque utilizzato, nonché quelli concernenti le rappresentazioni calcolati forfettariamente sulla base di una quota per ciascuna rappresentazione, rapportata alle dimensioni ed al numero di addetti del complesso circense;
b) per i danni da eventi fortuiti, la spesa per la ricostituzione degli impianti distrutti o danneggiati;
c) per le accertate difficoltà di gestione, il deficit di bilancio relativo all’anno precedente quello in cui si richiede il contributo;
d) per l’acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, la spesa relativa;
e) per le iniziative promozionali, i compensi e le spese di ospitalità per gli artisti, i membri delle giurie dei festival ed i relatori di convegni, nonché le spese di promozione e pubblicità; per le attività editoriali le spese redazionali, quelle per la stampa e la spedizione;
f) per le iniziative educative ed assistenziali, le spese istituzionali ed i compensi per il personale docente e dipendente, comprensivi di oneri sociali;
g) per la strutturazione delle aree attrezzate per l’esercizio dell’attività circense, il costo dei lavori;
h) per l’attività circense all’estero, quelli concernenti i viaggi ed i trasporti, nonchè gli oneri previdenziali ed assistenziali versati nel periodo di svolgimento della tournèe; per i viaggi e trasporti effettuati su strada, oltre agli oneri previdenziali, sono considerate spese forfettarie in relazione alle dimensioni ed al numero degli addetti del complesso circense.
4. Il Direttore generale stabilisce annualmente le percentuali ed i massimali economici delle voci di costo di cui al comma 3, tenuto conto delle risorse disponibili e dell’entità delle domande complessivamente presentate, sentito il parere della competente sezione della Consulta per lo Spettacolo di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007 n. 89.
5. Il contributo è corrisposto per le rappresentazioni alle quali chiunque può accedere con l’acquisto di biglietto di ingresso, per ogni singola rappresentazione.
6. L’Amministrazione, sentita la Commissione, può attribuire il contributo a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive del richiedente o l’oggetto della domanda possano essere diversamente classificati, nell’ambito delle attività considerate dal presente decreto.

Art. 4.
Presentazione della domanda, requisiti di ammissibilità e determinazione del contributo

1. La domanda di ammissione a contributo deve essere presentata al Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione generale per lo spettacolo dal vivo – Servizio Attività di Danza e per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, utilizzando unicamente i modelli predisposti dall’Amministrazione e disponibili con modalità di trasmissione on-line, a mezzo di sistemi informatici dedicati, direttamente accessibili e fruibili dal sito internet della Direzione generale. Nelle more dell’applicazione del sistema di certificazione della firma digitale e dell’autenticità della documentazione trasmessa in formato elettronico, due copie della suddetta domanda, di cui una in bollo, corredate della documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per l’ammissione a contributo, devono essere presentate anche in formato cartaceo, direttamente o per mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indicando sulla busta «Domanda di contributo – Settore Attività Circensi e Spettacolo Viaggiante». Nel caso di invio per posta, fa fede la data di spedizione. Nel caso di attività all’estero in più Paesi, dovranno essere presentate singole domande per ciascuna iniziativa programmata. La domanda di contributo deve essere corredata di:
a) nel caso di soggetti giuridici privati (Associazioni, Fondazioni, società) copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto, in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, nonché elenco dei soci, qualora tali atti non siano già in possesso dell’Amministrazione;
b) nel caso di cui alla precedente lett. a), dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, con la quale si rappresentano eventuali variazioni ai dati risultanti dagli atti di cui alla medesima lett. a);
c) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio competente (con esclusione delle domande per iniziative promozionali, assistenziali ed educative);
d) progetto artistico e preventivo finanziario, redatti secondo l’apposito modello predisposto dall’Amministrazione;
e) dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro qualora sussistano per le categorie impiegate nell’attività sovvenzionata;
f) per i contributi al settore circense, dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, di non aver riportato condanne per i delitti di cui al Titolo IX-bis del Libro II del codice penale, e di non aver commesso ogni altra violazione di disposizioni normative statali e dell’Unione Europea in materia di protezione degli animali.
2. Nessun soggetto può essere ammesso a contributo se non ha svolto attività per almeno tre anni nel settore circense e dello spettacolo viaggiante.
3. Per i soggetti già sovvenzionati negli anni precedenti, la domanda di contributo può essere sottoposta al parere della Commissione, a condizione che sia stato presentato il rendiconto artistico e finanziario relativo al penultimo anno antecedente quello cui si riferisce la domanda.
4. Per gli enti pubblici la delibera di assunzione della spesa deve essere presentata entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito per la deliberazione dei relativi bilanci di previsione. In caso di inadempienza, il Direttore generale dispone la decadenza dal contributo.
5. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 ottobre dell’anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo ed al 31 ottobre dello stesso anno cui si riferisce il contributo per i soli acquisti di beni strumentali dello spettacolo viaggiante.
Le domande di contributo per evento fortuito devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data dell’evento. Le domande di contributo per difficoltà di gestione devono essere presentate entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferisce il contributo.
I termini previsti nel presente comma sono perentori.
6. L’entità del contributo è determinata con provvedimento del Direttore generale, sentita la Commissione.
7. Le Regioni trasmettono annualmente alla Direzione generale gli elenchi dei soggetti sostenuti finanziariamente, anche dagli enti locali, per le attività di cui al presente decreto, indicando la tipologia dell’attività medesima e l’importo del contributo.

Art. 5.
Valutazione qualitativa

1. Ai fini dell’assegnazione dei contributi per attività circense in Italia ed all’estero nonché per iniziative promozionali, assistenziali ed educative, la valutazione qualitativa è determinata dalla Commissione.
2. La Commissione tiene conto della qualità artistica dei progetti.
3. Ai fini della valutazione artistica, la Commissione tiene conto della corrispondenza dei progetti agli obiettivi di cui all’articolo 2 comma 3, e dei seguenti elementi, rendendo preventivamente pubblici i parametri ad essi attribuiti:
a) rilevanza locale, nazionale o internazionale, del complesso circense;
b) stabilità pluriennale e regolarità gestionale-amministrativa dell’organismo, nonché continuità del nucleo artistico;
c) attendibilità del programma artistico in relazione anche al numero delle rappresentazioni preventivate;
d) numero e rilevanza delle località visitate;
e) impiego di personale non familiare;
f) impiego di giovani di età compresa tra i diciotto ed i trenta anni;
g) agevolazioni previste a favore del mondo della scuola, del lavoro e dei disabili.
4. La Commissione, relativamente agli anni precedenti quello per il quale è richiesto il contributo, e segnatamente all’ultimo triennio, tiene in particolare considerazione i seguenti elementi:
a) l’andamento del numero degli spettatori paganti nonché dei relativi incassi, con riferimento al contesto socio – economico del territorio;
b) la capacità imprenditoriale di reperire risorse da parte di soggetti e istituzioni private e /o di enti territoriali.
5. Per l’attività all’estero, la Commissione, accertata la validità artistica dell’iniziativa e la sua idoneità a rappresentare la cultura italiana nel mondo, tiene altresì conto:
a) dell’apporto finanziario del Paese ospitante;
b) dell’area geografica e della località presso cui si svolge l’attività circense. L’entità del contributo non può superare le spese di viaggio e trasporto, nonché l’importo degli oneri sociali esposti nel preventivo, fermo restando il limite del pareggio tra entrate ed uscite del preventivo.
La valutazione qualitativa può essere positiva o negativa. Una valutazione qualitativa positiva conferma, aumenta fino a tre volte ovvero diminuisce l’ammontare della base quantitativa, fermo restando il limite del pareggio tra entrate e uscite del preventivo. Una valutazione qualitativa negativa azzera la base quantitativa determinando il rigetto della domanda di contributo per carenza qualitativa del progetto contenuto nella domanda stessa.
6. La valutazione qualitativa può essere positiva o negativa. Una valutazione qualitativa positiva conferma, aumenta fi no a tre volte ovvero diminuisce l’ammontare della base quantitativa, fermo restando il limite del pareggio tra entrate e uscite del preventivo. Una valutazione qualitativa negativa azzera la base quantitativa determinando il rigetto della domanda di contributo per carenza qualitativa del progetto contenuto nella domanda stessa.

Art. 6.
Erogazione del contributo. Controlli

1. Nel caso di progetti artistici di particolare rilevanza finanziaria, l’Amministrazione può prendere in considerazione una parte dei costi ammissibili, concedendo la facoltà di ridurre i costi dell’attività, fermi restando i minimi previsti per l’attività circense. Resta fermo l’obbligo di presentare il consuntivo in ordine a tutta l’attività svolta, ai sensi del comma 3 del presente articolo.
2. Sui contributi assegnati per attività circense in Italia e per iniziative promozionali, assistenziali ed educative, l’Amministrazione può erogare acconti nella misura del sessanta per cento per i soggetti che abbiano ottenuto l’intervento statale da almeno tre anni, sempre che sia stata presentata e regolarizzata la documentazione relativa agli anni precedenti.
3. Ai fini dell’erogazione dei contributi ovvero dei saldi nel caso di cui al comma 2 del presente articolo, i soggetti beneficiari devono presentare una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta su appositi modelli on- line predisposti dell’Amministrazione, con cui viene autocertificata la corrispondenza dei dati indicati con quelli di bilancio, e nella quale sono riportati:
a) rendiconto finanziario relativo all’attività svolta;
b) dettagliata relazione artistica relativa all’attività svolta.
Per l’attività circense in Italia, oltre ai punti a) e b), nella stessa dichiarazione devono anche essere indicati:
– numero delle rappresentazioni effettuate;
– incassi delle rappresentazioni effettuate;
– numero delle regioni e piazze visitate;
– numero di addetti stabilmente impiegato;
– versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi all’attività sovvenzionata.
Per l’attività circense in Italia devono altresì essere inviate la dichiarazione SIAE attestante il numero di rappresentazioni effettuate nell’anno e le autorizzazioni comunali di cui all’art. 69 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) all’esercizio temporaneo dell’attività circense.
Per le iniziative promozionali, assistenziali ed educative, oltre ai punti a) e b) nella stessa dichiarazione deve essere riportato l’elenco delle fatture complete dei dati identificativi attestanti le spese sostenute per l’iniziativa sovvenzionata.
4. Per le attività all’estero, devono essere altresì trasmesse la dichiarazione dell’Autorità diplomatica competente o degli Istituti italiani di cultura all’estero attestante il periodo di effettuazione dell’attività ed il numero delle rappresentazioni effettuate, le fatture quietanzate relative alle spese di viaggio e trasporto e/o i singoli biglietti, l’elenco degli addetti, nonché la certificazione liberatoria ENPALS attestante gli oneri versati per il periodo dell’attività all’estero. Qualora le spese ammissibili siano documentate in misura inferiore al contributo concesso, lo stesso viene ridotto.
5. L’erogazione del contributo è subordinata alla corrispondenza con quanto previsto dalle leggi finanziaria e di bilancio. Qualora provvedimenti finanziari o di spesa successivi all’adozione del decreto di cui all’art. 2, comma 2 determinino una consistenza del Fondo inferiore, il Direttore generale provvede alla proporzionale riduzione delle risorse ripartite e conseguentemente dei contributi assegnati.
6. L’Amministrazione può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la regolarità dei bilanci e degli altri atti relativi all’attività sovvenzionata, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario e condizionando, ove opportuno, l’erogazione dell’intero contributo, o di parte dello stesso, all’esito della verifica.
7. Ad eccezione di casi di errore materiale dell’Amministrazione, non sono ammissibili riesami dei provvedimenti di determinazione dei contributi o l’assegnazione di interventi integrativi anche in presenza di maggiori costi per l’attività svolta.
8. Nel caso di contributi per attività circense in Italia e per iniziative promozionali, assistenziali ed educative, l’importo del contributo è proporzionalmente diminuito quando l’attività svolta è ridotta in misura superiore al quindici per cento rispetto a quella valutata in sede di assegnazione.
9. La variazione di elementi artistici sostanziali del programma, rispetto a quelli indicati nel progetto inizialmente presentato, va previamente comunicata e motivata all’Amministrazione, che provvede a sottoporre nuovamente, per tale solo aspetto, il progetto alla Commissione ai fini della conferma o della variazione del contributo. Non è ammissibile l’effettuazione di attività all’estero in Paesi diversi da quelli per i quali i contributi sono stati concessi.
10. Nel caso in cui il beneficiario del contributo a qualsiasi titolo concesso ai sensi del presente decreto sia una società, è necessario inviare la dichiarazione sostitutiva del certificato della Cancelleria del Tribunale di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione concordata o di concordato preventivo e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Art. 7.
Decadenza dal contributo

1. I soggetti beneficiari del contributo ai sensi del presente decreto sono tenuti a presentare, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di assegnazione del contributo medesimo, la documentazione consuntiva di cui all’art. 6, comma 3. Qualora tale documentazione non sia presentata entro il citato termine ovvero contenga elementi non veritieri, è disposta con provvedimento del Direttore generale la decadenza dal contributo, con recupero delle somme già eventualmente versate.
2. Per i contributi al settore circense, la decadenza è disposta anche nel caso di condanna definitiva per i delitti di cui al Titolo IX-bis del Libro II del codice penale, o di ogni altra violazione di disposizioni normative statali e dell’Unione Europea in materia di protezione degli animali.

Art. 8.
Elenco di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337

1. Ai fini dell’intervento finanziario dello Stato, è istituito presso la Direzione generale l’elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.
2. L’aggiornamento dell’elenco è effettuato con decreto del Direttore generale, di concerto con il Direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, su conforme parere della Commissione. Competenti all’accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell’iscrizione nel suddetto elenco, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n.3 e dell’art. 141 lett. d) del regio decreto 6 maggio 1940 n. 635, modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001 n. 311, sono le Commissioni di vigilanza.
3. L’inserimento di nuove attrazioni è effettuato su presentazione, da parte dei soggetti interessati (operatori del settore, Associazioni di categoria, Ditte costruttrici), di domanda in bollo con l’indicazione della denominazione dell’attrazione, delle caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali, nonché della categoria (Grande, Media, Piccola) nella quale si chiede l’inserimento della stessa attrazione. La domanda deve essere corredata della relazione di un professionista abilitato, di adeguata documentazione fotografica e tecnica, nonché del verbale della Commissione di vigilanza competente da cui risulti il parere favorevole sugli aspetti tecnici, di sicurezza e di igiene.
4. Può essere richiesta, con domanda in bollo, anche la modifica della denominazione e/o della descrizione delle caratteristiche tecnico-funzionali di attrazioni già inserite in elenco, corredata di relazione contenente i motivi della richiesta, supportati, nel caso di modifiche rilevanti, di adeguata documentazione tecnica. In quest’ultimo caso può essere richiesto il parere favorevole della Commissione di vigilanza. La modifica dell’elenco viene effettuata su conforme parere della Commissione.
5. La cancellazione di attrazioni già iscritte in elenco è effettuata su richiesta dei soggetti interessati di cui al comma 3 del presente articolo, su conforme parere della Commissione.

Art. 9.
Attività circense in Italia

1. Ai fini dell’intervento finanziario dello Stato, è considerata attività circense quella nella quale un’impresa, sotto un tendone di cui ha la disponibilità, presenta al pubblico, in una o più piste, uno spettacolo nel quale si esibiscono clown, ginnasti, acrobati, trapezisti, prestidigitatori, animali esotici e/o domestici ammaestrati. E’ considerata altresì attività circense quella che si svolge, con i medesimi tipi di spettacolo, nelle arene prive di tendone, oppure all’interno di strutture stabili a ciò destinate in via esclusiva.
2. La denominazione del complesso circense per il quale è richiesto il contributo deve essere esattamente indicata nella domanda. I nomi e cognomi di persona diversa dal titolare possono essere usati come denominazione del complesso circense soltanto quando la persona del cui nome o cognome si fa uso faccia parte del nucleo familiare del titolare entro il primo grado, ovvero sia stato scritturato nell’anno dal medesimo per l’esecuzione di uno o più numeri di particolare rilievo nello spettacolo. In quest’ultimo caso deve essere allegata all’istanza copia autenticata del contratto di scritturazione.
3. Può essere concesso un contributo agli esercenti circensi a condizione che:
a) siano in possesso, da almeno tre anni, della licenza di cui all’art. 69 T.U.L.P.S., o che succedano al titolare del circo mortis causa o per collocamento a riposo dello stesso titolare;
b) abbiano svolto almeno centocinquanta rappresentazioni nel biennio precedente quello per il quale è richiesto il contributo, documentate con attestazioni SIAE;
c) effettuino nel corso dell’anno almeno centocinquanta rappresentazioni;
d) utilizzino continuativamente nel corso dell’anno almeno otto addetti. Quest’ultimo requisito deve essere documentato tramite attestazione liberatoria ENPALS, certificato di stato di famiglia o atto costitutivo di impresa familiare.

Art. 10.
Attività circense all’estero

1. Può essere concesso un contributo agli esercenti circensi per le attività da svolgersi all’estero a condizione che:
a) siano in possesso, da almeno tre anni, della licenza di cui all’art. 69 T.U.L.P.S., o che succedano al titolare del circo mortis causa o per collocamento a riposo dello stesso titolare;
b) abbiano svolto almeno centocinquanta rappresentazioni nel biennio precedente quello per il quale è richiesto il contributo, documentate con attestazioni SIAE;
c) svolgano non oltre otto mesi di attività all’estero;
d) effettuino almeno novanta rappresentazioni in Italia;
e) il complesso circense sia dotato di un’adeguata struttura organizzativa e tecnica. 2. Durante lo svolgimento della tournèe il complesso circense deve avere una denominazione che richiami la tradizione circense italiana ovvero utilizzi il cognome del titolare o di un componente del nucleo familiare del titolare stesso, o di un artista scritturato per la tournèe che esegua uno o più numeri di particolare rilievo nello spettacolo. In quest’ultimo caso deve essere allegata all’istanza copia del contratto di scritturazione.

Art. 11.
Strutturazione di aree attrezzate per l’esercizio dell’attività circense

1. Può essere concesso un contributo per la strutturazione di aree attrezzate per l’esercizio dell’attività circense a persone fisiche, enti pubblici e privati, associazioni ed istituzioni a condizione che:
a) siano proprietari o abbiano la disponibilità dell’area da strutturare per almeno un decennio;
b) si impegnino a vincolare l’area prescelta per almeno dieci anni all’esercizio dell’attività circense;
c) presentino un progetto dettagliato dei lavori da eseguire, completo dei relativi costi, redatto da professionista iscritto all’albo, approvato con delibera del comune competente; d) l’area rientri in un comune in regola con le disposizioni dell’art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337. 2. Per la liquidazione del contributo deve essere trasmessa la seguente documentazione:
a) fatture quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali comprovanti le spese di strutturazione sostenute;
b) certificato comunale attestante l’agibilità dell’area strutturata; c) ove trattasi di Comuni, delibera di approvazione dei lavori realizzati con i relativi costi.

Art. 12.
Danni conseguenti ad evento fortuito

1. Può essere concesso un contributo per la ricostituzione degli impianti distrutti o danneggiati da eventi fortuiti agli esercenti circensi e dello spettacolo viaggiante a condizione che:
a) siano in possesso della licenza di cui all’art. 69 T.U.L.P.S. da almeno tre anni;
b) nel caso di imprese circensi, abbiano effettuato nel corso del biennio precedente al verificarsi dell’evento fortuito almeno centocinquanta rappresentazioni;
c) qualora l’evento fortuito consista in un incendio, che abbiano contratto polizza di assicurazione per un massimale che copra almeno per il venticinque per cento il valore dell’impianto e/o delle attrezzature distrutte o danneggiate dall’incendio.
2. La domanda deve essere corredata di:
a) relazione nella quale siano indicate dettagliatamente le circostanze dell’evento e l’entità del danno subito;
b) dichiarazione rilasciata da una pubblica autorità competente (Pubblica Sicurezza, Vigili del Fuoco, Polizia municipale, Carabinieri, autorità diplomatiche o consolari) eventualmente intervenuta o che abbia comunque avuto conoscenza dell’evento, nella quale vengano attestati la data, il luogo, le cause e le circostanze dell’evento e vengano sommariamente descritti i danni riportati dagli impianti e dalle attrezzature;
c) documentazione fotografica degli impianti distrutti o danneggiati, retrofirmata dal richiedente con l’indicazione della data e del luogo dell’evento;
d) relazione tecnica di ditta specializzata o di professionista abilitato, dalla quale risulti la consistenza e la valutazione dei danni subiti;
e) preventivo di spesa per la ricostituzione degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate;
f) per gli esercenti circensi, attestazione della SIAE dalla quale risulti che il richiedente ha effettuato almeno centocinquanta rappresentazioni nel biennio precedente;
g) originale o copia autenticata della polizza di assicurazione, nel caso di incendio.
3. Per la liquidazione del contributo concesso deve essere inviata la seguente documentazione:
a) fatture quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, comprovanti la spesa sostenuta;
b) dichiarazione della ditta che ha provveduto ai lavori, comprovante l’avvenuta consegna del materiale e/o l’effettuazione dei lavori di ricostituzione delle attrezzature danneggiate, l’avvenuto saldo delle fatture nonché fotografie dell’attrazione ricostituita, convalidata dal legale rappresentante della ditta stessa;
c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, nella quale l’interessato attesti, sotto la propria responsabilità, che: – non sono stati richiesti e ottenuti altri contributi per i medesimi danni subiti, da parte di altri organismi pubblici o privati. In caso affermativo è tenuto ad indicare l’ente erogatore e l’ammontare del contributo; – per il danno prodotto dall’evento fortuito non esiste alcuna copertura assicurativa; qualora invece sia stata contratta una polizza di assicurazione, l’interessato è tenuto a dichiararlo, indicando l’importo del risarcimento che sia stato eventualmente concordato o liquidato. Resta fermo quanto previsto nel precedente comma 1, in materia di copertura assicurativa in caso di incendio;
d) qualora il danno sia stato provocato da incendio, copia del provvedimento di archiviazione (chiusura inchiesta) emesso dalla competente autorità giudiziaria, nonché dichiarazione della compagnia di assicurazione attestante l’importo del risarcimento liquidato o concordato.

Art. 13.
Accertate difficoltà di gestione

1. Può essere concesso un contributo per accertate difficoltà di gestione agli esercenti circensi e dello spettacolo viaggiante a condizione che:
a) siano in possesso della licenza di cui all’art. 69 T.U.L.P.S. da almeno tre anni; b) nel caso di imprese circensi, abbiano effettuato nel corso del biennio precedente la difficoltà di gestione, almeno centocinquanta rappresentazioni.
Le difficoltà di gestione devono essere obiettivamente gravi e non dipendenti da cattiva amministrazione dell’esercente e devono essere documentate.
2. La domanda deve essere corredata di:
a) nel caso di imprese circensi, attestazione della SIAE dalla quale risulti che il richiedente ha effettuato nel biennio precedente almeno centocinquanta rappresentazioni;
b) rendiconto finanziario;
c) relazione dettagliata sulle cause che hanno determinato la situazione deficitaria;
d) documentazione contabile concernente la situazione deficitaria;
e) eventuali attestazioni di pubbliche autorità sulle cause che hanno determinato la difficoltà di gestione;
f) ogni altra documentazione bancaria, giudiziaria e amministrativa, relativa alla situazione deficitaria.

Art. 14.
Acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali

1. Può essere concesso un contributo per acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali agli esercenti circensi, di spettacolo viaggiante e di moto autoacrobatiche a condizione che:
a) siano già in possesso da almeno tre anni della licenza di cui all’art. 69 T.U.L.P.S.;
b) nel caso di imprese circensi, abbiano effettuato nel corso del biennio precedente quello per il quale viene richiesto il contributo, almeno centocinquanta rappresentazioni e si impegnino ad effettuare centocinquanta rappresentazioni nell’anno per il quale viene richiesto il contributo;
c) acquistino impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali nuovi di fabbrica e non usati.
2. Gli esercenti di motoautoacrobatiche possono richiedere contributi solo ai sensi del presente articolo.
3. Ulteriori contributi per le finalità di cui al presente articolo potranno essere concessi al medesimo richiedente solo dopo che siano trascorsi due anni a decorrere dall’anno successivo alla precedente assegnazione. Nel caso di imprese circensi, devono essere state effettuate almeno centocinquanta rappresentazioni nel biennio precedente l’anno per il quale viene richiesto il contributo.
In caso di riscontrate gravi irregolarità nelle domande di contributo per acquisto di beni strumentali, i soggetti individuati sono esclusi dall’assegnazione di contribuiti allo stesso titolo per il successivo quinquennio.
4. Nel caso di esercenti di motoautoacrobatiche devono essere trascorsi almeno sei anni dalla precedente assegnazione e nello stesso periodo devono essere state effettuate almeno seicento rappresentazioni.
5. Per l’acquisto di autocaravan e, solo per il settore circense, per l’acquisto di autoveicoli, la liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione della copia autenticata della carta di circolazione dell’autoveicolo, ovvero di autocertificazione attestante che lo stesso è classificato ad uso speciale circhi o spettacolo viaggiante.
6. Per l’acquisto delle seguenti attrezzature, non possono essere concessi contributi se non è trascorso dalla precedente assegnazione il numero di anni a fianco di ciascuno indicati: a) chapiteaux ed accessori, autoveicoli o trattori di vario genere, gradinate e tribune: anni cinque; b) gruppi elettrogeni, autocaravan: anni otto.
7. L’eventuale rinuncia al contributo assegnato esclude l’esercente dalla possibilità di presentare domanda di contributo nell’anno successivo a quello di assegnazione. 8. La domanda deve essere corredata della seguente documentazione: per gli esercenti circensi:
– attestazione SIAE dalla quale risulti che il richiedente ha effettuato almeno centocinquanta rappresentazioni nel biennio precedente; – preventivo di spesa rilasciato dalla ditta venditrice.
Per gli esercenti dello spettacolo viaggiante:
– fatture quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, emesse nell’anno per il quale viene richiesto il contributo, concernenti l’avvenuto acquisto di attrazioni dello spettacolo viaggiante.
9. Per la liquidazione del contributo concesso deve essere inviata la seguente documentazione:
a) dichiarazione comprovante l’avvenuta consegna dei beni acquistati e il saldo della fattura, nonchè documento di trasporto rilasciato dalla ditta venditrice. In caso di pagamento rateale dovrà essere altresì attestata l’esistenza o meno di riserva di proprietà sul bene acquistato;
b) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio competente ovvero certificazione di vigenza del tribunale concernente sia il soggetto richiedente sia la ditta fornitrice dei nuovi impianti acquistati;
c) dichiarazione tecnico-descrittiva dell’impianto, rilasciata dal legale rappresentante della ditta venditrice, attestante anche che trattasi di attrezzature nuove di fabbrica e non usate;
d) documentazione fotografica di ciascun impianto acquistato, convalidata dal legale rappresentante della ditta venditrice;
e) solo per gli esercenti circensi: fatture in originale, quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, comprovanti l’avvenuto acquisto, nell’anno per il quale è stato concesso il contributo, dei nuovi impianti;
f) solo per gli esercenti dello spettacolo viaggiante: certificato di collaudo dell’attrazione acquistata redatto da un professionista abilitato.
g) autorizzazioni comunali di cui all’art. 69 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) relative all’esercizio temporaneo dell’attività circense per l’anno cui si riferisce l’acquisto, e per lo spettacolo viaggiante, le stesse autorizzazioni comunali per l’esercizio dell’attrazione o degli impianti oggetto dell’acquisto, ovvero copia della domanda relativa alle medesime autorizzazioni
10. Alla liquidazione del contributo concesso si procederà dopo l’avvenuta registrazione ed attribuzione del codice identificativo all’attrazione oggetto dell’acquisto da parte dei Comuni competenti, ai sensi dell’art. 4 del decreto del Ministero dell’interno 18 maggio 2007.

Art. 15.
Iniziative promozionali, assistenziali ed educative

1. Può essere concesso un contributo non cumulabile con le altre forme di contribuzione previste dal presente decreto, a soggetti pubblici e privati operanti nel settore che realizzano progetti di:
a) sviluppo, divulgazione, informazione e formazione del pubblico nel campo dell’attività circense e dello spettacolo viaggiante. Tali progetti possono articolarsi in seminari, convegni, mostre, festival e rassegne, iniziative editoriali, spot radiotelevisivi, centri di documentazione, museali ed altre forme di divulgazione anche multidisciplinari.
b) iniziative assistenziali a favore degli operatori del settore, ed iniziative educative, quali stages, laboratori, corsi di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi, con carattere istituzionale e continuativo, in presenza di un corpo docente di accertata qualificazione professionale e di adeguati spazi attrezzati.
2. I contributi per festival circensi possono essere concessi a condizione che:
a) si tratti di manifestazioni a carattere competitivo, con selezioni, serata finale e consegna dei premi;
b) le manifestazioni stesse siano di particolare rilevanza nazionale ed internazionale e contribuiscano alla diffusione, al rinnovamento ed allo sviluppo della cultura circense, anche in relazione alla promozione del turismo culturale, e siano realizzate in un medesimo luogo ed in un arco di tempo limitato, preferibilmente in un periodo nel quale non si registra il maggiore afflusso di pubblico per l’ordinaria attività circense;
c) vi siano esibizioni di artisti provenienti dalle scuole circensi italiane e/o straniere più rappresentative;
d) la giuria sia composta prevalentemente da personalità di chiara fama nazionale e/o internazionale nell’ambito del mondo circense e dello spettacolo.
3. Le manifestazioni, le iniziative e le rassegne consistenti nella presentazione di numeri abitualmente inclusi negli spettacoli circensi possono essere considerate iniziative promozionali a condizione che non si svolgano nell’ambito di un complesso circense. Peraltro, qualora l’attività promozionale si svolga in forma di presentazione di spettacoli, essa non deve configurarsi, per le modalità di svolgimento e durata, come ordinaria attività circense.

Art. 16.
Disposizioni finali

1. Ai sensi della vigente normativa, il Direttore generale può disporre la liquidazione, in ragione del cinquanta per cento del contributo assegnato nell’anno precedente, di anticipazioni sui contributi, ancora da assegnarsi, di cui agli articoli 9 e 15 del presente decreto, a soggetti che abbiano presentato regolare domanda ai sensi del presente decreto e che siano stati destinatari del contributo per almeno tre anni e ne abbiano regolarmente documentato l’attività. Con provvedimento del Direttore generale possono essere stabilite garanzie in relazione all’anticipata liquidazione di cui al presente comma.
2. Per il solo anno 2008:
a) il termine perentorio per la presentazione delle domande di cui agli articoli 9, 10, 11, 14 (esclusivamente per il settore circense) e 15, è fissato al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto;
b) non possono essere presentate eventuali integrazioni, specifiche o modifiche relative al progetto artistico presentato.
3. I criteri di valutazione di cui all’art. 5 hanno validità per l’anno 2008 in attesa della definizione, d’intesa con gli Enti territoriali, di indicatori di qualità e di percentuali per l’attribuzione dei fondi su base quantitativa e qualitativa. Qualora tale intesa non venga raggiunta, il predetto articolo continua ad applicarsi per gli anni successivi.

Art. 17.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 21 dicembre 2005 recante “Criteri e modalità di erogazione dei contributi alle attività circensi, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 marzo 1985, n. 163”, e il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 21 dicembre 2005 recante “Criteri e modalità di erogazione dei contributi alle attività di spettacolo viaggiante, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 marzo 1985, n. 163, ed in materia di autorizzazione all’esercizio dei parchi di divertimento”.

Short URL: https://www.circo.it/?p=21496

Comments are closed

Archives

Comments recenti