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Crolla il divieto ai circhi con animali ad Alessandria

Il circo Medrano a Roma (foto Emanuele Vergari)
Il circo Medrano a Roma (foto Emanuele Vergari)
“L’amministrazione comunale è incorsa nella violazione dei principi e della generale ratio della legge n. 337 del 1968 perché, nell’inasprire gli aspetti di tutela delle specie animali (pur oggetto delle disposizioni di cui alla legge n. 150 del 1992), ha finito per obliare le contrapposte esigenze di consolidamento e sviluppo del settore circense, in relazione alla sua funzione sociale riconosciuta dallo Stato (art. 1 della legge n. 337 del 1968). E’ venuto così meno – in altre parole – quell’equilibrio tra contrapposti valori delineato dall’art. 6, comma 6, della legge n. 150 del 1992, ed affidato, nella sua concreta specificazione, alle valutazioni dell’apposita commissione scientifica CITES”. Crolla il divieto “simbolo” (per il mondo animalista) ai circhi con animali, quello che era vigente – contra legem – nel comune di Alessandria. Così ha deciso il TAR del Piemonte (sezione seconda) a seguito del ricorso presentato dai circhi Medrano e Bellucci (Emidio), egregiamente difesi dagli avvocati Raffaella Valletti e Massimo Baldi Pergami Belluzzi. La sentenza è stata depositata nella giornata di ieri ed annulla l’ordinanza del sindaco n. 356 del 24 maggio 2011, ed il provvedimento comunale n. 4381 del 5 marzo 2012.
L’interpretazione “animalista” delle linee guida Cites, che era all’origine del divieto alla esibizione di specie come elefanti, grandi felini, orsi, camelidi, zebre, scimmie, rinoceronti, ippopotami, giraffe e foche, viene così “bocciata” e non c’era dubbio alcuno che dovesse finire in questo modo, perché la legge parlava e parla chiaro. E il TAR l’ha ricordato in maniera inequivocabile: “Giova premettere che, in base alla legge n. 337 del 1968 (tuttora vigente), lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, sostenendo pertanto il consolidamento e lo sviluppo del settore (art. 1). Si consente, in particolare, l’installazione dei circhi in apposite aree comunali (anche demaniali) individuate dai singoli Comuni, mediante il successivo rilascio di “concessione” (art. 9). La successiva legge n. 150 del 1992, nel disciplinare gli aspetti penalmente rilevanti del commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (di cui alla relativa Convenzione internazionale firmata a Washington il 3 marzo 1973, ratificata in Italia con legge n. 874 del 1975), all’art. 6, comma 6 (nel testo modificato dalla successiva legge n. 426 del 1998), ha limitato l’operatività dei divieti (e delle relative sanzioni) concernenti la detenzione di animali di specie selvatica, facendone salva – tra le altre – proprio la categoria dei circhi e delle mostre faunistiche, “sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all’articolo 4, comma 2”. Ciò ha quindi confermato, nelle intenzioni del legislatore italiano, l’atteggiamento di particolare favore per il mantenimento di spettacoli tradizionalmente incentrati sull’esibizione di animali selvatici, quali per l’appunto i circhi, nel solco della funzione sociale loro riconosciuta dalla legge del 1968. Lo svolgimento degli spettacoli, tuttavia, è stato sottoposto a particolari cautele tali da garantire il rispetto delle esigenze di benessere e di cura degli animali che vi sono coinvolti, cautele la cui individuazione il nostro ordinamento ha rimesso alle valutazione di un’apposita commissione scientifica, prevista dall’art. 4, comma 2, della legge n. 150 del 1992 (e denominata “CITES”, acronimo dell’intitolazione inglese della già citata convenzione di Washington del 1973 –Convention on International Trade in Endangered Species)”.
Attilio Bellucci
Mario Bellucci
Spiega la sentenza che “l’ordinanza del Sindaco n. 356 del 24 maggio 2011”, che all’art. 1 prescrive un “assoluto divieto” di utilizzazione ed esposizione di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche e consente (art. 2) l’attendamento esclusivamente ai circhi ed alle mostre zoologiche che abbiano al seguito animali appartenenti ad alcune specie (zebre, camelidi, bisonti, bufali ed altri bovidi, struzzi ed altri ratiti), esclude “ingiustificatamente alcune di quelle elencate dalle Linee guida della Commissione CITES (elefanti, grandi felini, orsi, scimmie, rinoceronti, ippopotami, giraffe e foche)”. Le Linee guida elaborate dalla Commissione CITES – chiarisce il TAR – “hanno stabilito l’astratta possibilità per i circhi di detenere e di organizzare spettacoli con animali di specie selvatica od esotica, stabilendo solo un divieto assoluto per l’uso delle specie in via di estinzione ma ammettendo l’attendamento per alcune specie di seguito elencate: elefanti, grandi felini, orsi (escluso l’orso polare), camelidi, zebre, scimmie, rinoceronti, ippopotami, giraffe e foche”.