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Coronavirus, i decreti del Governo, le varie ordinanze e la durata delle misure urgenti

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 sono state emanate “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Non contiene novità relativamente agli spettacoli. L’unico impatto con il settore del circo potrebbe derivare dalle limitazioni introdotte per gli uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aventi sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Milano, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, dove (oltre alla sospensione degli esami per la patente di guida) viene regolamentata la modalità di accesso dell’utenza agli uffici della Motorizzazione civile (“mediante predeterminazione da parte del dirigente preposto all’ufficio del numero massimo degli accessi giornalieri ed individuazione di idonei spazi di attesa esterni alla sede dell’ufficio medesimo”). I tre articoli di cui si compone il Decreto si possono leggere qui.

Con DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2020 (“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”) sono stati indicati i Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio.
Nella Regione Lombardia:
a) Bertonico;
b) Casalpusterlengo;
c) Castelgerundo;
d) Castiglione D’Adda;
e) Codogno;
f) Fombio;
g) Maleo;
h) San Fiorano;
i) Somaglia;
j) Terranova dei Passerini.

Nella Regione Veneto:
a) Vo’.

Fino al 1° marzo restano in vigore le disposizioni già emanate ed entrate in vigore il 23/02/2020: DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. In esso è stato prevista, fra l’altro, la “sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico”. Il Decreto si può leggere qui.

Tutte le ordinanze e le circolari in materia (anche quelle delle Regioni) si trovano sul sito del Ministero della Salute, qui.

N.B.: i Comuni possono interrompere l’attività dei circhi solo per i giorni previsti dai Decreti e dalle Ordinanze emanate (invece in qualche caso si stanno già verificano indebite limitazioni che esulano dai provvedimenti contingibili e urgenti connessi al Coronavirus).

L’Ente Nazionale Circhi ha già presentato richiesta al ministro Franceschini per lo stato di crisi del settore (qui la lettera).

Short URL: https://www.circo.it/?p=43172

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