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Codice identificativo: le novità del nuovo Decreto

Con il Decreto del ministro Cancellieri, datato 13 dicembre 2012, vengono introdotte importanti novità in tema di sicurezza per i circhi e lo spettacolo viaggiante (DM 18 maggio 2007). Anzitutto si riaprono i termini per tutti i circhi per ottenere il codice identificativo. Prima del nuovo decreto, e cioè a partire dal gennaio del 2010, la richiesta di rilascio del codice identificativo poteva riguardare solo nuove attività di circo e spettacolo viaggiante oppure quelle esistenti in altri Stati membri dell’Unione Europea, in Turchia o in un Paese EFTA firmatario dell’accordo SEE. L’art. 6 del DM 13.12.2012 stabilisce invece che “i gestori delle attività di spettacolo viaggiante esistenti prima della entrata in vigore del decreto del Ministero dell’Interno 18 maggio 2007, che non hanno chiesto la registrazione e il codice nei tempi previsti dal medesimo decreto, possono, in via transitoria, presentare nuova istanza per la registrazione entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto”.
Questa istanza, si legge ancora nel DM, va presentata “al Comune nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore medesimo, ovvero ad altro Comune nel cui territorio l’attrazione oggetto dell’istanza sia resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto” (viene poi elencata la documentazione che deve accompagnare l’istanza).
La seconda modifica importante è costituita da un comma ulteriore che si aggiunge, il 5-ter: “per i circhi equestri e ginnastici e per le esibizioni di moto-auto acrobatiche (…) soggetti a verifica da parte della commissione comunale o provinciale di vigilanza in quanto locali di pubblico spettacolo, il parere della commissione, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, è reso in base alla sola verifica di cui al comma 4 lettera a) del presente articolo”. E il comma 4, lettera a) recita: “verifica l’idoneità della documentazione allegata all’istanza di registrazione, sottoscritta da professionista abilitato, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato”. Quindi la verifica si riduce alla idoneità della documentazione.
Per i circhi associati Enc il nuovo DM può essere richiesto alla segreteria operativa di Verona: segreteria@circo.it.

Short URL: https://www.circo.it/?p=26534

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