|

Circo nella Capitale, dura lettera del presidente Enc al sindaco

Pubblichiamo la lettera che il presidente dell’Ente Nazionale Circhi, Antonio Buccioni, ha inviato alla sindaca di Roma Virginia Raggi e a tre assessori della Giunta Capitolina: Luca Bergamo Vice Sindaco e Assessore alla Crescita Culturale; Laura Fiorini Assessora alle Politiche del verde, benessere degli animali e rapporti con la cittadinanza attiva nell’ambito del decoro urbano; Daniele Frongia Assessore Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi cittadini.

La scrivente Associazione di categoria dei circhi italiani apprende del contenuto della Mozione ordine del giorno n. 60/2019, che impegna la Sindaca e l’Assessore allo Sport, politiche giovanili e grandi eventi cittadini, “affinché assicurino agli impianti sportivi un uso per eventi/attività collaterali che sia in linea con le disposizioni in materia di utilizzo di animali domestici e selvatici vietando al loro interno qualunque forma di spettacolo che preveda l’utilizzo di animali ad eccezione delle gare ippiche negli impianti a tal fine fine autorizzati purchè non ledano la dignità degli animali in esse impiegati”.

Esprimiamo anzitutto il nostro vivo e totale disappunto per una Mozione che, nello specifico, si pone in aperto contrasto con la VIGENTE normativa in materia di circhi equestri e con la giurisprudenza costante e consolidata in materia di spettacoli con animali. Più in generale, l’atto di indirizzo concreta per la Capitale d’Italia la plastica rappresentazione del più desolante tradimento degli impegni morali, ancor prima che legislativi, ovvero del patto d’onore e legislativo che lo Stato italiano si assunse nel 1968 con l’approvazione e l’entrata in vigore della Legge n. 337, e in particolare con l’art. 9 della stessa: “Le amministrazioni comunali devono compilare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento. L’elenco delle aree disponibili deve essere aggiornato almeno una volta all’anno. La concessione delle aree comunali deve essere fatta direttamente agli esercenti muniti della autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, senza ricorso ad esperimento di asta. (…) Le modalità di concessione delle aree saranno determinate con regolamento deliberato dalle amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria. (…)”. Fatto? Purtroppo, ad oltre mezzo secolo di distanza, la risposta resta – drammaticamente – no.

Mentre Roma discrimina i circhi con qualunque tipo di animali – ma consente, non si comprende in nome di quale coerenza, le gare ippiche -, le capitali europee in ogni periodo dell’anno e in particolare durante le festività natalizie, ospitano chapiteaux e spettacoli di circo classico con animali nel cuore dei centri urbani e in location di assoluto pregio storico, ambientale e culturale: nel grande parco di Pelouse de Reuilly, destinato ai grandi eventi della capitale francese; a Porte de Passy poco distante dalla Tour Eiffel; a Place des Quinconces, a Bordeaux, una delle piazze più grandi d’Europa, o in Esplanade del Champ de Mars (Lille), ma gli esempi potrebbero continuare.
In Svizzera il circo Knie si installa a Sechseläutenplatz, tra il Bellevue e il Teatro dell’Opera di Zurigo, a Ginevra nella spettacolare Plaine de Plainpalais, a Friburgo nel Parc de la Poya, solo per citarne alcuni. E lo stesso dicasi per aree che ospitano i circhi in Germania.
In molti casi queste capitali europee hanno destinato stabilmente aree di tale caratura ai circhi e alle giostre. Non si può che provare vergogna: non anzitutto per il trattamento che la Giunta Capitolina riserva ai circhi, probabilmente peggiore di quello riservato a Rom e Sinti, ma per il provincialismo culturale e artistico nel quale è stata fatta precipitare la Capitale d’Italia.

Con riferimento al profilo relativo agli spettacoli con animali, la Mozione menziona il “rispetto di specifici requisiti prescritti dalla Commissione scientifica CITES”, nonché le “prescrizioni del Regolamento Comunale dei diritti degli animali giusta deliberazione CC. 275 del 24/10/2005”.
Orbene, dovrebbe essere chiaro una volta per tutte che le Linee Guida CITES si inscrivono in un contesto di regolamentazione e non di divieto nei confronti dei circhi con animali. Non lo afferma l’Ente Nazionale Circhi ma la giustizia amministrativa. In tal senso si è infatti chiaramente pronunciato anche il TAR del Piemonte (sentenza depositata il 7 giugno 2013, N. 00828/2013), escludendo che dalle Linee Guida CITES si possa far discendere una limitazione ai circhi con animali: “Giova premettere che, in base alla legge n. 337 del 1968 (tuttora vigente), lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, sostenendo pertanto il consolidamento e lo sviluppo del settore (art. 1). Si consente, in particolare, l’installazione dei circhi in apposite aree comunali (anche demaniali) individuate dai singoli Comuni, mediante il successivo rilascio di “concessione” (art. 9). La successiva legge n. 150 del 1992, nel disciplinare gli aspetti penalmente rilevanti del commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (di cui alla relativa Convenzione internazionale firmata a Washington il 3 marzo 1973, ratificata in Italia con legge n. 874 del 1975), all’art. 6, comma 6 (nel testo modificato dalla successiva legge n. 426 del 1998), ha limitato l’operatività dei divieti (e delle relative sanzioni) concernenti la detenzione di animali di specie selvatica, facendone salva – tra le altre – proprio la categoria dei circhi e delle mostre faunistiche, “sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all’articolo 4, comma 2 della legge n. 150 del 1992 (e denominata “CITES”, acronimo dell’intitolazione inglese della già citata convenzione di Washington del 1973 –Convention on International Trade in Endangered Species). Ciò ha quindi confermato, nelle intenzioni del legislatore italiano, l’atteggiamento di particolare favore per il mantenimento di spettacoli tradizionalmente incentrati sull’esibizione di animali selvatici, quali per l’appunto i circhi, nel solco della funzione sociale loro riconosciuta dalla legge del 1968”.

Il Regolamento Comunale sulla tutela degli animali specifica che “Per quanto concerne gli animali di cui al comma 1, è consentito l’attendamento esclusivamente a circhi nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e dei requisiti prescritti dalla Commissione CITES, istituita presso il Ministero dell’Ambiente, con sua delibera del 10 maggio 2000, “Criteri per il mantenimento di
animali nei circhi e nelle mostre viaggianti”, emessa in ottemperanza alla legge n. 426
del 9 dicembre 1998. Non saranno concessi permessi in assenza di dichiarazioni e verifiche in loco”.
Il Regolamento, peraltro, subordina l’operatività dei circhi al rispetto delle Linee Guida CITES e pertanto non vieta i circhi con animali. In ogni caso, essendo cedevole sia rispetto alla normativa vigente e sia alle Linee Guida CITES, il Regolamento non potrebbe – nemmeno volendo farlo – in alcun modo introdurre alcuna forma di divieto verso i circhi con animali esotici e non, come hanno più volte ribadito diversi TAR:

poiché il potere regolamentare delle Amministrazioni comunali deve pur sempre svolgersi nel rispetto dei principi fissati dalla legge, l’attuazione della disciplina relativa al circo e allo spettacolo viaggiante risulta limitata per i Comuni all’individuazione delle aree destinate a tali attività e alla determinazione delle modalità di concessione di dette aree (v., tra le altre, TAR Abruzzo, Pescara, 24 aprile 2009 n. 321), “non sussistendo alcuna norma di rango primario che conferisca ai Comuni il potere di proibire, in linea generale ed astratta, l’utilizzo di animali esotici negli spettacoli circensi” (T.A.R. Veneto, sent. n. 1059/2016).
“In assenza di norme primarie che autorizzino interventi degli enti locali in materia, il potere generale dei comuni di disciplinare e vigilare sull’esercizio di ogni attività che utilizzi animali sotto il profilo delle condizioni di igiene e sicurezza pubblica, non può condurre all’adozione di norme regolamentari che prevedano in via preventiva e generalizzata il divieto assoluto di detenzione ed utilizzo di determinati animali negli spettacoli circensi” (TAR Emilia Romagna, sentenza n. 855/2014, depositata il 9.2.2015).
Con sentenza 1118/2016 del 6.10.2016, la Sezione Terza del T.A.R. Veneto ha chiarito che: “come già condivisibilmente rilevato dalla giurisprudenza amministrativa “La vigente normativa in materia di circhi equestri e spettacoli viaggianti, L. 18/3/1968 n. 337, all’art. 1 riconosce espressamente la funzione sociale dei circhi equestri e ne sostiene il consolidamento e lo sviluppo, stabilendo, inoltre, al successivo art. 9, l’obbligo, per le amministrazioni comunali, di individuare adeguati spazi, nell’ambito dei loro territori, per l’installazione degli impianti per l’esibizione degli spettacoli circensi, mancando invece alcun divieto di impiego, in detti spettacoli, di animali appartenenti a diverse specie, con conseguente quanto palese illegittimità dell’ordinanza sindacale che contrasti con tale specifica e vigente disciplina nazionale in materia di spettacoli circensi: infatti, se è pacifico il potere dell’ente locale di disciplinare e vigilare, nell’esercizio dei suoi poteri di polizia veterinaria sulle condizioni di igiene e sicurezza pubblica in cui si svolge l’attività circense e su eventuali maltrattamenti degli animali, sanzionati anche penalmente dall’art. 727 c.p., non esiste, in contrasto, una norma legislativa che attribuisca allo stesso il potere di fissare in via preventiva e generalizzata il divieto assoluto di uso degli animali in spettacoli, ed anzi un simile intervento si pone in palese contrasto con la legge n. 337 del 1968, che tutela il circo nella sua dimensione tradizionale, implicante anche l’uso degli animali” (T.A.R. Emilia Romagna, Sez. II, sent. n. 470/2012)”.

Per le ragioni fin qui esposte, i provvedimenti emanati da Autorità Comunali, ed aventi ad oggetto sostanzialmente il divieto di spettacoli circensi con animali, impugnati dai circhi e coadiuvati dall’Ente Nazionale Circhi, sono stati annullati dai Giudici Amministrativi.

La prima sentenza passata in giudicato è stata quella del T.A.R. di Trento, risalente al 2.3.1994 n.33/94.
Numerose altre sentenze ne sono seguite e se ne citano le principali:
T.A.R. Toscana, 3 sentenze: 797/2000 (Comune Livorno) – 1689/2001 (Comune Firenze) – 1536/2008 (Comune Prato);
T.A.R. Abruzzo: 321/2009;
T.A.R. Emilia Romagna, 4 sentenze: 157/2010 (Comune Parma) – 470/2012 (Comune Ferrara) – 470/2014 (Comune Bologna) – 125/2015 (Comune Modena);
T.A.R. Marche: 283/2013 (Comune Senigallia);
T.A.R. Piemonte: 828/2013 (Comune Alessandria);
T.A.R. Molise 642/2013 (Comune Campobasso);
T.A.R. Friuli Venezia Giulia: 600/2013 (Comune Pordenone);
T.A.R. Puglia: 358/2014 (Comune Brindisi);
T.A.R. Veneto: 1118/2016 (Comune Padova).

Da ultimo, intendiamo approfittare dell’occasione per significare quanto segue:
ci è stato ripetutamente detto che l’area ormai naturale (quella di Tor di Quinto già del Gran Teatro) ospitante i circhi nella città di Roma, è sottoposta a provvedimento di sequestro e quindi oggettivamente impossibilitata ad ospitare le tournée dei complessi circensi.
Tutto bene se non fosse che la catena ipercapitalistica e internazionale denominata Cirque du Soleil, annuncia tournée della propria produzione “Totem” e apre addirittura la biglietteria online, affermando – anche a mezzo cartellonistica in maniera capillare nell’ambito della città – che effettuerà gli spettacoli in quel sito: https://www.ticketone.it/totem-cirque-du-soleil-biglietti-roma.html?affiliate=ITT&doc=artistPages/tickets&fun=artist&action=tickets&key=2503963$12039163

In relazione, non vorremmo trovarci di fronte a miracolosi provvedimenti di dissequestro dell’ultima ora, anche atteso il paradosso che la disposizione di sequestro è intervenuta a seguito di non conforme condotta della medesima Compagnia canadese in occasione della precedente produzione autorizzata “Amaluna”.

Tutto ciò chiarito, mentre si informa che lo scrivente Ente Nazionale Circhi non è disposto a tollerare ulteriormente la illegittima violazione di legge, nonché di diritti anche costituzionalmente garantiti verso le imprese che rappresenta, e che dunque – persistendo le richiamate violazioni della normativa vigente e della giurisprudenza costante e consolidata in materia, si vedrà costretto a tutelare i complessi associati in ogni opportuna sede, anche a titolo di risarcimento dei danni economici subiti.
A disposizione, in ordine alle prerogative che ci derivano dalla Legge, e in attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.

Antonio Buccioni, presidente Ente Nazionale Circhi

Short URL: https://www.circo.it/?p=42927

Comments are closed

Archives

Comments recenti