“Considerato che il ricorso non appare infondato alla luce della giurisprudenza amministrativa, anche di questo Tribunale (cfr. sentenze n. 797/2000; n. 1689/2001; n. 1531/2008), costante nel ritenere che l’attuazione della disciplina relativa al circo e allo spettacolo viaggiante risulta limitata per i Comuni all’individuazione delle aree destinate a tali attività e alla determinazione delle modalità di concessione di dette aree, non sussistendo alcuna norma di rango primario che conferisca ai Comuni il potere di proibire, in linea generale ed astratta, l’utilizzo di animali esotici negli spettacoli circensi; Ritenuto che sussistono i presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare provvisoria, posto che il grave pregiudizio per la ricorrente si verificherebbe nelle more della fissazione della camera di consiglio per la trattazione della domanda cautelare, che non può essere tenuta, nel rispetto dei termini a difesa della parte intimata, prima della data di seguito indicata”, “accoglie l’istanza e per l’effetto sospende l’efficacia del provvedimento impugnato”.
Con questa ordinanza il Tar della Toscana, sezione seconda, si è espresso oggi sul ricorso presentato dal Circo Medrano, difeso dall’avvocato Benedetto Valerio. Il Comune di Montecatini Terme aveva introdotto un “Regolamento per la tutela degli animali” vietando le specie esotiche.
La trattazione collegiale è fissata al 9 maggio prossimo, ma si tratta di un’altra vittoria per i circhi, che si aggiunge alla lunga serie di pronunciamenti dei Tar, iniziata nel 1994, con la prima sentenza passata in giudicato pronunciata dal Tar di Trento. E che consente al Circo Medrano di presentare, come la legge vigente prevede, spettacoli con la presenza degli animali.