Per inquadrare la problematica del Canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche relativamente all’attività dei circhi e dello spettacolo viaggiante, occorre rifarsi anzitutto alla Legge del settore, la n. 337 del 18.3.1968. Essa, all’articolo 1, stabilisce che “Lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore”. All’articolo 10 della predetta Legge vengono previste riduzioni “per le occupazioni di suolo pubblico effettuate con installazioni di circhi equestri ed attività dello spettacolo viaggiante” sottolineando “con esclusione di qualsiasi aumento di tariffa in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati”.
Dall’art. 1 discendono una serie di agevolazioni che non riguardano solo il canone occupazione di spazi ed aree pubbliche, ma anche il consumo di energia elettrica (art. 14), il consumo di carni (art. 16) ed altro, a dimostrazione della considerazione con la quale lo Stato tutela e sostiene il circo.
Vi è poi il D.L. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni, che all’art. 45 recita: “Sono ridotte rispettivamente dell’80 per cento e del 50 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui all’art. 46”.
Va da sé che le Amministrazioni Comunali hanno generalmente adottato regolamenti che, anche nel caso della Cosap, applicano ai circhi e allo spettacolo viaggiante le suddette agevolazioni, e in particolare:
“Le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq. , del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.
Occupazioni eccedenti 1000 mq. Le superfici eccedenti i 1000 mq. relative ad occupazioni che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita dal comma 3 del presente articolo, sono calcolate in ragione del 10 per cento”.
Alcuni casi che sono esplicativi dell’indirizzo testé ricordato:
Regolamento Cosap Comune Mirandola:
art. 19
“Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta del 85 per cento”.
Regolamento Cosap Comune Bologna:
art. 29 agevolazioni
“Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive o ricreative e per quelle poste in essere con installazione di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa base è ridotta dell’80 per cento”.
Regolamento Cosap Comune Roma:
art. 18
“Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per quelle riguardanti manifestazioni o iniziative di volontariato oppure di carattere culturale, politico, sindacale, sportivo e ricreativo, la superficie è determinata, fatta eccezione per gli spazi utilizzati – anche da terzi – per scopo di lucro, in ragione del cinquanta per cento sino a cento metri quadrati, del venticinque per cento per la parte eccedente cento metri quadrati e fino a mille metri quadrati, del dieci per cento per la parte eccedente i mille metri quadrati”.
Regolamento Cosap Comune Firenze:
art. 20
“Occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante Per tali occupazioni, che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita al comma 3 del presente articolo, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq. , del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.
Occupazioni eccedenti 1000 mq. Le superfici eccedenti i 1000 mq. relative ad occupazioni che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita dal comma 3 del presente articolo, sono calcolate in ragione del 10 per cento”.
Regolamento Cosap Comune Potenza:
art. 25
“Le tariffe ordinarie del canone, come indicate nell’allegato C, sono ridotte:
del 85%, per le occupazioni effettuate per lo spettacolo viaggiante”
Regolamento Cosap Comune Aosta:
art. 19
“Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del cinquanta per cento fino a cento metri quadrati, del venticinque per cento per la parte eccedente i cento metri quadrati e fino a mille metri quadrati, del dieci per cento per la parte eccedente i mille metri quadrati”.
Regolamento Cosap Comune Parma:
art. 47
“Per le occupazioni realizzate con installazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superficie sono calcolate in ragione:
del 50% fino a 100 m2;
del 25% per la parte eccedente i 100 m2 e fino a 1.000 m2;
del 10% per la parte eccedente i 1.000 m2
Per le occupazioni di cui al presente comma, aventi carattere ricorrente, la tariffa viene ridotta del 50%.
La superficie delle occupazioni sia permanenti che temporanee eccedente i 1000 m2 è calcolata in ragione del 10%.
Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni, la tariffa è ridotta del quaranta per cento. Alle occupazioni di durata superiore a trenta giorni si applica una ulteriore riduzione tariffaria del cinquanta per cento. In caso di proroga dell’atto di concessione, le riduzioni di cui al presente comma sono applicate avendo riguardo alla durata complessiva dell’occupazione”.
Regolamento Cosap Comune Venezia:
art. 29
“Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello
spettacolo viaggiante, si tiene conto ai fini dell’applicazione del canone del 50% delle superfici sino a 100 mq., del 25% della parte di superficie eccedente i 100 mq. fino a 1.000 mq. e del 10% della parte eccedente i 1.000 mq.
art. 38
Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante: riduzione dell’80%”.