Dal periodico dell’Anesv Lo Spettacolo Viaggiante, pubblichiamo l’articolo che segue, dedicato ad una problematica che tocca spettacolo viaggiante e circhi e che sta raccogliendo l’interesse di alcuni parlamentari. “Tra i tanti i senatori Stefano Esposito (Pd), vicepresidente della VIII Commissione, e Daniele Gaetano Borioli (Pd) suo componente, molto attivi nei confronti degli interlocutori ministeriali”, scrive Lo Spettacolo Viaggiante. “L’On.le Bergamini (Fi-Pdl), componente della IX Commissione trasporti della Camera dei Deputati, ha presentato anche l’interrogazione parlamentare che segue. Il tema è ancora aperto, all’esame dei tecnici ministeriali, ma l’interesse della politica aiuterà certamente ad individuare una possibile soluzione”.
Camera dei Deputati. Interrogazione a risposta scritta 4-08381 presentato dall’on.
Deborah Bergamini (Fi-Pdl) il 12 marzo 2015.
BERGAMINI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Per sapere – premesso che:
lo spettacolo viaggiante è uno dei pochi settori che favorisce l’aggregazione sociale anche in piccoli comuni del territorio nazionale privi di altri locali di spettacolo o attività culturali. Tale attività è regolata dalla legge n. 337 del 1968, la quale riconosce, all’articolo 1 la «funzione sociale» dello spettacolo viaggiante ed impegna lo Stato a promuovere e consolidare lo sviluppo del settore;
dal novembre 2014 una parte del parco automezzi dello spettacolo viaggiante non può più accedere alle autostrade e strade principali a seguito di una risposta data dal Ministero per le infrastrutture e trasporti ad un quesito posto dall’AISCAT (Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori) sull’ammissibilità alla circolazione di mezzi in dotazione allo spettacolo viaggiante, muniti di documento sostitutivo della carta di circolazione;
si evidenzia che tali mezzi sono stati dotati di documento sostitutivo (DGM243) dal 1986 a seguito di visita e prova, e su tale documento è espressamente prevista la circolazione sulla «intera rete nazionale». Inoltre, tale documento sostitutivo è specificatamente previsto dal Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della strada;
a svolgere questo tipo di attività, vi sono all’incirca 5.000 imprese, che effettuano spostamenti limitati, con percorrenza media annua di circa 1.000 chilometri l’anno. Gli spostamenti riguardano le attrazioni, i carriaggi e le abitazioni mobili, con un parco automezzi di circa 15.000 unità. Da un censimento condotto dall’ANESV per conto del Ministero dei trasporti nel 1997 risultano circa 1.100 i mezzi circolanti dotati di DGM243;
nello specifico, il Ministero dei trasporti dopo decenni e a seguito di un quesito posto dall’AISCAT ha rilevato che l’articolo 175 del Codice della strada, al punto 7, lettera a), vieta di trainare veicoli non considerati rimorchi. In realtà, si ritiene che nel momento in cui ai veicoli, dopo visita prova e punzonatura sul telaio o sugli organi di traino, è stato rilasciato il documento sostitutivo della carta di circolazione, con il modello DGM243, tali veicoli non possono essere quelli di cui si parla all’articolo 175, comma 7, in quanto equiparati, di fatto, ai rimorchi. Non a caso tali mezzi hanno sempre circolato sulla rete stradale ed autostradale negli ultimi trent’anni ottenendo i permessi, qualora eccezionali per massa o sagoma;
pertanto risulta palesemente evidente che i veicoli dotati di autorizzazione di cui al DGM243 non possano essere quelli previsti dal punto 7 dell’articolo citato, in quanto di fatto dotati di caratteristiche tecniche e documentazione autorizzatoria che di fatto dimostra che tali veicoli sono in effetti dei rimorchi, tant’è che come già affermato, essi circolano da decenni sul territorio nazionale;
negare l’evidenza di quanto affermato sino ad ora vuol dire costringere tali autotreni a spostarsi da una città all’altra impegnando strade secondarie, creando non solo disagi alla circolazione, ma soprattutto un pericolo agli utenti della strada ed abitanti dei piccoli centri urbani;
inoltre, si ritiene che la previsione fornita dal Ministero sia inammissibile in quanto un articolo del Codice della strada non può essere interpretato creando situazioni di pericolo:
– se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti;
– quali misure intenda attuare affinché sia individuata una soluzione che riprenda l’interpretazione adottata dal 1986 al 2014, la quale ha sempre consentito ai mezzi inerenti l’attività degli esercenti spettacoli viaggianti, dotati di autorizzazione, il transito in sicurezza sulle autostrade e strade principali.