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Tar Toscana: la sentenza del 2008

Il ricorso presentato dal circo Aquatico “F.lli Zoppis” chiedeva l’annullamento della delibera del Consiglio Comunale di Prato n. 34 del 15 febbraio 2001 che approvava il regolamento comunale sui diritti degli animali contenente il divieto agli spettacoli con specie esotiche e non: “E’ vietata su tutto il territorio comunale, qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato che contempli, in maniera totale oppure parziale, l’utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche”; “è vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo”.
Cosa ha stabilito il Tar? Che il ricorso presentato dal circo risulta fondato. “Questa Sezione ha già avuto modo in passato di pronunciarsi su regolamenti comunali che ponevano forti limitazioni all’utilizzo degli animali negli ambiti di spettacoli pubblici di intrattenimento, ritenendo che gli stessi fossero illegittimi in quanto gli enti locali si erano con tali atti posti in contrasto con previsioni di norme legislative, violando il rapporto di necessario rispetto che deve sussistere fra norme di diverso rango (TAR Toscana, sez. I, 9 maggio 2000, n. 797; id. 26 novembre 2001, n. 1689)”, si legge nella sentenza. Segue il contenuto centrale del dispositivo: “Tale orientamento appare meritevole di conferma, pur in un quadro ordinamentale in parte variato. In particolare l’art. 9 della legge cost. n. 3 del 2001 ha abrogato l’art. 128 Cost., che stabiliva che l’autonomia di Province e Comuni si muove “nell’ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni”, mentre il nuovo testo dell’art. 117, comma 6 Cost., come introdotto dall’art. 3 della legge cost. n. 3 del 2001, prevede che “i Comuni, le Province e le Città Metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”. Se la nuova disciplina assume indubbio significato, conferendo copertura costituzionale espressa alla potestà regolamentare degli enti locali, non appare tuttavia idonea ad alterare il complessivo regime giuridico dei regolamenti degli enti locali, il che implica che gli stessi debbano di necessità muoversi e introdurre innovative discipline giuridiche nel rispetto dei limiti posti dall’ordinamento. In particolare l’art. 7 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 afferma, a proposito dei regolamenti degli enti locali, che “nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni”.
E ancora: “Se è pacifico il potere dell’ente locale di disciplinare e vigilare nell’esercizio dei suoi poteri di polizia veterinaria sulle condizioni di igiene e sicurezza pubblica in cui si svolge l’attività circense e su eventuali maltrattamenti degli animali, sanzionati anche penalmente dall’art. 727 c.p., non esiste in contrasto una norma legislativa che attribuisca allo stesso il potere di fissare in via preventiva e generalizzata il divieto assoluto di uso degli animali in spettacoli, ed anzi un simile intervento si pone in palese contrasto con la legge n. 337 del 1968, che tutela il circo nella sua dimessone tradizionale, implicante anche l’uso degli animali”.

Il testo integrale della sentenza

Short URL: https://www.circo.it/?p=21244

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