Quando il circo Embell Riva chiese il permesso di lavorare nel Comune di Firenze per il Natale del 2000, e classificandosi al primo posto della graduatoria per la concessione dell’area, si sentì rispondere che era vigente un divieto di effettuare spettacoli che prevedessero l’utilizzo “parziale o totale di animali”. Partì il ricorso al T.A.R. e la Camera di Consiglio il 20 giugno 2001 annullò il divieto.
“Il potere regolamentare del Comune, pur ampliato dalla legge n. 142/90, deve svolgersi nel rispetto di norme di rango superiore e, con effetto dall’entrata in vigore del D.Lgv. 18 agosto 2000 n.267 (art.7), “nel rispetto dei principi fissati dalla legge”, si legge nella sentenza. “E’ pacifico il potere dell’ente locale di disciplinare e vigilare nell’esercizio dei suoi poteri di polizia veterinaria sulle condizioni di igiene e sicurezza pubblica in cui si svolge l’attività circense e su eventuali maltrattamenti degli animali, ma nessuna norma legislativa gli attribuisce il potere di fissare (in via preventiva e generalizzata) il divieto assoluto dell’uso degli animali in spettacoli nei quali tradizionalmente l’utilizzazione di animali domestici e selvatici in cattività costituisce componente essenziale. Né il Comune indica alcuna norma di legge che lo abiliti in tal senso”.