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Tachigrafo digitale

Il Regolamento CE n. 561 del 15 marzo 2006 ha armonizzato le condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada, al miglioramento delle condizioni di lavoro e della sicurezza stradale, disciplinando periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada.
Dal punto di vista della esenzione del tachigrafo per i mezzi che trasportano materiale del circo, il Regolamento vigente non ha cambiato, nella sostanza, quanto introdotto dal Regolamento CEE 3820/85, affidando però ai singoli Paesi la facoltà di concedere deroghe (in Italia i circhi e lo spettacolo viaggiante sono esonerati dal tachigrafo).
Il tachigrafo digitale è obbligatorio dal 1° maggio 2006 su tutti i veicoli di nuova immatricolazione soggetti alla normativa, con esclusione (art. 13 del regolamento (CE) n. 561/2006) dei:
– veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati dai fornitori di servizi universali di cui all’art. 2, paragrafo 13, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio per la consegna di spedizioni nell’ambito del servizio universale (lettera d, primo trattino);
– veicoli impiegati nell’ambito di servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio (lettera h);
– veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimento (lettera j);
– veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e la restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all’alimentazione animale (lettera l);

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