Accade anche questo sotto il cielo del Belpaese, nell’anno di grazia 2011. Il Comune di Sassuolo è stato premiato dalla Lav perché ha introdotto sul suo territorio comunale un’ordinanza “anticirchi”. Cioè per aver adottato un provvedimento che fa a pugni contro una legge dello Stato, tanto che ci sono sentenze dei Tar, passate in giudicato, che costringono le poche amministrazioni comunali che hanno adottato provvedimenti analoghi, a fare marcia indietro.
Leggiamo le cronache: “La targa è stata consegnata all’Assessore all’Ambiente Cristiana Nocetti dalla Lav (lega antivivisezione) di Modena nella cerimonia che si è tenuta a Modena ieri, sabato 5 febbraio, presso la “la tenda” nel corso dell’iniziativa “un circo più umano”. Un anno fa il comune di Sassuolo nella persona del sindaco Luca Caselli, per primo ha firmato una ordinanza per l’esercizio delle attività dei circhi e delle mostre faunisitiche viaggianti che prevede norme severe sulla detenzione degli animali nei circhi. L’ordinanza è nata grazie alla collaborazione con la Lav e l’associazione animalista di Sassuolo “La Fenice”.”
La Lav premia chi disattende la Legge, insomma, e un Comune non ci trova nulla di strano a ritirare il riconoscimento. Che fare: ridere o piangere? “Con questa ordinanza Sassuolo ha dimostrato un profondo rispetto per i diritti e la libertà degli animali: questa la motivazione per cui Lav ha espresso il riconoscimento alla città di Sassuolo”, dicono gli animalisti. Peccato che il comune di Sassuolo non dimostri il minimo rispetto per la legge dello Stato, a partire da quella che consente ai circhi con animali – nel pieno rispetto degli animali – di lavorare sul suolo italiano, la n. 337 del 1968. L’art. 1 recita: “Lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore”. Il potere regolamentare dei Comuni non può mai porsi in contrasto con una norma statale sulla medesima materia, sulla base del principio costituzionale della gerarchia delle fonti di diritto. Sassuolo non lo sa, purtroppo.
Ci sono sentenze su sentenze di Tar che richiamano questo principio e annullano gli atti amministrativi di divieto assunti dai Comuni nei confronti dei circhi. La prima risale al 1994 ed è del Tar di Trento, l’ultima dello scorso ed è proprio del Tar dell’Emilia Romagna, sezione di Parma. Ribadisce che nell’esercizio delle loro funzioni di polizia veterinaria e delle competenze riconosciute da altre fonti normative, i comuni possono sì dettare norme volte ad assicurare adeguate condizioni di igiene e anche di tutela degli animali da maltrattamenti, ma non hanno nessun titolo ad introdurre divieti generalizzati di spettacoli che sull’uso degli animali si fondino, perché ciò implicherebbe un insanabile contrasto con la legge n. 337 del 1968, che attraverso l’attività circense ammette proprio l’impiego di animali a fini di spettacolo.