Il TAR di Ancona ha accolto il ricorso presentato dal circo Moira Orfei (difeso dagli avvocati Giulio Cerceo e Mauro Maiolini) – coadiuvato e con il sostegno dell’Ente Nazionale Circhi – che si era visto rifiutare l’autorizzazione nel Comune di Senigallia, con la solita motivazione del divieto agli spettacoli con animali. La sentenza reca la data di oggi. Il responsabile attività economiche di quel Comune, aveva negato l’autorizzazione al circo richiamandosi al regolamento comunale sulla “tutela degli animali” vigente dal 2009, che fra l’altro fa “divieto di detenere animali esotici potenzialmente pericolosi per l’incolumità pubblica”.
Con sentenza resa in forma immediata, il TAR ha stabilito che “come ritenuto da una condivisibile giurisprudenza (ex plurimis, TAR Bologna, II, n. 470/2012), l’esercizio da parte dei Comuni del potere regolamentare in materia di vigilanza igienico-sanitaria o di tutela degli animali non può mai portare al divieto di svolgimento di attività che sono consentite in base a specifiche disposizioni di legge. Ciò sia per un problema di gerarchia delle fonti di produzione normativa (essendo il regolamento cedevole rispetto alle fonti primarie), sia perché l’ordinamento costituzionale (art. 120 Cost.) vieta agli enti territoriali di porre ostacoli alla libera circolazione delle persone e delle cose e di limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualsiasi parte del territorio nazionale”. Ma il TAR questa volta è ancora più chiaro e aggiunge: “In ragione dell’evoluzione dei costumi e della coscienza collettiva, può anche ritenersi che il riferimento alla dignità umana comprenda anche la dignità degli animali (i quali peraltro, erano già tutelati in epoca antecedente all’entrata in vigore della Carta fondamentale da norme penali, quale ad esempio l’art. 727 c.p.), ma questo non rende legittime le norme regolamentari impugnate”.
Precisa ancora il TAR: “In subiecta materia, la corretta attuazione del precetto di cui all’art. 41 Cost., per la parte di competenza dei Comuni, consiste nell’adottare norme regolamentari che prevedano specifici adempimenti a carico dei gestori dei circhi e di altri spettacoli analoghi, funzionali a tutelare la dignità e la salute degli animali impiegati negli spettacoli, ma che siano proporzionati allo scopo e che non costituiscano surrettizi divieti all’esercizio di un’attività economica prevista e riconosciuta da specifiche norme statali”.
Il TAR rileva nel regolamento del Comune di Senigallia anche “una sorta di preconcetta ostilità nei riguardi dell’attività circense”: “non si comprende perché il divieto posto dalla norma non si applica alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati (quando costituisce dato di comune esperienza che proprio nel settore dell’ippica si registrano numerosi abusi a danno degli animali, quali ad esempio pratiche di doping anche nelle corse che si svolgono negli ippodromi autorizzati) e alle esposizioni agricolo-zootecniche (in occasione delle quali molto spesso gli animali sono costretti a permanere molte ore in gabbie di ridotte dimensioni e a subire analoghi stress). La verità è che nessuna attività che preveda l’impiego di animali è in sé “buona” o “cattiva”, la differenza essendo legata al rispetto che l’esercente l’attività ha per l’animale, per cui l’unica via per tutelare gli animali è imporre una serie di obblighi e divieti funzionali a tutelare la loro salute e il loro benessere e controllare il rispetto di tali prescrizioni”.
“E’ ora che il talebanesimo rappresentato dall’estremismo fanatico e dell’animalismo di facciata”, conclude Buccioni, “lasci il campo a un confronto serio e severo che sfoci in una lunga stagione di strutturale collaborazione nel prioritario interesse degli animali”.
© Copyright Circo.it – Tutti i diritti riservati