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Il Comune di Genova toglie l’area per i circhi e il luna park: l’Enc scrive a sindaco e prefetto

L’Amministrazione comunale, con una decisione che lascia sconcertati, ha comunicato nella commissione consiliare che si è tenuta il 14 maggio, che l’area storicamente a disposizione dei circhi e del luna park nel comune di Genova, quella di piazzale Kennedy (Foce), è improvvisamente venuta a mancare. Il motivo? Diventerà un cantiere di servizio alle opere di demolizione dell’ex Nira. La decisione ha provocato la vivace protesta degli esercenti del grande e storico luna park di Genova, che raggruppa quattrocento lavoratori della struttura mobile più grande d’Europa, e la presa di posizione dell’Ente Nazionale Circhi. Il presidente Buccioni ha inviato al sindaco di Genova, Marco Bucci, al responsabile Suap, arch. Di Maio, e al prefetto, Dr.ssa Fiamma Spena, la lettera che pubblichiamo di seguito. Nella quale annuncia anche che farà fronte comune con le imprese dello spettacolo viaggiante, condividendo ogni utile azione finalizzata a vedere riconosciuti e salvaguardati diritti costituzionalmente e normativamente garantiti.

“La scrivente Associazione di categoria Ente Nazionale Circhi (aderente all’A.G.I.S. – Associazione Generale Italiana Spettacolo), che coordina, rappresenta e tutela le attività previste e normate dalla L. 337/68 – ed in particolare circhi equestri, arene, teatri viaggianti e attrazioni moto-auto acrobatiche – e che per tali funzioni di rappresentanza del settore fa anche parte della Consulta per i problemi dello spettacolo in seno al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha appreso dagli organi di stampa che l’area storicamente concessa ai circhi e allo spettacolo viaggiante, diventerà un cantiere collegato ai lavori del Waterfront e dunque verrà a mancare la tradizionale location, punto di riferimento per le attrazioni del luna park e gli spettacoli del circo. Tale decisione ci lascia alquanto sconcertati: risulta infatti difficile anche solo ipotizzarla senza aver prima individuato una valida alternativa, di uguale valore, rispetto a piazzale Kennedy.

La legge vigente che regola l’attività dei circhi e dello spettacolo viaggiante, la n. 337/68 – (G.U. 10/4/1968 n. 93), recante “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante” – all’art. 9 stabilisce l’obbligo per i Comuni di mettere a disposizione dei complessi aree sulle quali esercitare l’attività circense e prevede che la regolamentazione in materia venga deliberata “sentite le organizzazioni sindacali di categoria”. Ad oggi l’Amministrazione comunale non ha consultato la scrivente.

La disponibilità di aree pubbliche rappresenta la conditio sine qua non alla base della esistenza stessa dei settori del circo e dello spettacolo viaggiante, e dunque elemento prioritario, non a caso posto al centro della L. 337/68 e la cui importanza è stata richiamata anche da numerose circolari emanate dal Ministero dell’Interno e da decine di sentenze di diversi T.A.R.
Con circolare del 19.07.1995 – Oggetto: concessione di aree comunali per l’installazione dei circhi, delle attività di spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento – Art. 9 Legge 18.3.1968 n. 337 – 599/c12488 13500 (1) – a firma del Capo della Polizia, il Ministero dell’Interno ha evidenziato, richiamandosi alla “giurisprudenza del T.A.R. e del Consiglio di Stato in tema di tutela dell’iniziativa economica privata”, che è illegittimo anche quel “provvedimento di diniego o di revoca di una autorizzazione fondato su ragioni di ordine pubblico o di pubblico interesse qualora il Comune non provveda ad assegnare altra area” e “i provvedimenti di revoca delle concessioni di suolo pubblico adottati dai Comuni per motivi di “pubblico interesse” debbono essere immediatamente seguiti dalla concessione, di altra area, in modo da non arrecare grave danno economico agli esercenti, in ottemperanza al più volte ricordato art. 9”. Ovvero, deve essere comunque consentito ai circhi di esercitare la loro attività, e a tale scopo la messa a disposizione di un’area pubblica risulta presupposto indispensabile.

I diversi T.A.R. che si sono pronunciati in materia, ribadiscono dal 1994 (data della prima sentenza passata in giudicato) che “… la vigente normativa in materia di circhi equestri e spettacoli viaggianti: L. 18/3/1968 n. 337, all’art. 1 riconosce espressamente la funzione sociale dei circhi equestri e ne sostiene il consolidamento e lo sviluppo, stabilendo, inoltre, al successivo art. 9, l’obbligo, per le amministrazioni comunali, di individuare adeguati spazi, nell’ambito dei loro territori, per l’installazione degli impianti per l’esibizione degli spettacoli circensi” (T.A.R. EMILIA ROMAGNA, depositata il 4 luglio 2012, N. 470/2012).

Va infine ricordato che le Amministrazioni comunali possono anche contare su contributi statali appositi per allestire tali aree pubbliche. Il Decreto 1° Luglio 2014 del Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo (“Nuovi criteri per l’erogazione e modalità per la liquidazione e l’anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”), che conferma in tal senso il Decreto Ministeriale 20.11.2007, aggiornato con DM 3.8.2010, recante “Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività circensi e di spettacolo viaggiante, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla L. 30 aprile 1985, n. 163”, ha infatti previsto contributi statali per realizzare le aree pubbliche attrezzate per l’attività di cui alla legge 337/68, assegnati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale Spettacolo dal Vivo.

Tutto ciò chiarito, l’Associazione di categoria dei circhi italiani, mentre si associa alla giusta protesta degli operatori del Luna Park, coi quali condividerà le azioni finalizzate a vedere riconosciuti e salvaguardati i diritti costituzionalmente e normativamente garantiti alle imprese circensi e dello spettacolo viaggiante, chiede di poter essere consultata e di essere posta nelle condizioni di esprimere le proprie valutazioni, in merito ad ogni decisione afferente l’area pubblica a disposizione dei circhi e dello spettacolo viaggiante che l’Amministrazione comunale vorrà assumere”.