“Con riferimento al potere dell’Ente locale di disciplinare e vigilare nell’esercizio dei suoi poteri di polizia veterinaria, sulle condizioni d’igiene e di sicurezza pubblica in cui si svolge l’attività circense e su eventuali maltrattamenti di animali, condotte peraltro penalmente sanzionate, non esiste, in contrasto, una norma legislativa che attribuisca il potere di fissare in via preventiva e generalizzata il divieto assoluto di uso di numerose e diverse specie di animali negli spettacoli suindicati”.
Il Tar dell’Emilia Romagna ha depositato oggi la sentenza di merito – dopo la sospensiva di cui ci eravamo già occupati – relativa al ricorso del Circo di Mosca nei confronti del Comune di Bologna, dando ragione su tutta la linea al circo e confermando la giurisprudenza consolidata e costante in materia.
“Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli impugnati provvedimenti”.
Spiega il Tar che “la predetta normativa regolante l’intera materia dei circhi equestri e degli spettacoli viaggianti all’art.1 riconosce espressamente la funzione sociale dei circhi equestri e ne sostiene il consolidamento e lo sviluppo, stabilendo, inoltre, al successivo art. 9, l’obbligo per le amministrazioni comunali di individuare adeguati spazi, nell’ambito dei loro territori, per l’installazione degli impianti per l’esibizione degli spettacolo circensi. Quanto alla questione controversa si rileva che in nessuna parte della legge o in altre normative vigenti è stabilito alcun divieto d’impiego, in detti spettacoli, di animali appartenenti a diverse specie con conseguente palese contrasto del regolamento impugnato con la disciplina nazionale in materia di spettacoli circensi. Con riferimento al potere dell’Ente locale di disciplinare e vigilare nell’esercizio dei suoi poteri di polizia veterinaria, sulle condizioni d’igiene e di sicurezza pubblica in cui si svolge l’attività circense e su eventuali maltrattamenti di animali, condotte peraltro penalmente sanzionate, non esiste, in contrasto, una norma legislativa che attribuisca il potere di fissare in via preventiva e generalizzata il divieto assoluto di uso di numerose e diverse specie di animali negli spettacoli suindicati”.
Giustizia è fatta!