La legge 18.3.1968 n. 337 all’art. 9 stabilisce l’obbligo per le Amministrazioni Comunali di dotarsi, oltre che di “un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento. L’elenco delle aree disponibili deve essere aggiornato almeno una volta all’anno”, anche di un “regolamento deliberato dalle amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria” e dunque l’Ente Nazionale Circhi per quanto riguarda i complessi circensi.
Di seguito proponiamo una bozza di Regolamento comunale che le Amministrazioni Comunali possono adottare dopo averlo ovviamente integrato o modificato in base alle esigenze specifiche.
Per chiarimenti e informazioni si può contattare la segreteria dell’Ente Nazionale Circhi: segreteria@circo.it
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE DA DESTINARE
AI CIRCHI E ALLO SPETTACOLO VIAGGIANTE
Legge 18.03.1968 n. 337
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ….. del ………
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Definizione
Le concessioni di aree comunali per l’installazione ed esercizio di singole attrazioni del circo, dello spettacolo viaggiante sono effettuate sulla base del presente regolamento in applicazione della legge 18/03/1968 n. 337 e successive modifiche.
“Sono considerati “spettacoli viaggianti” le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile. Sono esclusi dalla disciplina di cui alla presente legge gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento” (art. 2 legge 337/68).
Sono considerati circhi equestri e ginnastici (Decreto Ministero per i Beni e le attività culturali) le “attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone di misure diverse, sostenuto da pali centrali, sotto il quale è collocata una pista su cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati, animali”.
In base alle disposizioni ministeriali i circhi sono classificati nelle seguenti tre categorie:
a) circhi di grande dimensione, oltre 1800 posti e oltre 70 addetti, calcolati sulla media mensile;
b) circhi di media dimensione, oltre 700 posti e fino a 1800, con un minimo di 20 e fino a 70 addetti, calcolati sulla media mensile;
c) circhi di piccola dimensione, oltre 100 posti e fino a 700, con un minimo di 8 e fino ad un massimo di 20 addetti, calcolati sulla media mensile.”
Art. 2 – Determinazione delle aree comunali
Le aree comunali disponibili per l’installazione delle attrazioni dei circhi e dello spettacolo viaggiante sono individuate dalla Giunta Comunale, “sentite le organizzazioni sindacali di categoria”, e per quanto riguarda i complessi circensi, l’Ente Nazionale Circhi, associazione di categoria dei circhi italiani (aderente all’Agis) che in data 29 ottobre 2008 ha stipulato con l’ANCI il protocollo d’intesa per la tutela e lo sviluppo delle attività di spettacolo circense.
L’elenco delle aree disponibili é aggiornato annualmente, nel rispetto delle modalità e dei tempi di cui all’art. 9 della legge 18 marzo 1968 n° 337 con apposita delibera di Giunta Comunale che viene trasmessa alle organizzazioni sindacali di categoria. Possono essere utilizzate anche aree private.
Art. 3 – Modalità di concessione delle aree
L’occupazione delle aree di cui all’art. 2 è subordinata al rilascio di concessione del suolo pubblico, previo pagamento del relativo canone e secondo le modalità previste dalle norme e dai regolamenti vigenti in materia, nonché al versamento del deposito cauzionale, e al rispetto di tutte le disposizioni di cui al presente regolamento.
Qualora l’attività venga svolta in area privata, è necessario il nulla osta scritto del proprietario dell’area stessa. L’uso di aree private è comunque subordinato alle norme del presente regolamento in quanto applicabili; anche nel caso di utilizzo di area privata è dovuto il deposito cauzionale.
Art. 4 – Autorizzazione all’esercizio dello spettacolo viaggiante
L’esercizio dell’attività, anche in forma temporanea, di spettacolo viaggiante è subordinato al rilascio della licenza, ai sensi degli artt. 69 e 80 del T.U.L.P.S del 18/06/31 n. 773, nonché dell’art. 19 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616.
E’ ammessa la rappresentanza ai sensi dell’art.4 comma 1 lettera a) del D.P.R. n.311 del 28/05/2001. Il rappresentante deve essere in possesso di tutti i requisiti necessari all’attrazionista per l’esercizio della professione. La persona indicata a rappresentare il soggetto titolare dell’attrazione dovrà risultare da atto scritto, sottoscritto da ambedue i soggetti rappresentato e rappresentante, e dovrà essere trasmesso all’Ufficio……. prima dell’inizio del luna park.
Art. 5 – Domanda
Chi intende ottenere in concessione un’area e l’autorizzazione per l’esercizio dell’attrazione deve presentare domanda all’Amministrazione Comunale in carta legale specificando, sotto la propria responsabilità e consapevole delle implicazioni di ordine penale in caso di dichiarazione falsa:
a) le proprie generalità, la residenza, il numero telefonico, codice fiscale e l’eventuale recapito;
b) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per il rilascio delle licenze;
c) il numero e la data di iscrizione al registro ditte della Camera di Commercio ed il numero di partita iva;
d) il tipo, le caratteristiche e le misure d’ingombro dell’attrazione che intende installare;
e) il numero, i dati identificativi e le dimensioni dei carriaggi e delle carovane di abitazione;
f) il periodo ed il luogo per cui chiede la concessione dell’area;
g) i dati relativi alla polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi per l’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante che intende svolgere;
h) gli estremi della licenza rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza, se diverso dal Comune di ……………….;
i) gli estremi del certificato di verifica annuale delle strutture dell’attrazione rilasciato da un tecnico abilitato.
Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento.
Le domande, in bollo, devono essere presentate all’Ufficio ……….. almeno 60 giorni prima della data di inizio attività.
L’istruttoria delle domande è effettuata dall’Ufficio ……………….
Per le domande inviate con il servizio postale fa fede la data del timbro di spedizione.
Le domande che pervengono fuori dei termini indicati nel presente articolo, sono rigettate.
Art. 6 – Comunicazione esito domande
L’esito dell’istruttoria delle domande deve essere comunicato ai richiedenti almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione. In difetto, l’istanza si intende accettata, fatta salva la potestà del Comune di imporre divieto di installazione dell’attrazione nel caso che il richiedente non sia in possesso dei requisiti e dei documenti previsti.
Il provvedimento negativo può essere oggetto di opposizione al Sindaco da parte dell’interessato.
L’opposizione al Sindaco deve essere presentata entro i 15 giorni successivi alla data di notifica del diniego. In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ritorno, o la data di deposito presso il protocollo del Comune.
Il Comune è tenuto a dar esito all’opposizione entro i 15 giorni successivi alla data di presentazione.
Art. 7 – Obblighi del concessionario
Il concessionario di un’area per attrazioni viaggianti è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:
a) pagamento del canone e della tariffa asporto rifiuti relativi al periodo di effettiva occupazione e nel rispetto dei vigenti Regolamenti.
b) versamento alla Tesoreria Comunale, entro i termini che verranno fissati dal Dirigente, di una cauzione il cui importo verrà stabilito dal Dirigente stesso in proporzione al numero ed alla categoria delle attrazioni; la cauzione sarà restituita a conclusione della manifestazione, previo accertamento che non siano stati arrecati danni ai beni pubblici; nel caso ne fossero riscontrati la stessa viene incamerata nella quantità necessaria per il risarcimento; la cauzione non viene restituita in caso di mancata partecipazione alla manifestazione per motivi che non siano di forza maggiore
c) occupazione dell’area ottenuta in concessione esclusivamente con l’attrazione autorizzata e limitatamente alla superficie concessa;
d) non cedere a terzi la concessione;
e) rispettare incondizionatamente le disposizioni emanate di volta in volta con ordinanza del Dirigente;
f) tenere costantemente pulita l’area concessa e le immediate adiacenze provvedendo alla rimozione giornaliera dei rifiuti e conferendo gli stessi in appositi contenitori, previ accordi con il servizio di Nettezza Urbana;
g) tenere ben esposta l’autorizzazione comunale;
h) rispettare la data di inizio e fine occupazione.
i) osservare le prescrizioni igienico-sanitarie e ambientali che di volta in volta potranno essere impartite dall’autorità competente;
j) restituire al termine della concessione l’area libera, pulita e nelle medesime condizioni nelle quali si trovava al momento della consegna;
k) collocare le carovane abitazione ed i carriaggi nei luoghi pubblici indicati dall’Amministrazione Comunale, oppure in diversa area privata previa preventiva comunicazione al Comune;
l) tenere comportamento corretto nei confronti dei cittadini, degli altri concessionari e degli organi di controllo ed amministrativi del Comune e degli altri Enti Pubblici in qualche modo coinvolti;
m) non utilizzare le aree concesse e le immediate vicinanze del parco per carriaggi, carovane ed automezzi.
Art. 8 – Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Per l’occupazione del suolo comunale, in considerazione dell’art. 1 della legge 18.3.1968 n. 337, che riconosce “la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore”, si applicano le tariffe previste dall’art. 63 – lettera c) del D.L. 15.12.1997 n. 446, con coefficiente moltiplicatore dello 0,10 e con gli abbattimenti tariffari deliberati per altre attività a carattere ricorrente. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti realizzate con installazioni di attrazioni e attrezzature per l’attività dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento la parte eccedente i 100 mq.e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq. E’ escluso qualsiasi aumento in occasione di Fiere, Mercati, Festeggiamenti Patronali, etc.
Art. 9 – Gestione dell’attrazione – subconcessione
Il titolare dell’attrazione per la quale è stata rilasciata la concessione è tenuto a gestirla direttamente ai sensi della legge di pubblica sicurezza.
E’ vietata ogni forma di subconcessione. In caso di accertata infrazione sarà revocata la concessione per l’attrazione oggetto della subconcessione, e la concessione stessa non verrà rilasciata.
Art.10- Attività commerciali nelle aree adibite a spettacoli viaggianti.
All’interno dell’area destinata allo spettacolo viaggiante può essere autorizzata l’installazione di banchi di vendita e somministrazione (dolciumi, gastronomia, etc.) nei limiti numerici che verranno stabiliti dall’Amministrazione Comunale e con i criteri stabiliti dalla legge che disciplina il Commercio su aree pubbliche.
I commercianti su aree pubbliche che operano all’interno dell’area adibita a spettacolo viaggiante sono soggetti al rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento per quanto riguarda la concessione dell’area.
Art. 11 – Responsabilità dei concessionari
Ogni responsabilità degli eventuali danni a persone e cose derivanti, direttamente od indirettamente, dall’esercizio dell’attività, fa carico esclusivamente e totalmente ai concessionari, restando sollevata l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo.
Art. 12 – Sgombero dell’area
Al termine della manifestazione, l’area deve essere sgomberata nei tempi stabiliti dall’ordinanza del Dirigente dell’Ufficio…….. Parimenti dovranno essere eliminate tutte le affissioni dovunque esposte. In caso di inadempienza si procede all’esecuzione forzata a spese del concessionario.
Qualora l’area risulti essere stata manomessa o non venga restituita nelle condizioni in cui era stata consegnata, gli uffici comunali competenti provvederanno al ripristino e le relative spese saranno totalmente addebitate al concessionario, ferme restando le sanzioni previste, con rivalsa sulla cauzione versata.
Art. 13 – Subingressi
In caso di subingresso per atto tra vivi, sia persona fisica che giuridica, viene riconosciuto al subentrante il punteggio di frequenza acquisito dall’attrazione del cedente e quest’ultimo perde tutto il punteggio acquisito dell’attrazione ceduta (il punteggio s’intende relativo all’anzianità di frequenza dell’attrazione alle singole manifestazioni). Il subentrante non può sostituire l’attrazione prima che siano trascorsi 2 anni. Il subingresso può avvenire solo a seguito di formale atto notarile registrato.
In caso di decesso del titolare, tutti i diritti di anzianità dallo stesso acquisiti sono riconosciuti agli eredi, purché assumano la conduzione e la gestione diretta dell’attività; o del ramo d’azienda; detti diritti possono essere fatti valere entro il termine massimo di 12 mesi dal decesso, trascorso il quale decadono.
TITOLO II
SPETTACOLI CIRCENSI
Art. 14 – Aree
L’Amministrazione Comunale, con atto formale dell’organo competente, determina le aree pubbliche disponibili per le attività circensi. E’ consentito lo svolgimento dell’attività circense su aree private, previo nulla osta del proprietario delle stesse e dell’Amministrazione comunale.
Art. 15 – Domande per ottenere la concessione di area pubblica e l’autorizzazione
La domanda di concessione di area pubblica per l’installazione e di autorizzazione per l’esercizio di spettacoli circensi, deve essere fatta utilizzando la denominazione indicata nella licenza di esercizio.
Per l’esercizio dell’attività su area privata, all’atto della presentazione della domanda di rilascio della licenza temporanea, il richiedente dovrà essere in possesso del nulla osta del proprietario dell’area stessa.
Nella domanda il richiedente deve indicare:
a) Cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e, se diverso, il domicilio fiscale, codice fiscale o numero di partita IVA, se il richiedente è persona fisica.
b) Indirizzo di posta elettronica, numero telefonico e fax dove inoltrare le comunicazioni.
c) Denominazione del circo
d) Capienza massima di spettatori della struttura circense
e) Periodo per il quale è richiesta l’occupazione dell’area, con specificazione del periodo nel quale sono previsti gli spettacoli ed i giorni antecedenti e successivi necessari per l’effettuazione delle operazioni di montaggio e smontaggio.
f) Misura in mq dell’area che si intende occupare. Il soggetto richiedente dovrà
presentare apposita planimetria nella quale dovrà essere distinta l’area, e la relativa dimensione, utilizzata per lo svolgimento dell’attività circense, dall’area, di cui altrettanto dovrà essere specificata la misura, necessaria per la sosta degli automezzi, carriaggi ecc.
g) Elenco dei dipendenti regolarmente assunti, documentato dalla liberatoria Enpals, relativo all’anno solare precedente.
Art.16- Istruttoria della domanda
Il Comune comunica all’interessato l’avvio del procedimento di rilascio della concessione, e lo invita a versare un deposito cauzionale a conferma dell’interesse all’ottenimento della concessione. La mancata presentazione o invio della prova dell’avvenuto versamento del deposito cauzionale entro i termini fissati dal Comune, comporta il diniego all’istanza. Decorso il termine fissato per il versamento del deposito cauzionale, il Comune entro i successivi 30 giorni comunicherà l’accoglimento o meno della richiesta di concessione dell’area.
L’importo della cauzione è determinato dal Dirigente che rilascia la concessione di suolo pubblico e l’autorizzazione e dovrà essere proporzionato alla categoria di appartenenza del circo.
Scaduto il termine fissato per il versamento del deposito cauzionale il Comune invita l’interessato, se unico richiedente, o colui che è risultato assegnatario dell’area, in caso di più richiedenti, a presentare, non oltre 30 giorni prima dell’installazione del circo, la documentazione tecnica necessaria per il sopralluogo della Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per il rilascio della licenza prevista dall’art. 80 del T.U.L.P.S..
Ogni responsabilità verso terzi derivante dall’occupazione ed uso dell’area fa capo al titolare della concessione.
Art.17 – Documentazione
Dopo il ricevimento della comunicazione di accettazione dello svolgimento dello spettacolo circense, i responsabili delle attività in oggetto, depositano presso gli uffici comunali la seguente documentazione:
copia del pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico;
copia del pagamento della tassa asporto rifiuti;
copia del pagamento della pubblicità attestazione del pagamento della cauzione
Art.18 – Criteri per l’assegnazione dell’area
In caso di due o più domande per lo stesso periodo, hanno la precedenza i circhi di categoria superiore (art. 1 del presente regolamento) e che dimostrano tramite la liberatoria Enpals il maggior numero di dipendenti mediamente assunti nell’anno solare precedente; in caso di circi appartenenti alla stessa categoria e con lo stesso numero di dipendenti l’autorizzazione viene rilasciata al circo assente da più tempo dalla città.
Art. 19 – Proroga della concessione e dell’autorizzazione all’esercizio
Su domanda del legale rappresentante può essere concessa una proroga della concessione e dell’autorizzazione all’esercizio per un periodo non superiore al 50% di quello autorizzato.
La domanda deve essere presentata almeno 7 giorni prima della data di scadenza della concessione originaria.
Art.20 – Sgombero
Le attrazioni circensi sono soggette agli obblighi previsti dall’art. 12 del presente Regolamento.
Art.21 – Mostre faunistiche ed esibizioni acrobatiche con auto e moto
Potranno essere concesse le aree destinate agli spettacoli circensi per l’effettuazione di mostre faunistiche o per le esibizioni acrobatiche di auto e moto, previa presentazione di apposita domanda nei termini previsti dal presente regolamento.
Nelle mostre faunistiche è vietata la vendita di animali.
Art. 22 – Distanza fra concessioni delle aree
Tra una manifestazione e l’altra, di quelle contemplate nel presente articolo, dovrà trascorrere un periodo di almeno 30 giorni.
Art. 23 – Sanzioni
In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal presente Regolamento, è interdetta la concessione di spazi pubblici fino a due anni a decorrere dalla data di contestazione dell’infrazione.
Per le altre infrazioni sono comminate le seguenti sanzioni:
per la prima volta, diffida;
per la seconda volta, sospensione della concessione per due giorni;
per la terza volta, espulsione dall’area concessa per l’edizione in corso
Le sanzioni sono cumulabili fino a cinque edizioni successive.
L’inosservanza delle norme del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa da € 25 a € 500 con la procedura di cui alla legge 689/81 e successive modifiche.
Art. 24 – Norme accessorie
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla Legge n. 337 del 18.3.1968 e alle Circolari Ministeriali di attuazione, il T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo Regolamento, ed il Regolamento di Polizia Amministrativa del Comune.
Art. 25 – Norme transitorie e finali
Ove temporaneamente ed eccezionalmente sprovvisti di aree di cui all’art. 9 della L. 337/68, saranno utilizzate aree libere e disponibili, aventi anche altra destinazione d’uso.