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tribunaleNon si può utilizzare un marchio che riproduca il cognome di un altro soggetto se quest’ultimo già da tempo lo utilizza come marchio per i propri prodotti. Lo ha stabilito di recente la Cassazione che si è occupata di contraffazione di marchi e concorrenza sleale.
Si legge nella sentenza che “sussiste la contraffazione quando il marchio contenga il patronimico protetto, pur se accompagnato da altri elementi”. Il patronimico è la parte del nome di una persona che indica la discendenza paterna o dall’avo. “E’ quindi preclusa, per difetto di novità – prosegue la sentenza pronunciata dalla prima Sezione civile della Suprema Corte di Cassazione – la registrazione di un successivo marchio che riproduca il cuore del marchio anteriore, costituito dal patronimico, nonostante l’aggiunta di elementi differenziatori di contorno, potendosi determinare un rischio di confusione per il pubblico, quale rischio di un erroneo riferimento dell’attività dell’una all’altra impresa, soprattutto qualora tale eventualità sia resa altamente probabile dall’identità, o quanto meno affinità, dei prodotti”.
Oggetto della contesa era il marchio di una azienda casearia, coincidente col cognome dell’imprenditore, che era stato utilizzato anche da un’altra azienda che opera nello stesso settore. Quest’ultima è stata condannata a non usare quel nome come marchio.