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Pubblicato il nuovo Decreto per l’erogazione dei contributi ai circhi

E stato pubblicato il Decreto che contiene i nuovi criteri e le modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (GU Serie Generale n.242 del 16-10-2017 – Suppl. Ordinario n. 48).
In particolare il Capo V riguarda il sostegno alle attività circensi e di spettacolo viaggiante e va dall’articolo 30 al 36.

Art. 30
Imprese di produzione di circo e di circo contemporaneo. Requisiti, denominazioni e insegne. Adempimenti in materia di lavoro e previdenza

1. La denominazione dell’impresa e l’insegna con cui il circo intende operare nel triennio devono essere esattamente indicate nella domanda. Eventuali variazioni applicate nelle diverse piazze durante la singola annualità devono essere indicate nel programma annuale. I nomi e cognomi di persona diversa dal titolare possono essere usati nelle insegne e nella comunicazione fornendo il titolo di legittimazione all’utilizzo della denominazione e/o dell’insegna che si intende impiegare nell’esercizio dell’attivita’ circense.
2. Oltre ai requisiti di cui all’articolo 3, comma 2, lettere f) e g), e’ condizione necessaria e preventiva, al fine dell’ammissione ai contributi di cui al presente Capo, l’iscrizione alla gestione separata INPS degli organismi, laddove costituiti in forma di ditta individuale o di ditta a conduzione familiare.
3. A pena di inammissibilita’, la domanda di contributo, oltre a quanto gia’ indicato per tutti gli ambiti all’articolo 3, comma 2, del presente decreto, ai sensi della lettera i) del comma medesimo, deve essere corredata da:
a) progetto artistico, preventivo finanziario, e programma di attivita’ redatti secondo l’apposito modello predisposto dall’Amministrazione nei termini di cui all’articolo 3, comma 3, del presente decreto;
b) dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora sussistano per le categorie impiegate;
c) dichiarazione relativa al personale di cui all’articolo 31, comma 1, lettera c) e comma 2 e comma 3 del medesimo articolo;
d) dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, da parte del rappresentante legale e, ove presenti, del titolare della direzione artistica e/o organizzativa, di non aver riportato condanne definitive per i delitti di cui al Titolo IX-bis del Libro II del codice penale, e di non aver commesso ogni altra violazione prevista dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 e seguenti modifiche o da altre disposizioni normative statali e dell’Unione europea in materia di protezione, detenzione ed utilizzo degli animali;
e) L’eventuale riabilitazione, a seguito di condanna di cui alla lettera d), dovra’ essere attestata da sentenza anteriore alla data di presentazione della domanda.
4. Qualora l’impresa di produzione di circo decida di non utilizzare uno o piu’ animali precedentemente presenti nelle attivita’ di spettacolo, la domanda dovra’ essere corredata da idonea certificazione degli enti competenti in materia di tutela ambientale relativa al ricovero degli animali stessi presso strutture abilitate.
5. Il riconoscimento di impresa di produzione di circo contemporaneo e di innovazione e’ oggetto di specifica valutazione da parte della commissione consultiva competente.

Art. 31.
Imprese di circo e di circo contemporaneo in Italia

1. Fermo restando quanto previsto nell’articolo 5 del presente decreto, e’ concesso un contributo alle imprese di produzione di circo che operano sotto uno o piu’ tendoni di cui hanno la disponibilita’, a condizione che:
a) siano in possesso della licenza di esercizio dell’attivita’ circense di cui all’articolo 69 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, recante testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, d’ora in avanti T.U.L.P.S. Tale requisito e’ necessario anche per le imprese familiari, in caso di successione al titolare del circo mortis causa o per collocamento a riposo dello stesso titolare che ne abbia maturato i requisiti. Non sono ammessi subentri nella titolarita’ del contributo in conseguenza di una cessione d’azienda o del ramo d’azienda da parte del soggetto richiedente;
b) svolgano, per ogni annualita’ del triennio per il quale e’ richiesto il contributo, almeno centocinquanta rappresentazioni. Ai fini del raggiungimento della soglia minima di cui al periodo precedente, possono essere prese in considerazione fino a cinquanta rappresentazioni effettuate all’estero, attestate da dichiarazioni di rappresentanze consolari e/o culturali italiane, o da pubbliche autorita’ locali, o da idonei contratti e da regolarita’ contributiva relativamente ai periodi di attivita’ all’estero. Per le «prime istanze», come definite all’articolo 3, comma 7, del presente decreto, per il primo anno del triennio e’ richiesto un minimo di novanta rappresentazioni in Italia, rispettivamente aumentati per il secondo anno del triennio a un minimo di cento e per il terzo anno del triennio a un minimo di centoventi. La soglia di cui al periodo precedente puo’ essere raggiunta con un massimo di trenta rappresentazioni per il primo anno e di quaranta rappresentazioni per il secondo e per il terzo anno effettuate all’estero, attestate con dichiarazioni delle rappresentanze consolari e/o culturali italiane, o da pubbliche autorita’ locali, o da idonei contratti e regolarita’ contributiva relativamente ai periodi di attivita’ all’estero;
c) si avvalgano, nel corso di ciascun anno, di almeno di otto unita’ tra artisti, tecnici, addetti, ridotti a cinque per le «prime istanze». Per unita’ si intendono tutti coloro che svolgono per l’impresa un’attivita’, attestata dai versamenti INPS gestione ex ENPALS per ogni anno del triennio di attivita’, come definito all’articolo 3, comma 2, lettera g) del presente decreto. In caso di ditta a conduzione familiare o a carattere individuale, il titolare provvede a dichiarare sotto la propria responsabilita’, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il numero complessivo delle unita’ e a fornire attestazioni dell’istituto di previdenza da cui si evinca il numero degli iscritti e l’entita’ dei contributi versati alla gestione separata INPS.
2. Il numero minimo di rappresentazioni per ogni anno del triennio e’ ridotto a sessanta, con ammissibilita’ di un massimo di venti rappresentazioni annuali all’estero, nei casi in cui il soggetto richiedente soddisfi i requisiti di cui all’articolo 3, comma 8, del presente decreto, e il numero minimo di unita’ di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, e’ ridotto a cinque.
3. Fermo restando quanto previsto all’articolo 5 del presente decreto, e’ concesso un contributo a imprese di produzione di circo contemporaneo e di innovazione riconosciute ai sensi dell’articolo 30, comma 5, che operino senza l’utilizzo di tendoni, presso spazi teatrali dotati di agibilita’, che si avvalgano di almeno cinque unita’ tra artisti, tecnici, come definito all’art. 3, comma 2, lettera g) del presente decreto, ed effettuino, per ogni annualita’ del triennio per cui e’ richiesto il contributo, un minimo di seicento giornate lavorative, come definite all’Allegato D, e novanta rappresentazioni. Per le «prime istanze», come definite all’articolo 3, comma 7, del presente decreto, per il primo anno del triennio e’ richiesto un minimo di quattrocentocinquanta giornate lavorative e sessanta rappresentazioni in Italia, per il secondo anno del triennio un minimo di cinquecento giornate lavorative e settanta rappresentazioni, per il terzo anno del triennio un minimo di cinquecentocinquanta giornate lavorative e ottanta rappresentazioni.
La soglia di cui al periodo precedente puo’ essere raggiunta con un massimo di trenta rappresentazioni per il primo anno, di quaranta per il secondo e cinquanta per il terzo anno effettuate all’estero, attestate con dichiarazioni delle rappresentanze consolari e/o culturali italiane, o da pubbliche autorita’ locali, o da idonei contratti, e regolarita’ contributiva relativamente ai periodi di attivita’ all’estero.
4. Per le imprese di cui al comma 3 del presente articolo il numero minimo di rappresentazioni per ogni anno del triennio e’ ridotto a quattrocentocinquanta giornate lavorative e sessanta rappresentazioni, con ammissibilita’ di almeno venti rappresentazioni annuali all’estero attestate con dichiarazioni delle rappresentanze consolari e/o culturali italiane, o da pubbliche autorita’ locali, o da idonei contratti, e regolarita’ contributiva relativamente ai periodi di attivita’ all’estero, nei casi in cui i richiedenti soddisfino i requisiti di cui all’articolo 3, comma 8, del presente decreto.
5. Qualora l’impresa di circo contemporaneo o di innovazione, riconosciuta ai sensi dell’articolo 30, comma 5, disponga di uno o piu’ tendoni, e’ tenuta ad adempiere alle condizioni di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a).

Art. 32.
Festival di circo

1. Fermo restando quanto previsto nell’articolo 5 del presente decreto, e’ concesso un contributo a festival di circo sia a carattere competitivo che non competitivo. Per festival a carattere competitivo si intende una manifestazione con selezioni, serata finale e consegna dei premi, con una giuria composta prevalentemente da personalita’ di chiara fama nazionale o internazionale nell’ambito del mondo circense e dello spettacolo. I festival non aventi le caratteristiche di cui al periodo precedente sono qualificati, ai fini del presente decreto, non competitivi.
2. La concessione del contributo ad un festival a carattere competitivo e’ subordinata alle seguenti condizioni:
a) sia prevista la partecipazione in concorso di un minimo di dodici tra artisti singoli e, calcolate unitariamente, formazioni di artisti;
b) si tenga in uno spazio territoriale identificato e limitato e per un periodo di tempo non superiore a sette giorni;
c) considerati gli artisti singoli e, calcolate unitariamente, le formazioni di artisti, almeno il trenta per cento del totale dei partecipanti provenga da una scuola di formazione superiore di circo italiana o straniera.
3. La concessione del contributo ad un festival a carattere non competitivo e’ subordinata alle seguenti condizioni:
a) consista in un numero di rappresentazioni non inferiore a dodici, e un minimo di cinque tra artisti singoli e formazioni di artisti;
b) si tenga in uno spazio territoriale identificato e limitato e per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni;
c) almeno un terzo degli eventi o numeri spettacolari di ogni singola rappresentazione sia presentato da artisti di nazionalita’ italiana e/o di Paesi UE.

Art. 33.
Ammissibilità al contributo

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui al presente titolo, sono prese in considerazione le attivita’ di cui all’articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337.
2. Per l’ammissione al contributo, e’ previamente necessaria l’iscrizione dell’attrazione oggetto della richiesta di contributo nell’elenco delle attivita’ spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, istituito presso l’Amministrazione, e la completa rispondenza alla denominazione e alla descrizione ivi definita.
3. Sono competenti all’accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell’iscrizione nell’elenco di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, e dell’articolo 141, comma 1, lett. d) del regio decreto 6 maggio 1940 n. 635, e successive modificazioni, le Commissioni di vigilanza. L’aggiornamento dell’elenco e’ effettuato con decreto del Direttore generale, di concerto con il Direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, su conforme parere della commissione consultiva competente.
4. L’inserimento di nuove attrazioni nell’elenco di cui al comma 2 e’ effettuato su presentazione, da parte dei soggetti interessati e di Amministrazioni pubbliche, di domanda con l’indicazione della denominazione dell’attrazione, delle caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali, nonche’ della categoria nella quale si chiede l’inserimento della stessa attrazione. La domanda deve essere corredata della relazione di un professionista abilitato, di adeguata documentazione fotografica e tecnica, nonche’ del verbale della commissione di vigilanza competente da cui risulti il parere favorevole sugli aspetti tecnici, di sicurezza e di igiene.
5. Con apposita domanda, puo’ essere richiesta anche la modifica della denominazione e della descrizione delle caratteristiche tecnico-funzionali di attrazioni gia’ inserite nell’elenco di cui al comma 2, corredata di relazione contenente i motivi della richiesta, supportati, nel caso di modifiche rilevanti, da documentazione tecnica. In quest’ultimo caso, puo’ essere richiesto il parere favorevole della commissione di vigilanza. La modifica dell’elenco viene effettuata su conforme parere della commissione consultiva competente.
6. La cancellazione di attrazioni gia’ iscritte nell’elenco di cui al comma 2 e’ effettuata su richiesta dei soggetti interessati e da Amministrazioni pubbliche, previo conforme parere della commissione consultiva competente.
7. Nessun soggetto puo’ essere ammesso al contributo ai sensi degli articoli 34 e 35 del presente decreto, qualora non dimostri di avere svolto attivita’ a livello professionale per almeno un triennio nell’ambito circhi e spettacolo viaggiante, di cui all’articolo 3, comma 5, lettera d) e di essere iscritto alla Camera di Commercio territorialmente competente da almeno tre anni.
8. La domanda puo’ essere presentata a partire dall’anno successivo ad almeno un triennio dal rilascio della licenza di cui all’articolo 69 del T.U.L.P.S.
9. Non sono ammesse a contributo domande di esercenti che:
a) non abbiano soddisfatto quanto previsto dall’articolo 34, comma 3, lettera o);
b) siano assegnatari nel triennio di contributi ai sensi del presente decreto;
10. L’ammissibilita’ e la congruita’ dei costi dichiarati nella domanda sono oggetto del parere della commissione consultiva competente.

Art. 34.
Acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali

1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 33 del presente decreto, e’ concesso un contributo nella misura massima stabilita all’articolo 5, comma 12, del presente decreto ovvero del sessanta per cento dei costi ammissibili, fatti salvi i massimali di spesa definiti dalla commissione consultiva competente per materia, per acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali appartenenti all’elenco di cui all’articolo 4 della legge n. 337 del 1968, agli esercenti circensi, di spettacolo viaggiante e di motoautoacrobatiche, a condizione che l’acquisto si riferisca esclusivamente ad attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali nuovi di fabbrica e non usati.
2. Per impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali,si intendono quelli che sono parte del patrimonio dell’organismo titolare dell’esercizio di spettacolo viaggiante e sono oggetto di ammortamento, in particolare quelli che costituiscono parte integrante e completa delle attrazioni inserite nell’elenco di cui all’articolo 4 della legge 337/1968, che realizzano e connotano la specifica e diretta interazione con il pubblico propria della attrazione stessa o sono costitutivi di elementi unitari, completi e fondamentali della stessa, di seguito indicati:
a) impianto elettrico completo, costituito almeno da quadro elettrico, linee di distribuzione elettrica e corpi illuminanti;
b) impianto idraulico e/o pneumatico completo, costituito almeno da elettropompa e/o compressore, linee di distribuzione idrauliche e pistoni;
c) plafonatura integrale e/o soffitto dell’intera giostra;
d) pavimentazione integrale dell’intera giostra per autoscontro, miniscontro, babycar, giostra azionata a motore per bambini;
e) vetture, navicelle, soggetti da giostra.
Per i suindicati acquisti puo’ essere presentata domanda di contributo solo per due tipologie.
Relativamente alle piccole attrazioni a funzionamento semplice, come classificate nell’elenco di cui all’articolo 4 della legge n. 337/1968, sono ammissibili richieste di contributo per non piu’ di otto unita’. E’ altresi’ condizione di ammissibilita’ che i suddetti acquisti siano corredati da:
1) certificazione di conformita’ dei beni sottoscritta da un tecnico abilitato;
2) copia della comunicazione trasmessa al comune competente del libretto dell’attivita’ di cui al decreto ministeriale del Ministro dell’Interno 18 maggio 2007.
3. Il contributo di cui al presente articolo e’ concesso sulla base di apposita domanda, che deve essere presentata entro e non oltre il 30 settembre di ogni annualita’ a valere sugli acquisti effettuati a partire dal 1° ottobre dell’anno precedente. Tale domanda deve essere redatta su modello predisposto dall’amministrazione e, a pena di inammissibilita’, corredata della seguente documentazione completa:
a) fatture di saldo, quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, emesse a partire dal 1° ottobre dell’anno precedente a quello in cui si richiede il contributo. In caso di acquisto rateale sono ammesse fatture di acconto emesse nei ventiquattro mesi precedenti la data della presentazione della domanda. Le fatture concernenti l’avvenuto acquisto, da parte degli esercenti circensi o di spettacolo viaggiante, di nuove attrazioni, impianti, attrezzature, macchinari, beni strumentali, devono risultare pagate esclusivamente tramite bonifico bancario, per l’importo corrispondente almeno alla soglia di cui all’articolo 5, comma 12, e al comma 1 del presente articolo, pari al sessanta per cento del costo del bene acquistato al netto dell’IVA;
b) copia dei bonifici bancari delle singole fatture pagate;
c) copia del contratto di acquisto, dal quale risultino le modalita’ e tempistiche di pagamento;
d) estratto del registro dei beni ammortizzabili, ovvero del registro IVA acquisti, comprovante l’avvenuta annotazione dell’attrazione acquistata;
e) documentazione comprovante l’avvenuta registrazione dell’attrazione oggetto dell’acquisto, e attribuzione del relativo codice identificativo, rilasciato a partire dal 1° ottobre dell’anno precedente a quello in cui si richiede il contributo dai comuni competenti, ovvero copia della domanda di registrazione e di attribuzione del codice medesimo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’Interno 18 maggio 2007 e successive modificazioni. Non sono accettate domande che abbiano un codice identificativo intestato alla ditta venditrice o costruttrice, o richiesto o volturato in data successiva a quella di scadenza per la presentazione della domanda di contributo;
f) documento di trasporto rilasciato dalla ditta venditrice stessa; in caso di bene proveniente ed acquistato da ditta straniera, il certificato di importazione (C.M.R.);
g) documentazione fotografica dell’attrazione, di ciascun impianto o bene acquistato, realizzata a montaggio ultimato presso l’esercente, sottoscritta e convalidata dal legale rappresentante della ditta venditrice;
h) autorizzazioni comunali, di cui all’articolo 69 del T.U.L.P.S., relative all’esercizio dell’attivita’ circense per l’anno a cui si riferisce l’acquisto; per lo spettacolo viaggiante, licenza di cui all’articolo 69 del T.U.L.P.S. aggiornata con l’inserimento dell’attrazione, impianto o bene oggetto dell’acquisto;
i) in caso di acquisto con pagamento rateale deve essere trasmessa dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, da parte del legale rappresentante della ditta fornitrice, attestante l’esistenza o meno di riserva di proprieta’ sul bene venduto;
l) nel caso dell’acquisto di autocaravan, trattori, rimorchi, semirimorchi e, solo per il settore circense, di autoveicoli, presentazione della copia autenticata della carta di circolazione dell’autoveicolo, ovvero di autocertificazione, ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che lo stesso e’ immatricolato ad uso speciale circhi o di spettacolo viaggiante;
m) nel caso di imprese di produzione di circo, dichiarazione di aver effettuato, nell’anno di presentazione della domanda ed entro la data di scadenza della stessa, almenocentocinquanta rappresentazioni;
in caso di imprese che soddisfino i requisiti di cui all’articolo 3, comma 8, del presente decreto, tale requisito minimo e’ pari a sessanta;
n) dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, resa dal legale rappresentante della ditta costruttrice o venditrice, contenente:
1) denominazione e sede della ditta coproduttrice o fornitrice e certificato di iscrizione alla Camera di Commercio competente;
2) dichiarazione tecnico-descrittiva dei beni acquistati con attestazione che trattasi di attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature, beni strumentali nuovi di fabbrica e non di usato ricondizionato, nonche’ l’anno di fabbricazione.
o) l’ammissibilita’ di una nuova domanda, a decorrere dal triennio successivo alla precedente assegnazione, e’ subordinata alla presentazione da parte dell’istante della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante l’avvenuto saldo del bene, acquistato ratealmente, per il quale era stato precedentemente erogato il contributo.
La documentazione prevista dal presente articolo, qualora gli originali fossero in lingua straniera, deve essere prodotta nella traduzione asseverata in lingua italiana.
4. Gli esercenti di motoautoacrobatiche possono richiedere contributi di cui al presente decreto solo ai sensi del presente articolo e devono dimostrare, mediante attestazioni SIAE, di avere effettuato almeno seicento rappresentazioni nell’arco degli ultimi sei anni.
5. Ulteriori contributi per le finalita’ di cui al presente articolo possono essere concessi al medesimo richiedente solo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui e’ avvenuta la precedente assegnazione; a tal fine, il richiedente e’ tenuto a produrre attestazione, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47 del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, della conservazione del bene gia’ oggetto di contributo per almeno un anno.
6. Per le seguenti attrezzature, non possono essere concessi contributi se non e’ trascorso dalla precedente assegnazione, per l’acquisto della stessa tipologia di bene, il numero di anni rispettivamente indicati:
a) chapiteaux, autoveicoli o trattori adibiti ad uso di spettacolo viaggiante, gradinate e tribune: anni cinque;
b) gruppi elettrogeni, autocaravan, rimorchi e semirimorchi: anni otto.
7. Nel caso di esercenti di motoautoacrobatiche, per la presentazione di una nuova domanda di contributo devono essere trascorsi almeno sei anni da quello della precedente assegnazione e, nello stesso periodo, devono essere state effettuate almeno seicento rappresentazioni, documentate da attestazioni SIAE.
8. In caso di riscontrate gravi irregolarita’ nelle domande di contributo, anche con riferimento a dichiarazioni di terzi, per acquisti di cui al presente articolo, i soggetti richiedenti sono esclusi dall’assegnazione di contributi allo stesso titolo per il successivo quinquennio.
9. L’eventuale rinuncia al contributo assegnato ai sensi del presente articolo esclude dalla possibilita’ di presentare domanda di contributo nell’anno successivo a quello di assegnazione.
10. Non sono ammessi tra i costi computabili ai fini del valore del bene acquistato quelli relativi ad eventuali permute, o compensazioni di parte del valore, di beni precedentemente acquistati con contributi erogati dall’Amministrazione. Tale previsione non si applica in caso di permute o compensazioni relative a beni che non sono stati oggetto di contributo a valere sul Fondo. In tali casi, il valore dei beni deve essere attestato da una dichiarazione proveniente da un tecnico abilitato terzo rispetto alle parti contraenti. 11. Ai fini dell’erogazionedel contributo assegnato ai sensi del presente articolo, deve essere inviata all’Amministrazione, entro il termine stabilito al successivo comma 12, la seguente documentazione:
a) attestazione circa eventuali modifiche della precedente dichiarazione relativa all’esistenza o meno di riserva di proprieta’ sul bene acquistato;
b) in caso di pagamento rateale, copia dei bonifici bancari delle singole fatture pagate;
c) copia degli ulteriori pagamenti tramite bonifici bancari eccedenti il sessanta per cento di cui al comma 3, lettera a) del presente articolo o copia del relativo piano di pagamento;
d) documentazione comprovante la registrazione e attribuzione del codice identificativo in caso di presentazione della sola richiesta all’atto della domanda.
12. La documentazione consuntiva richiesta dall’amministrazione deve essere inviata in forma completa entro e non oltre centoottanta giorni dalla data dell’avviso di ricevimento della notifica di assegnazione da parte dell’amministrazione medesima. Decorso tale termine, e in caso di documentazione incompleta, il contributo e’ revocato.

Art. 35.
Danni conseguenti ad evento fortuito

1. Fermo restando quanto previsto nell’articolo 33 del presente decreto, e’ concesso un contributo nella misura massima del cinquanta per cento dei costi ammissibili, fatti salvi i massimali di spesa definiti dalla commissione consultiva competente per materia, per la ricostituzione degli impianti distrutti o danneggiati da eventi fortuiti verificatisi sul territorio nazionale, agli esercenti circensi e dello spettacolo viaggiante, a condizione che questi:
a) siano in possesso della licenza di cui all’articolo 69 del T.U.L.P.S. da almeno tre anni;
b) siano iscritti alla Camera di Commercio territorialmente competente da almeno tre anni;
c) qualora l’evento fortuito consista in un incendio, che abbiano contratto polizza di assicurazione per un massimale che copra almeno per il trentaper cento il valore dell’impianto e delle attrezzature distrutte o danneggiate dall’incendio.
2. La domanda deve essere presentata entro e non oltre sessanta giorni dalla data dell’evento fortuito che ha causato il danno. A pena di inammissibilita’, la domanda deve essere corredata da:
a) relazione nella quale siano indicate dettagliatamente le circostanze dell’evento e l’entita’ del danno subito;
b) dichiarazione rilasciata da una pubblica autorita’ competente (pubblica sicurezza, vigili del fuoco, polizia municipale, carabinieri) eventualmente intervenuta o che abbia comunque avuto conoscenza dell’evento, nella quale vengano attestati la data, il luogo, le cause e le circostanze dell’evento e vengano sommariamente descritti i danni riportati dagli impianti e dalle attrezzature;
c) documentazione fotografica degli impianti distrutti o danneggiati, retro firmata dal richiedente con l’indicazione della data e del luogo dell’evento;
d) relazione tecnica di ditta specializzata o di professionista abilitato, dalla quale risulti la consistenza e la valutazione dei danni subiti;
e) preventivo di spesa per la ricostituzione degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate;
f) originale o copia autenticata della polizza di assicurazione, nel caso di incendio;
g) dichiarazione, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che l’esercizio dell’attivita’ relativa all’attrazione, per il cui danno si chiede un contributo, sia svolto direttamente dall’esercente titolare della domanda.
3. Per l’erogazione del contributo concesso, deve essere inviata la seguente documentazione:
a) fatture quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali comprovanti la spesa sostenuta, attestata mediante bonifico bancario, e corredata da relativa documentazione. I pagamenti attestati con altre forme di pagamento comporteranno l’inammissibilita’ della domanda;
b) dichiarazione della ditta che ha provveduto ai lavori, comprovante l’avvenuta consegna del materiale o l’effettuazione dei lavori di ricostituzione delle attrezzature danneggiate, l’avvenuto saldo delle fatture tramite bonifico bancario, nonche’ documentazione fotografica dell’attrazione ricostituita, convalidate dal legale rappresentante della ditta stessa;
c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, nella quale l’interessato attesti, sotto la propria responsabilita’, che:
1) non sono stati richiesti e ottenuti altri contributi, per i medesimi danni subiti, da parte di altri organismi pubblici o privati. In caso affermativo, l’interessato e’ tenuto ad indicare l’ente erogatore e l’ammontare del contributo;
2) per il danno prodotto dall’evento fortuito non esiste alcuna copertura assicurativa; qualora, invece, sia stata contratta una polizza di assicurazione, l’interessato e’ tenuto a dichiararlo, indicando per l’incendio o altra causa l’importo del risarcimento che sia stato concordato o liquidato. Resta fermo quanto previsto nel precedente comma 1, lettera b), in materia di copertura assicurativa in caso di incendio;
d) qualora il danno sia stato provocato da incendio doloso, copia del provvedimento di archiviazione (chiusura inchiesta) emesso dalla competente autorita’ giudiziaria, nonche’ dichiarazione della compagnia di assicurazione attestante l’importo del risarcimento liquidato o concordato.
4. Per l’erogazione del contributo, la documentazione consuntiva richiesta dall’amministrazione deve essere inviata in forma completa entro e non oltre centoottanta giorni dalla data dell’avviso di ricevimento della notifica di assegnazione da parte dell’amministrazione medesima. Diversamente, il contributo e’ revocato.

Art. 36.
Strutturazione di aree attrezzate per l’esercizio dell’attivita’ circense

1. Fermo restando quanto previsto nell’articolo 33 del presente decreto, e’ concesso un contributo nella misura massima del sessanta per cento dei costi ammissibili, fatti salvi i massimali di spesa definiti dalla commissione consultiva competente per materia, per la strutturazione di aree attrezzate per l’esercizio dell’attivita’ circense a persone fisiche, enti pubblici e privati, associazioni ed istituzioni, a condizione che:
a) siano proprietari o abbiano la disponibilita’ dell’area da strutturare per almeno un decennio;
b) si impegnino a vincolare l’area prescelta per almeno dieci anni all’esercizio dell’attivita’ circense;
c) presentino un progetto dettagliato dei lavori da eseguire, completo dei relativi costi, redatto da professionista iscritto all’albo, approvato con delibera del comune competente;
d) l’area rientri in un comune in regola con le disposizioni dell’articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337.
2. La domanda di contributo, corredata della documentazione di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere presentata all’Amministrazione entro il 31 gennaio di ogni annualita’.
3. Ai fini dell’erogazione del contributo, a pena di revoca, deve essere trasmessa, entro dodici mesi dalla data di notifica della assegnazione, la seguente documentazione consuntiva completa:
a) fatture quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali comprovanti le spese di strutturazione sostenute. I pagamenti dovranno essere effettuati ed attestati solo ed esclusivamente mediante bonifico bancario e corredati da relativa documentazione. I pagamenti attestati con altre forme comporteranno l’inammissibilita’ della domanda;
b) certificato comunale attestante la fine dei lavori e l’agibilita’ dell’area strutturata;
c) ove trattasi di comuni, delibera di approvazione dei lavori realizzati con i relativi costi.

Short URL: https://www.circo.it/?p=41535

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