Protocollo ANCI – ENC

In data 29 ottobre 2008, a firma dei rispettivi Presidenti Leonardo Domenici, Sindaco di Firenze, ed Egidio Palmiri, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e l’Ente Nazionale Circhi hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per la tutela e lo sviluppo delle attività di spettacolo circense.
La portata dell’iniziativa risulta assolutamente rilevante: dalla data di entrata in vigore della Legge 337/1968 e dall’epoca delle Circolari dell’allora Ministero per il Turismo e lo Spettacolo e del Ministero dell’Interno (1970-1981) si torna oggi, attraverso detto strumento, dopo una fase di “silenzio assordante” durato quasi 30 anni, a sensibilizzare formalmente le Amministrazioni Comunali affinché l’attività circense, nell’ambito territoriale di competenza, venga effettivamente favorita e sostanzialmente agevolata.
Nel particolare il protocollo d’intesa:
• torna a riconoscere la “funzione sociale” dei Circhi Equestri;
• attribuisce alle attività circensi un ruolo importante nella fruizione del tempo libero e nella creazione di momenti di aggregazione e spettacolo nei Comuni;
• esprime un indirizzo favorevole alla realizzazione di un processo di semplificazione amministrativa, il quale rappresenta un fondamentale elemento per un rinnovato e collaborativo rapporto tra imprese circensi ed Amministrazioni Comunali;
• auspica l’intrapresa di iniziative comuni ANCI-ENC per la diffusione e lo sviluppo delle attività circensi in armonia con i piani comunali di programmazione dell’insediamento di tali attività.
Siamo particolarmente grati al Dott. Vincenzo Santoro, responsabile ANCI settore Cultura, per la determinazione e la tenacia con cui ha condotto la gestione dell’accordo.
Ci auguriamo sinceramente che esso segni l’inizio di una nuova, positiva stagione di costruttivi rapporti tra le Amministrazioni Comunali ed il mondo del Circo.

Antonio Buccioni

Il testo del Protocollo d’Intesa Anci – ENC

L’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, con sede in Roma, Via dei Prefetti 46, nella persona del dott. Leonardo Domenici in qualità di Presidente, di seguito ANCI

e

l’Ente Nazionale Circhi, aderente all’AGIS, con sede in Roma, Via di Villa Patrizi 10, nella persona del Gr. Uff. Egidio Palmiri, in qualità di Presidente, di seguito ENC sottoscrivono il seguente protocollo d’intesa per la tutela e lo sviluppo delle attività di spettacolo circense.

Premesso che

– ANCI ed AGIS hanno sottoscritto il 24/10/01 un protocollo d’intesa nel quale riconoscono che “lo spettacolo, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce in tutti i suoi generi e manifestazioni aspetto fondamentale della cultura e dell’identità nazionale; ed è bene culturale di insostituibile valore sociale e formativo della persona umana“;
– l’articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337 riconosce la “funzione sociale” dei Circhi Equestri;
– l’articolo 9 della legge citata dispone che “Le amministrazioni comunali devono compilare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.
L’elenco delle aree disponibili deve essere aggiornato almeno una volta all’anno. La concessione delle aree comunali deve essere fatta direttamente agli esercenti muniti dell’autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, senza ricorso ad esperimento di asta. È vietata la concessione di aree non incluse nell’elenco di cui al primo comma e la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle aree stesse. Le modalità di concessione delle aree saranno determinate con regolamento determinato dalle amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni sindacali e di categoria” e che pertanto le attribuzioni delle Amministrazioni comunali sono di grande rilevanza per gli esercenti Circhi Equestri;
– che ai sensi dell’art. 19, n. 6, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono state trasferite alle Amministrazioni comunali le competenze relative al rilascio della “licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o per dare audizioni all’aperto di cui all’art. 69”;
– che ANCI ed ENC attribuiscono alle attività circensi un ruolo importante nella fruizione del tempo libero e nella creazione di momenti di aggregazione e spettacolo sia nei centri urbani che nelle località prive di altri spazi per la socializzazione ed tempo libero;
– che ANCI ed ENC convengono sulla valenza delle attività circensi quale momento forte dei festeggiamenti cittadini ed elemento che contribuisce sostanzialmente a consolidare la tradizione delle feste patronali quali espressioni irrinunciabili della cultura popolare e per questo meritevole di tutela e rilancio;
– che il processo di semplificazione amministrativa rappresenta un fondamentale elemento per un rinnovato e collaborativo rapporto tra imprese circensi ed Amministrazioni comunali;
– che ANCI ed ENC intendono intraprendere iniziative comuni per la diffusione e sviluppo delle attività circensi in armonia con i piani comunali di programmazione dell’insediamento di tali attività;

tutto ciò premesso convengono quanto segue:

Art. 1
Premesse

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Art. 2
Obiettivi

2.1 Gli obiettivi del presente protocollo d’intesa sono:
– l’adozione di modalità procedimentali comuni da parte delle Amministrazioni comunali aderenti all’ANCI, finalizzate al rilascio delle licenze di cui all’articolo 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per attività di circensi;
– l’applicazione delle previsioni di cui al citato articolo 9 della legge n. 337/1968 in ordine alla individuazione da parte delle Amministrazioni comunali di aree per lo svolgimento delle manifestazioni e per la collocazione di carovane abitazione e carriaggi al servizio dell’attività;
– il rispetto delle previsioni di cui al surrichiamato articolo 9 relativamente alla emanazione di un regolamento di concessione delle aree destinate a tali attività previa adozione delle deliberazioni, assunte previa consultazione con l’organizzazione di categoria maggiormente rappresentativa;
– la valorizzazione dei Circhi Equestri temporanei e delle installazioni permanenti attraverso attività di promozione effettuate dalle Amministrazioni comunali nell’ambito di quanto previsto per la pubblicizzazione delle manifestazioni cittadine e la realizzazione di iniziative gratuite organizzate dagli esercenti in collaborazione con le Amministrazioni a favore dei bambini e di categorie di cittadini meno fortunati;
– il riconoscimento della utilità servizi offerti dalle installazioni a beneficio delle famiglie, con particolare riferimento al pubblico dei bambini.

Art. 3
Rilascio della licenza di cui all’art. 69 del TULPS

3.1 Al fine di armonizzare le modalità operative degli uffici comunali l’ANCI e l’ENC concordano sull’opportunità di segnalare alle Amministrazioni comunali alcuni elementi procedurali:
– l’Amministrazione comunale di residenza rilascia, attraverso gli uffici comunali o lo Sportello Unico, l’autorizzazione all’esercizio delle attività di circensi così come individuate dal decreto interministeriale emanato ai sensi dell’articolo 4 della citata legge n. 337/1968, richiedendo i seguenti documenti:
a) dichiarazione ai sensi dell’art. 12 del TULPS sull’assolvimento dell’obbligo di istruzione dei figli ovvero sul fatto che i figli siano ancora in età scolare o che non si abbiano figli;
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante le qualità morali di cui all’art. 11 del TULPS, ovvero:
– di “non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e senza ottenerne la riabilitazione“;
– di non essere sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
inoltre, poiché “Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.(art. 11 TULPS)” occorrerà attestare anche:
– di non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello stato e contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, o per violenza o resistenza all’Autorità, ovvero di aver riportato condanne, specificandone i termini;
– di non essere stato condannato per azioni contro la moralità pubblica e il buon costume o contro la sanità pubblica o per giuochi d’azzardo o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcolismo o per infrazioni alla legge sul lotto o per abuso di sostanze stupefacenti, ovvero di aver riportato condanne, specificandone i termini.
c) Documentazione comprovante il possesso del complesso circense che si richiede venga autorizzato, a titolo di proprietà, locazione o cessione di azienda;
d) Copia del collaudo annuale del complesso circense predisposto da professionista abilitato.
Al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini le Amministrazioni comunali valutano la opportunità di acquisire elementi attestanti le capacità tecnico-professionali del richiedente attraverso la sottoscrizione di una dichiarazione che attesti l’aver compiuto un apprendistato biennale quale familiare di un esercente, specificando tempi e modi della collaborazione, ovvero di aver collaborato quale prestatore d’opera per almeno due anni, specificando tempi e modi della collaborazione;

3.2 Le Amministrazioni comunali che concedono aree pubbliche o private per l’esercizio dell’attività richiedono all’esercente:
– l’esibizione della licenza rilasciata dal Comune di residenza;
– un’istanza in carta legale con indicazione del numero di iscrizione al registro delle imprese e partita Iva, del luogo dell’occupazione, del periodo di esercizio e indicazione della denominazione del complesso circense da installare e misure d‘ingombro dello stesso, già autorizzate dalla licenza rilasciata dal Comune di residenza;
– una copia del collaudo annuale del complesso circense predisposto da professionista abilitato;

Art. 4
Elenco delle aree disponibili

4.1 Al fine di pervenire all’applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 337 da parte delle Amministrazioni comunali l’ANCI e l’ENC concordano sull’opportunità di segnalare alle Amministrazioni comunali l’obbligo di deliberare:
– in materia di individuazione delle aree disponibili per l’istallazione delle attività circensi, predisponendo l’elenco previsto dal citato articolo 9 della legge n. 337/1968, con l’individuazione delle aree tradizionalmente assegnate agli esercenti e quelle ritenute idonee. Le Amministrazioni dovrebbero privilegiare la assegnazione di aree attrezzate e localizzate in zone centrali, al fine di consolidare l’immaspeciale gine del festeggiamento pubblico come elemento temporaneo, ma centrale della vita della città ed individuando, quando necessario, gli accorgimenti finalizzati alla migliore convivenza tra circo equestre ed abitazioni limitrofe (quali limitazioni ad orari, emissioni sonore ecc.);
– Le Amministrazioni individuano nella deliberazione di cui al presente articolo gli spazi destinati al parcheggio dei carriaggi e delle carovane abitazione degli esercenti che svolgono l’attività nel Circo Equestre e le modalità di fruizione degli stessi.

Art. 5
Modalità di concessione delle aree temporanee e permanenti

5.1 Al fine di garantire la massima trasparenza nella concessione delle aree l’ANCI e l’ENC concordano sull’opportunità di segnalare alle Amministrazioni comunali l’obbligo di deliberare emanando il regolamento di concessione previsto dal citato articolo 9 della legge n. 337/1968 consultando, come previsto dalla legge, i rappresentanti degli esercenti rappresentanti di organizzazioni di categoria a carattere nazionale, sulla base dei seguenti criteri generali di priorità:

1) numero di addetti
2) categoria
3) anzianità di frequenza alla manifestazione;
4) anzianità di appartenenza alla categoria.

5.2 Le amministrazioni comunali rendono pubblico l’elenco delle istanze accolte e rifiutate sulla base delle indicazioni del regolamento di concessione e lo trasmettono alle organizzazioni di categoria concedendo tempi congrui per eventuali ricorsi su specifici casi e situazioni.

5.3 Al fine di realizzare una semplificazione delle procedure le Amministrazioni comunali valutano l’opportunità di sopprimere le commissioni eventualmente previste da regolamenti comunali in materia circense avvalendosi delle previsioni dell’articolo 96 del testo Unico sugli Enti Locali.

5.4 Le Amministrazioni comunali valutano l’opportunità di assegnare spazi pubblici con durata ultra annuale per l’installazione di attività circense in concessione ovvero mediante convenzione con il soggetto richiedente, finalizzata ad attribuire all’esercente, quale corrispettivo dell’occupazione, le operazioni di vigilanza, pulizia e piccola manutenzione delle aree verdi e quant’altro sarà convenuto tra le parti, nell’interesse della cittadinanza e senza oneri per l‘Amministrazione stessa.

Art. 7
Tributi locali

7.1 In riconoscimento della funzione sociale svolta dalle attività circense l’ANCI e l’ENC invitano le Amministrazioni comunali a valutare l’opportunità di deliberare sulle seguenti problematiche:
a) gli importi dei tributi locali a carico delle attività circensi a titolo di corrispettivo per l’occupazione di suolo pubblico, adottando gli abbattimenti tariffari e le riduzioni previste dal decreto legislativo n. 507\1993 e successive modificazioni.
Nel caso in cui la tassa di occupazione del suolo pubblico sia stata sostituita dal canone per l’occupazione del suolo pubblico, le Amministrazioni comunali valutano l’opportunità di riconoscere ugualmente allo spettacolo viaggiante gli abbattimenti e le riduzioni previsti dal citato decreto legislativo n. 507/1993 quale riconoscimento del fatto che tali attività occupano superfici molto rilevanti a fronte di una redditività non corrispondente agli spazi occupati;
b) gli importi dei tributi locali a carico delle attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento a titolo di corrispettivo per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, commisurati con tariffa giornaliera in caso di occupazioni di durata inferiore a 180 giorni e con tariffa annuale negli altri casi, adottando un coefficiente di riduzione delle superfici delle aree scoperte occupate;
c) gli importi del corrispettivo per l’imposta sulla pubblicità e diritti sulle affissioni tenendo conto che le attività circensi sono annoverate tra i soggetti di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 507/1993, e pertanto esonerate dall’imposta predetta ai sensi dell’articolo 6, comma 2-bis del citato decreto legislativo, che recita “Per i soggetti di cui all’articolo 20 non trova applicazione l’imposta sulla pubblicità”.

Leonardo Domenici
Egidio Palmiri

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