Statuto ENC

STATUTO “ENTE NAZIONALE CIRCHI”

Lo statuto dell’E.N.C. aggiornato (con le modifiche approvate nell’Assemblea Generale del 22 marzo 2013)

TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI

Art.1 

E’ costituito l’Ente Nazionale Circhi aderente all’AGIS, con sede in Roma, via di Villa Patrizi, 10. – con ingresso principale su Largo Italo Gemini, 1 

Art. 2

L’Ente, che ha carattere di apartiticità ed esclude ogni finalità di lucro, ha lo scopo di provvedere:

a) a rappresentare, nei confronti delle Autorità, di terzi e delle altre organizzazioni sindacali, le imprese associate, tutelandone le attività e favorendone gli sviluppi tecnici ed economici;

b) a studiare ed a risolvere problemi economici e sociali relativi alle imprese associate;

c) a procedere alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro e di accordi che interessino le imprese associate;

d) a promuovere, attuare e concorrere nell’attuazione di qualunque iniziativa la quale tenda all’assistenza dei soci e dei loro dipendenti, nonché all’incremento e al miglioramento degli stessi;

e) a promuovere e favorire ogni intesa che valga a regolare, nel comune interesse, i rapporti reciproci tra le imprese associate all’Ente;

f) a raccogliere, elaborare e diffondere notizie e dati relativi a questioni interessanti le attività delle imprese stesse, a tal fine editando periodici che divulghino l’attività dell’Ente, la cultura e l’arte circense;

g) ad istituire servizi di assistenza (tecnica, legale, fiscale, ecc.) a favore degli associati.

Art. 2 bis.
Il Fondo patrimoniale dell’Ente è costituito dalle quote associative, dai contributi degli associati e dei terzi.


TITOLO II – DEI SOCI

Art. 3 

Possono far parte dell’ENC:

a) in qualità di soci effettivi i titolari o i rappresentanti legali delle imprese che gestiscono Circhi equestri, Circhi ginnastici, Arene, Arene auto-moto acrobatiche, Festival circensi in possesso dell’autorizzazione amministrativa prevista dalla normativa vigente e che svolgano regolarmente la propria attività; 

b) in qualità di soci aderenti coloro i quali, avendo svolto attività nel settore, abbiano contribuito, con il loro impegno morale e professionale, allo sviluppo ed alla qualificazione delle attività circensi e dell’Ente. Possono inoltre acquisire la qualifica di soci aderenti quanti, pur non avendo svolto attività nel mondo del circo, abbiano attivamente collaborato allo sviluppo ed al potenziamento dell’Ente.
 I soci aderenti partecipano con diritto di voto all’Assemblea generale dei soci e possono essere eletti alle cariche sociali con le limitazioni di cui all’art. 16. 
Le domande di ammissione a socio, sia aderente che effettivo, sono esaminate dal Consiglio Direttivo che delibera insindacabilmente sull’accettazione. Il Consiglio può inoltre procedere, di sua iniziativa, all’attribuzione della qualifica di socio aderente.

Art.4

La qualifica di socio comporta l’accettazione di tutte le norme del presente statuto e delle sue eventuali successive modifiche, nonché dei regolamenti approvati. Il socio è tenuto ad essere in regola con le quote associative. Tali versamenti non danno luogo a crediti del singolo associato nei confronti dell’Ente.

Art.5

L’adesione delle imprese ha la durata di un anno corrispondente al periodo di validità del libretto di Autorizzazione SIAE rilasciato dall’ENC, di norma dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 
A delibera del Consiglio Direttivo è contestualmente sottoposta la conferma della qualifica di soci aderenti.

Art.6

La qualifica di socio si perde: 

a) per la perdita di uno dei requisiti in base ai quali la domanda di associazione è stata accettata;

b) per la deliberazione del Consiglio Direttivo, in caso di indegnità morale o di grave inadempienza.


TITOLO III – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art.7 

Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) i Revisori dei Conti;

e) il Segretario Generale

f)  il Tesoriere Economo 


ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 8 

L’Assemblea dei soci è formata da tutte le imprese associate le quali partecipano a mezzo dei loro titolari o legali rappresentanti oppure di loro incaricati, muniti di delega scritta, nella persona del rappresentante legale di altra impresa associata ovvero di persona facente parte del nucleo familiare del delegante. 
I delegati rappresentano i deleganti con i più ampi poteri ma non possono rappresentare più di una impresa associata.
 Le persone escluse dall’Ente ai sensi dell’art. 6, lettera b), anche se familiari del delegante, non possono essere delegate.
 In sede di Assemblea e con riferimento alle classificazioni previste dalle norme amministrative spettano ai soci effettivi i seguenti voti:
1 voto ai circhi di V categoria, alle arene ginnastiche, alle arene auto-moto acrobatiche;
2 voti ai circhi di IV categoria;
3 voti ai circhi di III categoria;
4 voti ai circhi di II categoria; 5 voti ai circhi di I categoria.
Ai soci aderenti e altri spetta 1 voto. Alle aziende spettano in ogni caso i voti (da 1 a 5) in base ai versamenti effettuati l’anno precedente (per ogni categoria corrisponde una cifra minima di versamento stabilita dal consiglio direttivo)

Art. 9

All’Assemblea dei soci sono devoluti i seguenti poteri:
a) eleggere il Presidente, il Presidente Onorario, i membri effettivi e sostituti del Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti effettivi e supplenti, il Segretario Generale e il Tesoriere Economo;

b) esaminare le direttive di carattere generale relative alla Categoria;

c) esaminare ed approvare le eventuali modifiche, aggiunte e varianti al presente Statuto;

d) approvare i bilanci;

e) nominare il Segretario generale e l’Amministratore su proposta del Presidente.

L’Assemblea può istituire con propria deliberazione un Fondo di Solidarietà gestito con contabilità separata e sottoposto al controllo dei Revisori dei Conti. Il Fondo sarà alimentato con specifici contributi e destinato al sostegno finanziario degli associati che versino in situazione di difficoltà economiche per cause obiettive dipendenti o connesse; la gestione del Fondo di Solidarietà deve rispondere a criteri e principi di mutualità, escluso ogni scopo di lucro sia diretto che indiretto.

Art. 10

L’Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta all’anno e in via straordinaria comunque quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci.

Art. 11

La convocazione dell’Assemblea dei soci verrà fatta con lettera contenente l’Ordine del giorno, spedita all’Associato almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’Assemblea.
In caso di urgenza tale termine potrà essere ridotto dal Consiglio Direttivo e la comunicazione potrà essere fatta a mezzo stampa, o per e-mail o anche telefonicamente.

Art.12

Di regola l’Assemblea dei soci sarà convocata presso la sede dell’Associazione. Potrà essere scelto luogo da indicarsi, volta a volta, nell’avviso di convocazione.

Art.13

L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da persona indicata dal Presidente col consenso dell’Assemblea.
Art. 14

L’Assemblea ordinaria dei soci è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente alla riunione, almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. 
Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata e seduta. Il Presidente stabilisce il sistema da seguire e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le astensioni vengono computate nel numero necessario per la validità della riunione, ma non per il numero dei votanti. 
Le deliberazioni dell’Assemblea prese in conformità del presente Statuto impegnano tutte le imprese associate, anche se assenti o dissenzienti. I verbali delle Assemblee vengono trascritti in apposito registro e devono essere firmati dal Presidente e dal Vice Presidente. Nell’assemblea straordinaria ed, in particolare, per le modifiche al presente Statuto è necessario siano presenti la metà più uno degli aventi diritto a partecipare ed il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

Art.15 

L’elezione alle cariche sociali avviene:
a) per il Presidente e fino a 4 dei Consiglieri effettivi, mediante la votazione di liste contenenti i nominativi dei candidati a ciascuna di tali cariche e secondo i criteri enunciati nei successivi commi dal secondo al sesto;
b) per fino a sei dei Consiglieri effettivi, per due consiglieri sostituti, per i Revisori dei conti effettivi e supplenti, mediante indicazione dei nominativi da parte dei partecipanti all’Assemblea su (una unica o) due separate schede, l’una per i consiglieri, l’altra per i Revisori dei conti.
Le liste debbono essere depositate e comunque pervenire presso la sede sociale.
Le liste depositate debbono essere accompagnate, anche su fogli separati, dalla dichiarazione di accettazione delle candidature di ciascun socio compreso nella singola lista.
I soci non possono accettare candidature anche se per cariche diverse in più di una lista.
 Ciascuna lista è contraddistinta da una lettera dell’alfabeto nella sequenza risultante dall’ordine di deposito o ricezione.
Nello stesso ordine le liste sono riportate nella scheda di votazione. 
Il voto viene espresso apponendo un segno nell’apposito riquadro posto a fianco della lista prescelta. A pena di nullità non possono essere effettuate nella scheda aggiunte o cancellazioni di nominativi.
 Per le cariche indicate nel primo comma, lettera a) sono eletti alle cariche sociali i candidati della lista che ottiene il maggior numero dei voti espressi.
Per le cariche indicate nel primo comma, lettera b) sono eletti consiglieri effettivi e Revisori dei conti effettivi i candidati che ottengono il maggior numero di preferenze; sono eletti consiglieri sostituti e revisori dei conti supplenti i candidati che seguono nelle stesse graduatorie; in caso di parità di voti è eletto il candidato con maggiore anzianità associativa o età.


CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a undici membri, incluso il Presidente, di cui non più di quattro soci aderenti, eletti dall’Assemblea generale dei soci.
I membri del Consiglio durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Art.17 

Al Consiglio Direttivo compete:

a) curare l’osservanza ed il raggiungimento dei fini statutari in relazione agli interessi della Categoria rappresentata;

b) esaminare e studiare tutti i problemi inerenti alle categorie rappresentate dall’Ente;

c) esercitare in caso d’urgenza i poteri dell’Assemblea. Le deliberazioni prese in tali casi dovranno essere sottoposte alla ratifica dell’Assemblea nella prima riunione;

d) curare la gestione finanziaria ed economica dell’Ente;

e) adottare i necessari provvedimenti nei confronti dei soci che si rendano inadempienti e si pongano in condizione di incompatibilità con l’appartenenza all’Ente;

f) eleggere il Vice Presidente o Vice Presidenti di cui uno con funzioni vicarie.
 Al Consiglio competono tutti i poteri di gestione e amministrazione, nei limiti e con i fini indicati nell’art. 9, nonché tutte le deliberazioni relative al Fondo di Solidarietà.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e si raduna nella sede dell’Associazione oppure in quel luogo che verrà indicato nell’avviso, che potrà essere telegrafico o anche telefonico.
 Le decisioni del Consiglio vengono fatte constare nei verbali e trascritte nel libro apposito, firmati dal Presidente e controfirmati dal Segretario Generale o dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano. 
I Consiglieri che, senza giustificato motivo, per due volte, non intervengano alle riunioni del Consiglio Direttivo, decadono automaticamente dalla carica ed il Consiglio verrà reintegrato dai Consiglieri sostituti secondo l’ordine di elencazione nella lista di votazione.

Art.19

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Esso delibera a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 20 

Tutte le eventuali controversie tra soci saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Consiglio Direttivo, che giudicherà “ex bono ed aequo” e senza formalità con lodo inappellabile. Nel caso di constatata impossibilità di procedere all’emissione del lodo il Consiglio Direttivo potrà autorizzare il proseguo della controversia nelle sedi previste dalla legge. 
Le eventuali controversie tra soci e l’Associazione saranno rimesse al giudizio inappellabile del Collegio dei Probiviri dell’AGIS.


PRESIDENTE

Art.21

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi, delle imprese associate e in giudizio. Rimane in carica due anni e può essere rieletto. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono assolte dal Vice Presidente. Il Presidente può conferire al Vice Presidente e/o ad altri consiglieri e/o al Presidente Onorario deleghe operative specifiche a carattere permanente o temporaneo.
Possono essere candidati alla presidenza i Soci con un’anzianità di iscrizione continuativa all’Associazione non inferiore a otto anni, o anche persone esterne, (proposte dalla maggioranza del Consiglio Direttivo in carica.) 
Il Presidente può costituire un Consiglio di Presidenza formato dallo stesso Presidente, dal Vice Presidente, dal Presidente Onorario e da altri componenti il Consiglio Direttivo indicati dallo stesso Presidente. In ogni caso possono far parte del Consiglio di Presidenza non più di due soci aderenti.
 Il Consiglio di Presidenza ha funzioni consultive ed è convocato e presieduto dal Presidente.


REVISORI DEI CONTI

Art. 22

La gestione dell’Ente e la gestione del Fondo di Solidarietà sono controllati dai Sindaci revisori dei conti, in numero di tre effettivi e di due supplenti, eletti dall’Assemblea e scelti anche al di fuori dei Soci ed in possesso dei requisiti di Legge. Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili. Partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo, quando siano all’ordine del giorno argomenti relativi alla gestione finanziaria.


SEGRETARIO GENERALE

Art. 23

Il Segretario Generale viene nominato dall’Assemblea generale dei soci su proposta del Presidente. Egli coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni, cura l’attuazione delle deliberazioni assunte dagli organi direttivi e sovrintende al funzionamento di tutti gli uffici e servizi dell’Associazione in base alle direttive del Presidente e in conformità alla delibera degli organi statutari. 
Inoltre predispone i materiali utili per lo svolgimento dei lavori dell’Assemblea generale dei soci e del Consiglio Direttivo.
 Partecipa senza diritto di voto alle riunioni di tutti gli organi associativi.

TESORIERE ECONOMO

Art. 24

Il Tesoriere Economo viene nominato dall’Assemblea generale dei soci su proposta del Presidente, ad esso spetta l’amministrazione dei fondi sociali secondo le più precise mansioni che gli verranno attribuite dal Consiglio Direttivo.


TITOLO IV – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI e PROMOZIONE DEI GIUDIZI

Art. 25 

Nei casi in cui il Consiglio Direttivo è chiamato ad adottare provvedimenti disciplinari, in base al punto e) dell’art. 17, dovrà preventivamente contestare per iscritto l’infrazione al socio interessato ed ascoltarlo ove ne faccia richiesta. In tal caso dovrà essergli dato congruo preavviso della data e del luogo in cui potrà essere ascoltato dal Consiglio Direttivo. 
Qualora il provvedimento disciplinare sia richiesto a carico di un Consigliere questi non potrà partecipare alla riunione del Consiglio allorché viene preso in esame il suo caso.
Il provvedimento disciplinare adottato dal Consiglio verrà comunicato dalla Presidenza e ad esso sarà data la maggiore pubblicità con tutti i mezzi di cui l’Ente dispone nel rispetto delle norme sulla Privacy.

Art 26 I soci che intendano promuovere giudizi di qualsiasi natura, civile, penale, amministrativa nei confronti di altri soci, di Enti, Istituzioni o autorità pubbliche o private in ragione dell’attività esercitata, sono tenuti a richiedere la preventiva autorizzazione al Consiglio Direttivo e/o ad esperire un preventivo tentativo obbligatorio, di conciliazione di fronte allo stesso.

TITOLO V – BILANCIO

Art. 27

L’esercizio sociale si chiude col 31 dicembre di ogni anno e i bilanci dovranno essere trasmessi ai Revisori dei Conti almeno quindici giorni prima di quello fissato per il loro esame da parte dell’Assemblea Generale.


TITOLO VI – SCIOGLIMENTO DELL’ENTE

Art. 28

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi del totale dei voti spettanti all’intera organizzazione.
 L’Assemblea delibera su tutte le modalità della liquidazione, sulla nomina di uno o più liquidatori e sulla devoluzione delle attività patrimoniali dell’Ente.

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