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Ddl 2287-bis: verso incandescenti settimane di lotta

Foto Stefania Ciocca

Appare utile e doveroso mettere al corrente il circo italiano sull’iter del Ddl di riforma dello spettacolo dal vivo 2287-bis che, per quanto ci riguarda, è destinato in ogni caso a disegnare il futuro dell’attività circense in Italia.
Mercoledì 5 aprile è scaduto il termine entro il quale i senatori erano chiamati a presentare emendamenti al testo originario. Nei prossimi giorni sarà possibile, altresì, rimettere subemendamenti, ferma restando la prerogativa della relatrice del provvedimento, sen. Rosa Maria Di Giorgi, di presentare ulteriori proposte di modifica.
Con riferimento al circo permangono le più vive preoccupazioni. Buona parte della 7° Commissione sembra guardare al settore con malcelata indifferenza e latente fastidio; non sembra minimamente disponibile a riparare i danni conseguenti al tradimento della legge 337/1968 perpetrato dalla Repubblica e, più concretamente, allo stato, non appare disponibile ad apportare modifiche sostanziali al principio della progressiva eliminazione degli animali dagli spettacoli, sia pure da rimettere nel concreto a successivi decreti, probabilmente da emanare da parte del governo nella prossima legislatura e quindi in un quadro politico quasi sicuramente diverso ed altrettanto incerto.
Di seguito pubblichiamo il testo degli emendamenti presentati in materia di circo dai senatori dei diversi schieramenti. Fin d’ora esterniamo sentimenti di riconoscenza e gratitudine nei confronti di Carlo Giovanardi, del Gal, di Paolo Tosato e Valerio Calzolaio della Lega Nord, e di Raffaele Ranucci del Partito democratico, che concretamente hanno presentato una serie di emendamenti che, se recepiti, asseconderebbero le nostre sacrosante aspirazioni. La categoria, in nome del proprio diritto alla sopravvivenza, si mobiliti, pronta a scendere in piazza. Forse oggi stesso l’Ente Nazionale Circhi promuoverà una giornata di mobilitazione con dimostrazione in una piazza storica di Roma ed un convegno che auspichiamo il Senato della Repubblica voglia ospitare, all’indomani del primo maggio. Nella circostanza, latitare o, peggio, disertare potrebbe costituire un errore irreparabile.

Antonio Buccioni

Ddl. n.2287-bis
“Delega al Governo per il codice dello spettacolo”

Emendamenti all’articolo 1 comma 4, lettera h)
Articolo 1

omissis

4. Con particolare riferimento ai settori del teatro, della prosa, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, i decreti legislativi di cui al comma 1 si attengono ai seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici
omissis
h) revisione delle disposizioni in tema di attività circensi, specificamente finalizzate alla graduale eliminazione dell’utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse;

EMENDAMENTI PRESENTATI

1.144
Giovanardi
Al comma 4, sostituire la lettera h) con la seguente:
«h) revisione delle disposizioni in tema di attività circensi per definire, d’intesa con l’ANCI, norme per l’istituzione di un’anagrafe dei luoghi per lo spettacolo circense e viaggiante contenente le ipotesi di allestimento di spazi attrezzati con idonee infrastrutture preautorizzati dalle commissioni di vigilanza, da poter adottare integralmente e prevedendo che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, emani, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per assicurare la migliore tutela degli animali prevedendo nuove modalità per la tempestiva comunicazione on line al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da parte dei circhi, della detenzione degli esemplari di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni con specificazione del numero, sesso, età e precedente provenienza, a meno che non siano nati nello stesso circo, e comunicazione di nuove nascite; nuove modalità e parametri tecnici per assicurare le idonee condizioni di vita e trasporto per gli animali, e per la loro stabulazione ed addestramento; idonee forme di verifica dei requisiti di idoneità delle persone responsabili dell’addestramento e dell’utilizzazione degli animali;».

1.145
Tosato, Centinaio
Al comma 4, sostituire la lettera h), con la seguente:
«h) revisione delle disposizioni in tema di attività circensi per definire, d’intesa con l’ANCI, norme per l’istituzione di un’anagrafe dei luoghi per lo spettacolo circense e viaggiante, contenente le ipotesi di allestimento di spazi attrezzati con idonee infrastrutture, preautorizzati dalle commissioni di vigilanza, da adottare integralmente, prevedendo che, entro sei mesi dalla data di entra in vigore della presente legge, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, emani, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per assicurare la migliore tutela degli animali, prevedendo nuove modalità per la tempestiva comunicazione on line al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da parte dei circhi, della detenzione degli esemplari di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni, con specificazione del numero, sesso, età e precedente provenienza, a meno che non siano nati nello stesso circo, e comunicazione di nuove nascite; nuove modalità e parametri tecnici per assicurare le idonee condizioni di vita e trasporto per gli animali, e per la loro stabulazione ed addestramento; idonee forme di verifica dei requisiti di idoneità delle persone responsabili dell’addestramento e dell’utilizzazione degli animali;».

1.146
Giovanardi
Al comma 4, sostituire la lettera h) con la seguente:
«h) revisione delle disposizioni in tema di attività circensi al fine che, ferma restando l’estinzione naturale e non sostituzione degli animali in cattività per i quali sussiste divieto di importazione ai sensi della convenzione CITES (Convenzione di Washington del 3 marzo 1973) ratificata in Italia con legge 19 dicembre 1975, n. 874, possano essere ammessi ai finanziamenti pubblici a valere sui fondi FUS le attività circensi di produzione, programmazione, promozione, formazione i cui titolari non siano stati oggetto negli ultimi due anni di condanne definitive per gravi violazioni della normativa nazionale ed europea in materia di protezione, detenzione utilizzazione e trasporto degli animali e siano in possesso di idonea certificazione rilasciata nel merito dopo verifica delle autorità amministrative e mediche nazionali e territoriali competenti nella materia, nonché al fine di definire d’intesa con l’ANCI norme per istituzione di un’anagrafe dei luoghi per lo spettacolo circense e viaggiante contenente le ipotesi di allestimento di spazi attrezzati con idonee infrastrutture preautorizzati dalle commissioni di vigilanza, da poter adottare integralmente;».

1.147
Tosato, Centinaio
Al comma 4, sostituire la lettera h), con la seguente:
«h) revisione delle disposizioni in tema di attività circensi affinché, ferma restando l’estinzione naturale e non sostituzione degli animali in cattività per i quali sussiste divieto di importazione ai sensi della convenzione CITES (Convenzione di Washington del 3 marzo 1973), ratificata in Italia con legge 19 dicembre 1975, n. 874, possano essere ammessi ai finanziamenti pubblici, a valere sui fondi FUS, le attività circensi di produzione, programmazione, promozione, formazione i cui titolari non siano stati oggetto, negli ultimi due anni, di condanne definitive per gravi violazioni della normativa nazionale ed europea in materia di protezione, detenzione utilizzazione e trasporto degli animali e siano in possesso di idonea certificazione, rilasciata nel merito dopo verifica delle autorità amministrative e mediche nazionali e territoriali competenti, nonché al fine di definire, d’intesa con l’ANCI, norme per l’istituzione di un’anagrafe dei luoghi per lo spettacolo circense e viaggiante, contenente le ipotesi di allestimento di spazi attrezzati con idonee infrastrutture, preautorizzati dalle commissioni di vigilanza, da adottare integralmente;».

1.148
Giovanardi
Al comma 4, sostituire la lettera h) con la seguente:
«h) revisione delle disposizioni in tema di attività circensi che prevedano la graduale riduzione dai finanziamenti pubblici sui fondi FUS per le attività circensi di produzione, programmazione, promozione, formazione che utilizzino gli animali di cui all’elenco specie protette della CITES (Convenzione di Washington del 3 marzo 1973) ratificata in Italia con legge 19 dicembre 1975, n. 874, ad esclusione di spettacoli di particolare valore artistico che possono prevedere la partecipazione di animali di cui all’elenco specie protette della CITES laddove questa sia coerente e necessaria con il progetto artistico presentato e laddove siano comunque assicurate adeguate condizioni di protezione, determinazione utilizzazione attestante dalle istituzioni competenti nonché la definizione, d’intesa con l’ANCI, di norme per istituzione di un’anagrafe dei luoghi per lo spettacolo circense e viaggiante contenente le ipotesi di allestimento di spazi attrezzati con idonee infrastrutture preautorizzati dalle commissione di vigilanza, da poter adottare integralmente;».

1.149
Tosato, Centinaio
Al comma 4, sostituire la lettera h), con la seguente:
«h) revisione delle disposizioni in tema di attività circensi che prevedano la graduale riduzione dei finanziamenti pubblici a valere sui fondi FUS per le attività circensi di produzione, programmazione, promozione, formazione che utilizzino gli animali di cui all’elenco specie protette della CITES, (Convenzione di Washington del 3 marzo 1973) ratificata in Italia con Legge 19 dicembre 1975, n. 874, ad esclusione di spettacoli di particolare valore artistico che possono prevedere la partecipazione di animali di cui all’elenco specie protette della CITES, laddove sia coerente e necessaria con il progetto artistico presentato e se siano comunque assicurate adeguate condizioni di protezione, detenzione utilizzazione, attestate dalle istituzioni competenti, nonché la definizione, d’intesa con l’ANCI, di norme per l’istituzione di un’anagrafe dei luoghi per lo spettacolo circense e viaggiante, contenente le ipotesi di allestimento di spazi attrezzati con idonee infrastrutture preautorizzati dalle commissioni di vigilanza, da adottare integralmente;».

1.150
Tosato, Centinaio
Al comma 4, sostituire la lettera h), con la seguente:
«h) revisione delle disposizioni in tema di attività circensi che prevedano la graduale riduzione dei finanziamenti pubblici, a valere sui fondi FUS, per le attività circensi di produzione, programmazione, promozione, formazione che utilizzino gli animali di cui all’elenco specie protette della CITES, (Convenzione di Washington del 3 marzo 1973), ratificata in Italia con legge 19 dicembre 1975, n. 874, di esclusione di spettacoli di particolare valore artistico che possono prevedere la partecipazione di animali di cui all’elenco specie protette della CITES, laddove questa sia coerente e necessaria con il progetto artistico presentato e se siano comunque assicurate adeguate condizioni di protezione, detenzione, utilizzazione attestate dalle istituzioni competenti, nonché la definizione, d’intesa con l’ANCI, di norme per l’istituzione di un’anagrafe dei luoghi per lo spettacolo circense e viaggiante, contenente le ipotesi di allestimento di spazi attrezzati con idonee infrastrutture, preautorizzati dalle commissioni di vigilanza, da adottare integralmente;».

1.151
Tosato, Centinaio
Al comma 4, sostituire la lettera h), con la seguente:
«h) revisione delle disposizioni in tema di attività circensi attraverso la riaffermazione del principio che nei circhi, negli spettacoli in genere ed in qualsiasi forma di utilizzazione degli animali di qualunque specie, questi non possono essere utilizzati in modi traumatici per gli animali stessi o lesivi della loro incolumità, attraverso l’aggravamento delle attuali norme penali e amministrative per coloro che violano le attuali norme in materia, nonché con la definizione, d’intesa con l’ANCI, di norme per l’istituzione di un’anagrafe dei luoghi per lo spettacolo circense e viaggiante, contenente le ipotesi di allestimento di spazi attrezzati con idonee infrastrutture, preautorizzati dalle commissioni di vigilanza, da adottare integralmente;».

1.152
Giovanardi
Al comma 4, sostituire la lettera h) con la seguente:
«h) revisione delle disposizioni in tema di attività circense con la riaffermazione del principio che nei circhi, negli spettacoli in genere ed in qualsiasi forma di utilizzazione degli animali di qualunque specie questi non possono essere utilizzati in modo traumatico per gli animali stessi e lesivi per la loro incolumità, e l’aggravamento delle attuali norme penali e amministrative per i violatori delle stesse, nonché con la definizione, d’intesa con l’ANCI, di norme per istituzione di una anagrafe dei luoghi per lo spettacolo circense e viaggiante contenente le ipotesi di allestimento di spazi attrezzati con idonee infrastrutture preautorizzati dalle commissioni di vigilanza, da poter adottare integralmente;».

1.153
Ranucci
Al comma 4, sostituire la lettera h) con la seguente:
«h) revisione delle disposizioni in tema di attività circense con il fine di accentuare la tutela degli animali, prevedendo che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e l’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di responsabilizzare ulteriormente gli operatori per il benessere degli animali, definiscano con le categorie interessate un protocollo d’intesa di valenza nazionale per l’utilizzazione degli animali nello spettacolo e nello sport nonché con il fine di definire d’intesa con l’ANCI norme per l’istituzione di un’anagrafe dei luoghi per lo spettacolo circense e viaggiante contenente le ipotesi di allestimento di spazi attrezzati con idonee infrastrutture preautorizzati dalle commissioni di vigilanza, da poter adottare integralmente;».

1.154
Giovanardi
Al comma 4, sostituire la lettera h) con la seguente:
«h) revisione delle disposizioni in tema di attività circensi con il fine di accentuare la tutela degli animali, prevedendo che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell’ambiente, e della tutela del territorio e del mare ed il Ministero dello sport, al fine di responsabilizzare ulteriormente gli operatori per il benessere degli animali, definiscano con le categorie interessate un protocollo d’intesa di valenza nazionale per l’utilizzazione degli animali nello spettacolo e nello sport nonché con il fine di definire d’intesa con l’ANCI norme per istituzione di un’anagrafe dei luoghi per lo spettacolo circense e viaggiante contenente le ipotesi di allestimento di spazi attrezzati con idonee infrastrutture preautorizzati dalle commissioni di vigilanza, da poter adottare integralmente;».

1.155
Galimberti
Al comma 4 sostituire la lettera h) con la seguente:
«h) revisione delle disposizioni in tema di attività circensi ai fine di assicurare agli animali utilizzati nello svolgimento delle stesse un trattamento che non arrechi loro sofferenza;».

1.156
Tocci
Al comma 4, lettera h), dopo le parole: «revisione delle disposizioni in tema di attività circensi», aggiungere le seguenti: «e di spettacoli viaggianti entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.157
Conte
Al comma 4, lettera h), dopo le parole: «in tema di attività circensi» aggiungere le seguenti: «e di spettacolo viaggiante».

1.158
Casaletto, Simeoni, Vacciano
Al comma 4, lettera h), dopo le parole: «in tema di attività circensi» aggiungere le seguenti: «e di spettacolo viaggiante,».

1.159
Montevecchi, Ciampolillo, Serra, Bulgarelli, Blundo, Airola
Al comma 4, lettera h), dopo le parole: «in tema di attività circensi», inserire le seguenti: «e di spettacolo viaggiante».

1.160
Granaiola, Amati, Cirinnà, Valentini
Al comma 4, lettera h), dopo le parole: «attività circensi», inserire le seguenti: «e di spettacolo viaggiante».

1.161
De Petris, Petraglia, Cirinnà, Amati, Repetti, Bocchino
Al comma 4, lettera h), dopo le parole: «attività circensi», inserire le seguenti: «e di spettacolo viaggiante,».

1.162
Tosato, Centinaio
Al comma 4, lettera h), sostituire le parole: «graduale eliminazione» con la seguente: «riconsiderazione».

1.163
Giovanardi
Al comma, 4, lettera h) sostituire le parole: «graduale eliminazione», con la seguente: «riconsiderazione».

1.164
Ranucci
Al comma 4, lettera h), sostituire la parola: «eliminazione», con la seguente: «riconsiderazione».

1.165
De Petris, Petraglia, Cirinnà, Amati, Repetti, Bocchino
Al comma 4, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo il contestuale censimento degli animali attualmente detenuti e delle condizioni degli stessi, al fine di assicurarne la tracciabilità e il successivo trasferimento in spazi e strutture adeguati quali centri di recupero, santuari o, soltanto ove fosse strettamente necessario, all’interno di bioparchi, ferma restando la possibilità del reinserimento in natura;»
Conseguentemente dopo l’articolo 1 aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Copertura finanziaria)
1. All’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 4, lettera h), si provvede, nel limite massimo di 3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017 – 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017 – 2019, nell’ambito del programma ’’Fondi di riserva e speciali’’ della missione ’’Fondi da ripartire’’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.166
Montevecchi, Ciampolillo, Serra, Bulgarelli, Blundo, Airola
Al comma 4, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che deve comunque essere portata a termine entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.167
Granaiola, Amati, Cirinnà, Valentini
Al comma 4, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, da ultimarsi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.168
Casaletto, Simeoni, Vacciano
Al comma 4, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «eliminazione da ultimarsi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.169
Conte
Al comma 4 lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, da ultimarsi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.170
De Petris, Petraglia, Cirinnà, Amati, Repetti, Bocchino
Al comma 4 lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da ultimarsi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

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