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Anche il Comune di Pordenone soccombe dinnanzi al Tar

millenniumSi può anche ritenere che il riferimento alla dignità umana comprenda pure la dignità degli animali (i quali, peraltro, erano già tutelati in epoca antecedente all’entrata in vigore della Carta fondamentale da norme penali, quale ad esempio l’art. 727 c.p.), ma questo non rende legittimo vietare i circhi con animali. E’ uno dei passaggi centrali della sentenza depositata oggi dal Tar del Friuli Venezia Giulia, che cancella il divieto introdotto dal Comune di Pordenone, il quale purtroppo – anche se più volte informato dall’Ente Nazionale Circhi della normativa vigente e della giurisprudenza costante e consolidata in materia – ha voluto tentare il braccio di ferro, affrontando anche quelle spese legali che poi ricadono sui cittadini.
A far scattare il ricorso al Tar, un’altra forzata inattività per i circhi nel Comune di Pordenone, e questa volta a farne le spese era stato il circo Millennium dei fratelli Coda Prin, rappresentato dall’avvocato Giulio Cerceo. Il 9 agosto il dirigente competente ha espresso diniego alla richiesta di licenza temporanea con la motivazione che lo spettacolo prevedeva l’utilizzo di animali e dunque sarebbe stato in contrasto con quanto disposto dall’art. 19 del regolamento comunale sulla Tutela degli Animali, approvato nel 2003. A questo proposito il Comune ha eccepito che, proprio perché approvato nel 2003, l’impugnazione risultava tardiva, ma il Tar ha ovviamente respinto l’eccezione di inammissibilità, chiarendo che “risulta di tutta evidenza che la lesione dell’interesse di parte ricorrente si è avuta solamente con la nota comunale impugnata, e quindi solo in tale momento è sorto l’interesse a impugnare e a chiedere annullamento della norma regolamentare presupposta. La possibile lesività del regolamento comunale per gli interessi della parte ricorrente poteva, infatti, apprezzarsi – e, di conseguenza, fondare l’interesse al ricorso – soltanto nel momento in cui l’amministrazione lo avesse applicato, situazione che, nella specie, si è concretizzata solo al momento dell’adozione del provvedimento del 9 agosto 2013 in questa sede impugnato”.
La prima sezione del Tar del Friuli Venezia Giulia, ha dunque accolto il ricorso, annullando il diniego del dirigente e l’art. 19 del Regolamento comunale, richiamandosi nelle motivazioni alla copiosa giurisprudenza in materia favorevole ai circhi (la prima risale al 1994). “Le normative vigenti non stabiliscono alcun divieto di impiego, negli spettacoli circensi, di animali appartenenti a diverse specie, con conseguente palese contrasto del regolamento impugnato con tale specifica vigente disciplina nazionale in materia di spettacoli circensi”. Aggiunge la sentenza che “l’esercizio da parte dei Comuni del potere regolamentare in materia di vigilanza igienico-sanitaria o di tutela degli animali (potere che certamente è attribuito agli stessi Comuni) non può mai portare al divieto di svolgimento di attività che sono consentite in base a specifiche disposizioni di legge. Ciò sia per un problema di gerarchia delle fonti di produzione normativa (essendo il regolamento cedevole rispetto alle fonti primarie), sia perché l’ordinamento costituzionale (art. 120 Cost.) vieta agli enti territoriali di porre ostacoli alla libera circolazione delle persone e delle cose e di limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualsiasi parte del territorio nazionale. Inoltre l’art. 41 Cost. riconosce a qualunque cittadino o straniero residente in Italia il diritto di libera iniziativa economica, precisando solo che l’iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. E qui il significativo riferimento alla dignità degli animali: “In ragione dell’evoluzione dei costumi e della coscienza collettiva, secondo questo Collegio può anche ritenersi che il riferimento alla dignità umana comprenda anche la dignità degli animali (i quali, peraltro, erano già tutelati in epoca antecedente all’entrata in vigore della Carta fondamentale da norme penali, quale ad esempio l’art. 727 c.p.), ma questo non rende legittime le norme regolamentari impugnate”.
Come ribadisce anche questo Tar, “in subiecta materia, la corretta attuazione del precetto di cui all’art. 41 Cost., per la parte di competenza dei Comuni, consiste nell’adottare norme regolamentari che prevedano specifici adempimenti a carico dei gestori dei circhi e di altri spettacoli analoghi, funzionali a tutelare la dignità e la salute degli animali impiegati negli spettacoli, ma che siano proporzionati allo scopo e che non costituiscano surrettizi divieti all’esercizio di un’attività economica prevista e riconosciuta da specifiche norme statali”.
I Comuni possono e debbono vigilare, prevedere anche relative sanzioni nel caso d’inosservanza, ma mai vietare. Repetita iuvant.

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